BA: Commento sulle azioni del Ministero pubblico della Confederazioni in relazione al caso "dei servizi segreti turchi"
Berna (ots)
Allocuzione del procuratore generale della Confederazione Valentin Roschacher:
"Vorrei in questa sede informarvi di prima persona sugli accertamenti preliminari che il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato in relazione alle presunte attività dei servizi segreti turchi in Svizzera. Lo scopo degli accertamenti preliminari è quello di verificare se in relazione a una visita annullata dalla capo del DFAE e consigliera federale Calmy-Rey in Turchia vi sono indizi concreti che rivelerebbero un illegale servizio di spionaggio politico da parte dei servizi segreti turchi in Svizzera e se il Ministero pubblico della Confederazione doveva aprire un procedimento penale. La risposta è un chiaro no.
Come certamente sapete, dallo scorso sabato, la questione di eventuali attività illegali dei servizi segreti turchi in Svizzera è divenuta di grande attualità in seguito a una pubblicazione del quotidiano Tages-Anzeiger. In un articolo si afferma che il MIT (Milli Istihbarat Teskilati servizi segreti nazionali turchi) ha fornito alle autorità svizzere indicazioni su un incontro a Losanna tra la consigliera federale Calmy-Rey e un rappresentante di unorganizzazione curda, ostile allo Stato turco. Larticolo sinterroga sulla ragione per cui i servizi segreti turchi erano a conoscenza dellincontro di una consigliera federale con un Curdo sul territorio svizzero. Si chiede, inoltre, se i servizi segreti turchi esercitano attività di sorveglianza e di intercettazioni in Svizzera, forse tollerata dai più alti organi federali, e ciò, secondo il quotidiano della svizzera tedesca, sarebbe penalmente perseguibile in quanto costituirebbe una violazione dellarticolo 272 del Codice penale svizzero (Spionaggio politico).
Gli interrogativi sono di ampia portata, come lo attesta il relativo eco mediatico, e sono stati ascoltati con la dovuta serietà dal Ministero pubblico della Confederazione.
Fino alla pubblicazione dellarticolo del quotidiano Tages- Anzeiger, il Ministero pubblico della Confederazione, quale autorità federale indipendente preposta al perseguimento penale, non era a conoscenza delle dette attività di spionaggio, né delle deliberazioni interne al Consiglio federale. Questi ultimi non sono rilevanti per il perseguimento penale. Larticolo ha tuttavia attirato la nostra attenzione, poiché il perseguimento penale dei presunti reati rientra nella giurisdizione federale, ovvero nelle competenze del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, la semplice supposizione, espressa dai media, secondo cui servizi segreti esteri agiscano illegalmente in Svizzera e, oltretutto, contro un membro del Consiglio federale, è estremamente grave ed esige una minuziosa verificazione dellinformazione.
In breve, per il Ministero pubblico della Confederazione si è trattato di accertare se effettivamente informazioni riguardanti un incontro in Svizzera della consigliera federale Calmy-Rey con terzi sono state trasmesse intenzionalmente ai servizi segreti turchi, la natura delle informazioni, la fonte, le vie per le quali sono giunte ai servizi segreti turchi e le persone eventualmente coinvolte in questa faccenda.
Abbiamo immediatamente avviato i relativi accertamenti preliminari e negli ultimi giorni li abbiamo condotti con la necessaria tempestività. È opportuno affermare che il Ministero pubblico della Confederazione non può e non ha il diritto di aprire un procedimento penale, con tutte le sue ripercussioni, in base a supposizioni, voci o speculazioni dei media. Apre, invece, procedimenti esclusivamente in base a un fondato indizio di reato. Nellambito dei nostri accertamenti si è quindi trattato in primo luogo di far luce sulle informazioni con gli organi interessati in modo tale da consentire una valutazione corretta dal punto di vista del diritto penale delle informazioni a disposizione e poter decidere se aprire o no un procedimento penale. In altre parole, prima che il Ministero pubblico della Confederazione metta in moto il dispositivo del perseguimento penale, deve essere esaminato se vi sono gli elementi che giustificano un procedimento, ossia se esistono indizi materiali sufficienti a determinare oggettivamente gli elementi costitutivi della fattispecie.
In base ai nostri accertamenti siamo giunti alla conclusione che non è il caso. Il Ministero pubblico della Confederazione, quindi, non aprirà un procedimento penale. Paradossalmente, la non apertura di un procedimento penale comporta, ora, una maggiore necessità di commento, che se diremmo: il Ministero pubblico della Confederazione indaga.
Abbiamo eseguito i nostri accertamenti preliminari (da non confondere con linchiesta penale, benché negli ultimi giorni questa differenziazione nelle informazioni dei media non sia stata fatta chiaramente) anche con la collaborazione della consigliera federale Calmy-Rey, del presidente della Confederazione Couchepin, di quadri del DFAE e di quadri del Servizio di analisi e di prevenzione.
Enumeriamo qui di seguito i fatti rilevati: il 29 agosto 2003, in margine alla conferenza annuale di SECO e DSC, durante laperitivo che ha seguito la parte ufficiale al Palais de Beaulieu a Losanna, la consigliera federale Calmy-Rey è stata interpellata da un uomo che si è presentato quale rappresentante di unorganizzazione curda. Ha avuto luogo una breve conversazione, nella quale la persona in questione ha espresso alla consigliera federale Calmy-Rey la sua preoccupazione riguardo allo stato di salute del leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Oecalan ora in detenzione. La consigliera federale Calmy-Rey, come è usuale in questi casi, gli ha detto di presentare la sua domanda per iscritto. La notizia su questa breve conversazione è giunta in seguito ai servizi segreti turchi MIT ed è poi stata trasmessa da questi ai servizi segreti svizzeri, Servizio di analisi e di prevenzione. Tuttavia, conformemente a quanto accertato, le informazioni sulla breve conversazione, che i servizi segreti turchi a loro dire possiederebbero, non corrispondono su vari punti alle dichiarazioni della consigliera federale Calmy-Rey, ovvero sono in parte false e fallaci, in particolare per quanto riguarda le presunte garanzie che la capo del DFAE avrebbe dato allinterlocutore riguardo alle richieste da lui avanzate.
