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Migliore protezione delle vittime di incidenti della circolazione avvenuti all'estero: il Liechtenstein concede la reciprocità

(ots)

26 feb 2004 (UFAP) Il Principato del Liechtenstein ha appena concesso la reciprocità alla Svizzera nell'applicazione delle disposizioni trasposte dalla quarta direttiva della Comunità europea (CE) in materia di assicurazione autoveicoli. Queste disposizioni migliorano sostanzialmente la protezione delle vittime di incidenti della circolazione.

La Svizzera ha trasposto unilateralmente il contenuto della 
direttiva europea nel suo diritto interno. Queste disposizioni sono 
entrate in vigore all'inizio del 2003 come nella Comunità europea. 
Il sistema può comunque funzionare solo se lo Stato interessato 
applica anch'esso queste disposizioni nei confronti della Svizzera. 
La Svizzera ha pertanto dichiarato ai Paesi dello Spazio economico 
europeo la sua disponibilità ad applicare il sistema della quarta 
direttiva sull'assicurazione autoveicoli con riserva della 
reciprocità. Ciò significa che una persona domiciliata in Svizzera 
può far valere i diritti secondo la direttiva della CE solo se lo 
Stato, in cui è immatricolato e assicurato il veicolo responsabile 
dell'incidente, concede la reciprocità alla Svizzera.
Il Principato del Liechtenstein è il primo Stato a concedere la 
reciprocità alla Svizzera in questo ambito. Per la prima volta 
quindi, queste disposizioni di protezione delle vittime di incidenti 
della circolazione potranno pienamente esplicare i loro effetti.
Le vittime hanno a loro disposizione un interlocutore che 
rappresenta l'assicuratore estero nel loro Paese di domicilio e 
possono chiedere a quest'ultimo che si pronunci entro 3 mesi sulla 
loro richiesta d'indennità. Se l'assicuratore non rispetta questa 
disposizione, le vittime possono presentare la loro domanda a un 
organismo creato a tale scopo ("organismo d'indennizzo"). Esso 
s'incaricherà di far reagire l'assicuratore e, se del caso, 
procederà esso stesso a versare l'indennità al posto 
dell'assicuratore.
L'Ufficio federale delle assicurazioni private tiene una lista degli 
Stati che accordano la reciprocità. La lista è pubblicata nel suo 
sito internet.
Informazioni per i giornalisti: Valérie Staehli, tel. 022 320 08 73 
o 079 582 15 57
Ufficio federale delle assicurazioni private
Friedheimweg 14
CH-3003 Berna
http://www.bpv.admin.ch

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