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Linee guida per l'impegno del CF nelle campagne per le votazioni

Berna (ots)

Consiglio federale e Amministrazione federale
possono e devono impegnarsi attivamente nelle campagne per le
votazioni, un impegno che è tuttavia vincolato da regole ben precise.
A questa conclusione è giunto il rapporto "L’impegno del Consiglio
federale e dell’Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni
federali", stilato da un gruppo di lavoro diretto da Achille
Casanova, portavoce del Consiglio federale. Tale rapporto formula i
principi cui deve attenersi l’informazione fornita dalle autorità. Il
Consiglio federale ne ha preso atto, considerandone i contenuti un
punto di riferimento fondamentale e un contributo per una maggiore
trasparenza in un’importante questione di politica nazionale.
La posizione del Consiglio federale e dell’Amministrazione
federale nelle campagne che precedono le votazioni e la portata della
loro attività sono notevolmente cambiate nel corso del tempo. Se fino
a pochi anni or sono vigeva generalmente il principio secondo cui
l’Amministrazione doveva mantenersi al di fuori di tali campagne, la
prassi e la dottrina sono nel frattempo mutate. Il vicecancelliere e
portavoce del Consiglio federale, Casanova, ha istituito un gruppo di
lavoro, poiché i cambiamenti avvenuti nella prassi
dell’Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali
non erano finora mai stati oggetto di uno studio approfondito. Detto
gruppo di lavoro era composto dei responsabili dell’informazione di
tutti i dipartimenti e di altri specialisti dell’Amministrazione
federale. Il rapporto intende colmare le lacune ancora esistenti
nell’ambito della trasparenza e promuovere la discussione politica.
In seguito ai cambiamenti avvenuti nel contesto politico,
giuridico, sociale e mediatico, il Consiglio federale ha già compiuto
un primo passo verso un ruolo attivo nelle campagne per le votazioni.
Sarebbe oggi incomprensibile se un’autorità trovasse soluzioni agli
affari più importanti ma poi non potesse motivarle o le fosse
concesso di farlo solo a titolo difensivo. Una libera formazione
delle opinioni priva di falsificazioni è possibile soltanto se le
posizioni di tutti i principali attori sono note. In una democrazia
moderna, il modo di esporre le conoscenze, di mostrare i nessi, di
motivare il punto di vista delle autorità nonché di dialogare tra
cittadini e Stato sono diventati una premessa essenziale ai fini di
un processo decisionale politico per quanto possibile razionale.
L’impegno dello Stato è tuttavia vincolato da regole ben precise.
Per formare la volontà politica in modo leale e corretto,
Consiglio federale e Amministrazione federale devono attenersi, nella
loro attività di informazione, ai principi di "continuità",
"trasparenza", "oggettività" e "proporzionalità".
Il rapporto analizza e valuta diverse campagne svoltesi nel
passato nell’ottica della compatibilità con i principi
dell’informazione amministrativa e trae 29 conseguenze precise e
molto concrete. A titolo di esempio, il principio della trasparenza
richiede la pubblicazione di tutti i risultati delle indagini
demoscopiche. Inoltre, all’Amministrazione non è concesso redigere
lettere destinate ai giornali né metterle a disposizione di terzi.
Gli argomenti trattati negli opuscoli devono essere spiegati in modo
esaustivo senza procedere a troppe semplificazioni. Occorre evitare
effetti di natura emotiva o in grado di condizionare, in particolare
durante la fase della votazione.
Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale possono, a
precise condizioni, prendere in considerazione anche l’impiego di
mezzi di comunicazione commerciali (in particolare manifesti e
inserzioni)? Il gruppo di lavoro ha concluso che, durante la campagna
vera e propria, si dovrà rinunciare anche in futuro alla
comunicazione negli spazi a pagamento. Per considerazioni di
carattere giuridico e di politica nazionale, la comunicazione
commerciale delle autorità durante il processo di formazione delle
