Schede informativa: Libero accesso alla rete ferroviaria: condizione per il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia
Berna (ots)
1. Contesto In base a un certificato di sicurezza rilasciato dallUfficio federale dei trasporti, le imprese ferroviarie estere ottengono laccesso alla rete svizzera. È questo uno degli elementi di una strategia globale di politica dei trasporti volta a rafforzare la competitività della rotaia e a favorire il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia. La politica di trasferimento avrà successo solo se i trasporti transfrontalieri saranno gestiti sotto la responsabilità di un unico operatore, come già avviene per la strada e il traffico aereo. In tal modo, in futuro i trasporti merci internazionali per ferrovia saranno più veloci, efficienti e puntuali.
2. Reciproco accesso alle reti ferroviarie
La competitività della rotaia viene rafforzata dalla riforma delle ferrovie, da ingenti investimenti nelle infrastrutture e da misure che favoriscono il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. Importante, in questo contesto, anche laccordo bilaterale sui trasporti terrestri, entrato in vigore allinizio del 2002. La Svizzera e lUe si sono accordate sulla reciproca apertura della rete ferroviaria al traffico merci: il nostro Paese concede laccesso alla rete svizzera a quelle imprese ferroviarie che già circolano sulla rete di uno Stato membro dellUe, e viceversa.
Grazie alla libera circolazione transfrontaliera delle ferrovie, il trasporto diventa più veloce, efficiente, economico e puntuale. Alle frontiere si evita per esempio il cambio dei macchinisti e del materiale rotabile, costoso e complicato in termini operativi. I cambi vengono effettuati solo laddove è strettamente necessario per lesercizio. Per i clienti diventa più semplice ed attrattivo trasportare merci per ferrovia, dal momento che la responsabilità incombe ad un unico operatore ferroviario. Se le frontiere di Stato continuassero a costituire delle barriere per i macchinisti e i salari, a livello europeo il trasporto merci per ferrovia sarebbe svantaggiato rispetto alla strada e lobiettivo di trasferimento verrebbe disatteso.
3. La sede della ditta decide delle condizioni di lavoro
Nei settori edilizio e agricolo, grazie alla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e alle misure di accompagnamento relative alla libera circolazione, sono state definite regole per gli stranieri che lavorano in Svizzera. Nei cosiddetti settori mobili, invece, fa stato il Paese in cui limpresa ha sede. Questo principio, valido per il trasporto stradale e per il traffico aereo, va applicato anche alla ferrovia. Sarebbe infatti inconcepibile che un pilota o un camionista venissero pagati meglio per un volo/tragitto fino alla frontiera, rispetto al percorso allestero. Per le ditte estere ciò significa che valgono, per esempio, le condizioni di lavoro fissate in Germania o in Francia. Resta di competenza di ogni singolo Stato il certificato di sicurezza, a cui sono soggetti il personale e i veicoli.
4. Contratti collettivi di lavoro e controlli Ciò non significa tuttavia che la Svizzera è disposta ad accettare condizioni di lavoro sleali o addirittura il dumping salariale da parte di imprese di trasporto estere. Per combattere gli abusi vi sono diversi strumenti:
il provvedimento più efficace è costituito dai contratti di lavoro collettivi (CCL) o dimpresa tra le ditte e le associazioni del personale, per esempio nel trasporto merci transalpino. FFS Cargo SA dispone di un CCL. Il DATEC vedrebbe di buon occhio unintesa tra i sindacati e le imprese attive nei diversi Paesi europei. Il rappresentante della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione della BLS è stato incaricato di adoperarsi a favore di una rapida conclusione dei negoziati per il CCL. Anche iI Cantone di Berna, quale principale proprietario della BLS, deve fare sì che le trattative si concludano celermente;
interessante anche lidea dello scambio di prestazioni: le imprese ferroviarie e le associazioni del personale si accordano, nel limite delle possibilità operative, sul principio che i macchinisti svizzeri possono circolare su tratte estere, così come i loro colleghi stranieri possono lavorare in Svizzera;
nel caso dei permessi di accesso alla rete rilasciati dalla Svizzera (a imprese con sede o con filiali in Svizzera), la legge sulle ferrovie prescrive che vengano rispettate le regole del diritto del lavoro e che siano garantite le condizioni di lavoro in uso nel settore. LUFT è stato incaricato di vegliare sul sistematico rispetto dellobbligo di dichiarazione e di pubblicazione delle condizioni di lavoro e di svolgere un esame di plausibilità in base ai criteri di base salario, vacanze, tempo di lavoro. Una procedura analoga applicata al rilascio delle concessioni nel settore postale si rivela sin dora positiva.
5. Possibilità di intervento sul piano legale
In presenza di indizi che le disposizioni in materia di accesso alla rete non sono rispettate, si possono adottare le seguenti misure:
lUFT si attiva dufficio in base alla presunzione di abuso. Tale procedura termina con la determinazione della fattispecie e la valutazione della stessa. Eventuali misure correttive vengono ordinate nel quadro di una decisione impugnabile;
contro un permesso di accesso alla rete rilasciato dallUFT può essere presentato ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso in materia dinfrastrutture e ambiente;
lUFT si attiva in base a una denuncia (denuncia allautorità di sorveglianza; cfr. art. 71 LPA; RS 172.021 legge federale sulla procedura amministrativa).
Berna, 3 dicembre 2004
Ufficio federale dei trasporti Politica e comunicazione