Per la nostra valutazione dei fatti dal punto di vista del diritto penale sono fondamentali le indicazioni relative al quadro dellevento nellambito del quale è avvenuto lincontro: si tratta, come detto in precedenza, di una conferenza annuale di DEZA e SECO. Per la parte ufficiale si erano annunciate 1'600 persone circa. Linvito poteva essere scaricato da Internet ed era allegato alla rivista DEZA Eine Welt (pubblicazione: 40'000 tirature). Allentrata non vi era alcun controllo. Le manifestazioni successive alla parte ufficiale, ossia laperitivo e il concerto erano aperti al pubblico e non richiedevano uniscrizione. Chiunque vi aveva accesso.
Per quanto riguarda la rilevanza penale dei fatti alla luce dellarticolo 272 CP, si tratta essenzialmente di sapere come i servizi segreti turchi abbiano appreso della conversazione con la consigliera federale Calmy-Rey avvenuta in occasione del ricevimento.
Al centro dellinteresse vi è lipotesi della spia : qualcuno avrebbe seguito personalmente la conversazione tra la consigliera federale Calmy-Rey e il rappresentante curdo e ne avrebbe informato le autorità turche. Si tratta di stabilire se, dal punto di vista del diritto penale, siano dati gli estremi dello spionaggio e se il Ministero pubblico della Confederazione debba aprire uninchiesta. Dopo un attento esame delle circostanze da parte del Ministero pubblico, si è giunti a una risposta negativa. Il colloquio è avvenuto in un luogo pubblico, in una sala liberamente accessibile, e in linea di massima qualsivoglia persona che si trovava nelle vicinanze avrebbe potuto ascoltarlo. La trasmissione di informazioni ottenute in questo modo a unautorità straniera non è penalmente perseguibile secondo la legge, anche se si tratta di uninformazione che potrebbe essere politicamente delicata. Non era necessario uno sforzo particolare per giungere alle informazioni relative alla conversazione tra la consigliera federale Calmy-Rey e il rappresentante curdo; non si tratta quindi di un cosiddetto servizio di informazione e di comunicazione quale lo presuppone il Tribunale federale per la fattispecie dello spionaggio. La comunicazione di uninformazione ottenuta nel modo summenzionato a prescindere dal mittente e dal destinatario dellinformazione, dalla veridicità o dalla falsità non sarebbe un reato; per tale ragione non entrerebbe in linea di conto neppure lapertura di un procedimento penale.
La seconda ipotesi è una variante della prima. Parte dal presupposto che linformazione sia arrivata ai servizi segreti turchi MIT grazie a una sorveglianza sistematica dei Curdi in Svizzera. A sostegno di tale ipotesi vi sono numerose supposizioni, ma nessun indizio concreto. La sola presunzione di una simile attività di sorveglianza da parte di servizi segreti esteri non è sufficiente per aprire un procedimento penale. La legge presuppone un indizio concreto di reato. In assenza di un tale indizio, viene a mancare anche la base legale per avviare un procedimento penale del Ministero pubblico della Confederazione. E noi dobbiamo in ogni caso attenerci al diritto e alle regole dello Stato di diritto.
Desidero riassumere quanto detto in precedenza: dopo un attento e accurato esame delle informazioni a disposizione non vi sono gli indizi per unattività di spionaggio a scapito di un membro del Governo o di un Curdo residente in Svizzera.
In qualità di Procuratore generale e riferendomi ai fatti summenzionati e ben circoscritti posso annunciare con la dovuta cautela ma senza mezzi termini il cessato allarme.
Se le informazioni diffuse dai servizi segreti turchi si basano su constatazioni fatte nel quadro della suddetta manifestazione pubblica, non si può parlare di spionaggio ai sensi dellarticolo 272 CP. Non vi sono poi altri indizi concreti per unattività illegale in Svizzera da parte dei servizi segreti turchi che giustificherebbero o renderebbero necessaria lapertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico della Confederazione.
Rivolgendomi ora alle autorità estere, vorrei ribadire con chiarezza che il Codice penale svizzero punisce ogni forma di spionaggio politico, economico o militare come anche gli atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero giusta larticolo 271 CP; ciò dovrebbe essere chiaro - al più tardi a partire dallestate scorsa. Nessunautorità estera può permettersi di agire di propria iniziativa in Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione reagisce con fermezza indipendentemente dal colore della bandiera e senza fare considerazioni politiche contro ogni eventuale violazione della sovranità del nostro Paese. Se vi sono indizi concreti che la Svizzera, le sue autorità o i suoi cittadini (a prescindere dalla loro nazionalità) siano oggetto di spionaggio, non esiteremo minimamente ad imporre con fermezza il diritto e le leggi svizzeri con laiuto di tutti gli strumenti disponibili nellambito del perseguimento penale.
Vi ringrazio per lattenzione."
Il responsabile dellinformazione: Hansjürg Mark Wiedmer Capo informazione Ministero pubblico della Confederazione Tel. 031-324 324 0 E-Mail info@ba.admin.ch