opinoni non è opportuna, tanto più che il Consiglio federale dispone
di sufficienti altre possibilità.
Per contro, nelle campagne informative che si svolgono prima della
campagna per le votazioni vera e propria, ci si può avvalere, a
determinate condizioni e in via eccezionale, di mezzi di
comunicazione commerciali. In queste cosiddette campagne tematiche,
si tratta unicamente di fornire le informazioni di base e di compiere
"un’informazione a tappeto", sempre che sia opportuno fornire
conoscenze specifiche in caso di contenuti complessi. Le campagne
tematiche non possono intervenire direttamente nel processo di
formazione delle opinioni e devono essere concluse, al più tardi, nel
momento in cui il Consiglio federale comunica la data della votazione
relativa a un oggetto.
Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto nella seduta del
21 novembre e ne considera i contenuti un punto di riferimento
fondamentale e un contributo ai fini di una maggiore trasparenza in
un’importante questione di politica nazionale.
Il rapporto può essere ordinato presso:
Cancelleria federale
   Servizio d’informazione
   Palazzo federale Ovest
   3003 Berna
Chi desidera prenderne visione online, può consultare l’indirizzo:
www.bk.admin.ch
Principi relativi all’informazione da parte delle autorità
Continuità
La pubblica discussione su un oggetto in votazione inizia già
nelle fasi preliminari. Le argomentazioni fatte valere nel dibattito
parlamentare vengono riprese anche nella campagna per la votazione,
durante la quale si prosegue semplicemente la pubblica discussione
precedentemente avviata. Al fine di rendere possibile un processo
continuo di formazione delle opinioni e della volontà politica, le
autorità devono far conoscere quanto prima le loro argomentazioni e
non possono omettere informazioni importanti. È tuttavia ammesso
porre l’accento su informazioni che non sono ancora state fornite in
sufficiente misura e alle quali non è stato dato abbastanza peso.
Trasparenza
Gli aventi diritto di voto devono poter riconoscere l’autore di
un’informazione, motivo per cui va sempre indicata la fonte.
All’autorità non è consentito fornire un’informazione camuffata: non
si può far credere che si tratta di un’opinione privata quando il
parere espresso su un oggetto in votazione è, in realtà, quello di
un’autorità.
Nel caso in cui sia messa a disposizione di terzi della
documentazione (p.es. relazioni), essa deve poter essere accessibile
a tutte le persone e organizzazioni interessate.
Oggettività
Gli aventi diritto di voto devono essere persuasi con
argomentazioni oggettive, ma non vanno condizionati. Non sono ammessi
interventi rivolti esclusivamente contro persone o, in modo
indifferenziato, contro altri valori od opinioni.
Le autorità non devono limitarsi a comunicare i fatti, ma possono
anche sostenere oggettivamente il proprio punto di vista. Non devono
tuttavia sottacere eventuali ripercussioni negative di un oggetto in
votazione. Le loro informazioni e i loro pareri devono essere
corretti e completi in base alle conoscenze in loro possesso. Non
sarebbe oggettivo tralasciare determinate informazioni o argomenti,
ponderarli in modo errato o presentarli facendo astrazione dal giusto
contesto.
Proporzionalità
Durante la campagna informativa le autorità devono rispettare il
criterio di proporzionalità. Ciò significa che l’informazione deve
contribuire a raggiungere l’obiettivo principale, ossia consentire
una libera e autentica formazione dell’opinone degli elettori. Non
rispettano pertanto tale criterio le informazioni delle autorità che
non contribuiscono a migliorare il processo decisionale degli aventi
diritto di voto. D’altro canto, tutte le parti in causa dovrebbero
disporre di pari mezzi e opportunità onde evitare un esercizio
unilaterale del potere che potrebbe produrre risultati falsati.

Contatto:

Vicecancelliere Achille Casanova
Tel. +41 31 322 37 03

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Servizio d’informazione
[ 009 ]

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