Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
EVD: Finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie per gli inibitori della neuraminidasi
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno e il settore interessato, di garantire il finanziamento a lungo termine dei costi delle scorte obbligatorie di inibitori della neuraminidasi. Il DFE assicurerà, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il settore interessato, il finanziamento a lungo termine dei costi delle scorte obbligatorie e, all'occorrenza, la liquidazione senza profitti e perdite di tali scorte. A tale proposito, la soluzione prevista consisterebbe nel garantire questo finanziamento tramite tutti gli altri medicamenti soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie, trasferendo le spese delle scorte obbligatorie sui prodotti di cui i prezzi al consumo sono stati approvati dalle autorità.
I medicamenti antivirali e in particolare il Tamiflu®, inibitore della neuraminidasi, hanno un ruolo essenziale nella lotta alle pandemie influenzali. Quando si manifestano i primi sintomi della malattia, questo prodotto può essere somministrato facilmente ai pazienti per un trattamento che dura finché è disponibile un vaccino efficace.
Già all'inizio del 2004 il Consiglio federale aveva previsto la costituzione di scorte obbligatorie anche per gli inibitori della neuraminidasi al fine di garantire l'approvvigionamento del Paese. Nel frattempo la costituzione di una scorta obbligatoria è praticamente terminata. Tale scorta è sufficiente, in caso di pandemia influenzale, per assicurare la profilassi del personale sanitario durante un periodo di 6 settimane e per la terapia del 25% della popolazione, secondo le raccomandazioni dell'OMS.
In linea di massima, i costi generati dalla costituzione di scorte obbligatorie di un determinato prodotto devono essere assunti secondo il principio di causalità: ciò significa che i costi, in ultima analisi, si ripercuotono sul prezzo di vendita di tale prodotto. I proprietari di scorte obbligatorie vengono indennizzati da un fondo di garanzia alimentato dell'economia privata: coloro che mettono in circolazione il prodotto per la prima volta versano un contributo al fondo stesso. Di conseguenza la Confederazione non deve assumersi oneri finanziari a causa delle scorte obbligatorie.
Nel caso del Tamiflu®, il fondo di garanzia non può coprire durevolmente le spese correnti, poiché le vendite di inibitori della neuraminidasi, in tempi normali, sono troppo modeste per consentire di generare da sole gli importi richiesti.
Informazioni: Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Gerold Lötscher, direttore supplente, tel. 031 322 21 98
Peter Graf, capo Sezione delle scorte obbligatorie, tel. 031 322 21 84