Dép. fédéral des affaires étrangères
Accordi bilaterali Svizzera-UE e Convenzione AELS riveduta: provvedimenti organizzativi in vista dell'entrata in vigore
Berna (ots)
Oggi il Consiglio federale ha approvato i provvedimenti organizzativi necessari in vista dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE nonché di quella della Convenzione AELS riveduta. In tal modo numerose leggi e ordinanze federali, nuove o modificate, entreranno in vigore il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli accordi bilaterali e alla Convenzione AELS riveduta. Inoltre saranno istituiti alcuni comitati misti Svizzera-UE, incaricati della gestione degli accordi bilaterali.
Modifiche legislative
In linea di massima, ognuna delle due parti contraenti è responsabile della concretizzazione e dell'applicazione dei sette accordi bilaterali del 1999 tra la Svizzera e l'UE sul proprio territorio. A tale scopo la Svizzera ha modificato numerose leggi e ordinanze federali e ne ha emanate alcune nuove. Queste modifiche legislative entreranno in vigore il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli accordi bilaterali.
Inoltre è stato necessario modificare o emanare di nuovo diversi atti legislativi in vista dell'attuazione della Convenzione AELS riveduta. Tali modifiche legislative entreranno pure in vigore il 1° giugno 2002, assieme alla Convenzione AELS riveduta.
Altre modifiche legislative sono già entrate in vigore (ad esempio per realizzare l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sui trasporti terrestri) o entreranno in vigore successivamente.
Comitati misti Svizzera - UE
I comitati misti provvedono al corretto funzionamento degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Si tratta di organi comuni a entrambe le parti contraenti. Oggi il Consiglio federale ha stabilito i criteri per la composizione delle delegazioni svizzere per tali comitati. La delegazione svizzera sarà presieduta dal Dipartimento o dall'Ufficio responsabile dell'accordo bilaterale in questione.
A titolo di esempio: i rappresentanti svizzeri nel comitato misto per l'Accordo sul trasporto aereo saranno posti sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE è corresponsabile per tutti i comitati misti.
Un comitato misto viene istituito per ogni accordo bilaterale, con due eccezioni: l'Accordo sulla ricerca è gestito dal comitato di ricerca dell'Accordo quadro del 1986, già esistente, mentre per l'Accordo sull'agricoltura verrà istituito un comitato veterinario, oltre al comitato misto dell'agricoltura.
In particolare, ai comitati misti sono attribuiti i seguenti compiti: scambio di opinioni e di informazioni, elaborazione di raccomandazioni, potere decisionale nei casi espressamente previsti dagli accordi (p. es. modifica degli allegati). I comitati misti prendono le decisioni di comune accordo. Le modifiche degli accordi bilaterali che implicano nuovi obblighi rimangono di competenza delle parti contraenti (in Svizzera esse sono soggette all'approvazione del Parlamento e, all'occorrenza, al referendum facoltativo).
Gli accordi bilaterali e l'acquis comunitario, che ne costituisce il fondamento, sono applicati e interpretati in modo indipendente da entrambe le parti contraenti. Di conseguenza non esiste una giurisdizione comune. L'Accordo sul trasporto aereo è l'unico per il quale la Svizzera ha riconosciuto la competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea per il controllo del rispetto delle regole della concorrenza. Tuttavia, ognuna delle parti contraenti mantiene la competenza del controllo degli aiuti statali.
Il Consiglio dell'AELS
La Convenzione AELS viene gestita dal Consiglio dell'AELS, in cui sono rappresentate tutte le parti contraenti (Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia). Esso decide all'unanimità nei casi previsti espressamente dalla Convenzione. Tali decisioni sono successivamente applicate ed eseguite dagli Stati membri.
Informazioni
Le informazioni in merito al contenuto dei sette accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono fornite dai Dipartimenti e dagli Uffici competenti. L'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE risponde alle domande generali concernenti l'applicazione degli accordi e la Convenzione AELS riveduta.
Contatto:
Domande generali di tipo giuridico e istituzionale:
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Daniel Felder
tel. +41 31 322 22 89
Yvonne Schleiss
tel. +41 31 322 26 42
Domande sulla Convenzione AELS riveduta:
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Michel di Pietro
tel. +41 31 324 08 91