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(ots) (CS) Assicurazione malattie - nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in vigore dal 2001
(ots)Assicurazione malattie: nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in vigore dal 2001 Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2001 del nuovo sistema di rimunerazione per la consegna di medicamenti a carico dell'assicurazione malattie. Il nuovo modello prevede che le consulenze di farmacisti e medici dispensatori vengano separate dai costi di produzione e distribuzione e rimborsate secondo tariffe. S'intende così spezzare il meccanismo che permette di realizzare un guadagno in percentuale consegnando molti medicamenti o medicamenti particolarmente cari. In questo modo ci si aspetta a medio e lungo termine un effetto di contenimento sui costi dei medicamenti.
La prima revisione parziale della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), adottata dal Parlamento nella sessione primaverile del 2000, prevede la tariffazione delle prestazioni dei farmacisti indipendentemente dal prezzo dei medicamenti. Si è così aperta la strada a una nuova regolamentazione in materia di rimunerazione delle prestazioni logistiche (margine) nella consegna di medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie obbligatoria. Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per l'1.1.2001 delle modifiche all'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) necessarie alla realizzazione del nuovo sistema. In seguito il DFI metterà in vigore per la stessa data le necessarie modifiche all'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre).
L'attuale ordinamento dei margini nella vendita dei medicamenti crea stimoli indesiderati offrendo vantaggi ai fornitori di prestazioni (farmacisti, medici dispensatori) che consegnano grandi quantità di medicamenti o medicamenti particolarmente cari. Con il nuovo modello di rimunerazione, invece, le prestazioni di consulenza vengono rifuse secondo tariffe specifiche indipendentemente dal prezzo di vendita dei medicamenti. Ai fornitori di prestazioni rimane però un margine ridotto, teso soprattutto a coprire gli oneri logistici. Dalla nuova regolamentazione si attende un effetto positivo sui costi dei medicamenti nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria. Inoltre, per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie, in futuro il confronto con i prezzi praticati all'estero avverrà sulla base dei prezzi di fabbrica per la consegna e non dei prezzi di vendita al pubblico.
Sono state riviste anche altre disposizioni concernenti i medicamenti coperti dall'assicurazione malattie: prezzo e copertura assicurativa devono essere riesaminati alla scadenza del brevetto, ma al più tardi 15 anni dopo l'iscrizione nell'Elenco delle specialità. Finora l'iscrizione non aveva alcuna relazione con la durata del brevetto. Inoltre, è stata aggiornata la regolamentazione della pubblicazione dell'Elenco delle specialità.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 / 322 90 04 Fritz Britt, vicedirettore capo della Divisione principale assicurazione malattia e infortuni Ufficio fed. delle assicurazioni sociali Allegati: - Documentazione per la stampa "Medicamenti" e "Panoramica: le diverse categorie di medicamenti" Modifiche d'ordinanze I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch
Documentazione per la stampa UFAS, 6 ottobre 2000 "Medicamenti"
Modifiche all'OAMal/OPre per l'1.1.2001: nuovo modello di rimunerazione per la consegna di medicamenti a carico delle casse malati Le modifiche d'ordinanza regolano la futura determinazione dei prezzi dei medicamenti rimborsati dalle casse malati e la rimunerazione delle prestazioni di consulenza dei professionisti autorizzati a consegnare questi prodotti agli assicurati.
Separazione dei costi di fabbricazione/distribuzione e di consegna/consulenza
Sistema attuale Nuovo sistema di rimunerazione
Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei prezzi di vendita al pubblico senza IVA Prez-zo del-l'ES Prestazioni specialistiche dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 lett. h LAMal Prez-zo del-l'ES Parte propria alla distribuzione Medicamenti soggetti a ricetta medica: margine per imballaggio Margine percentuale sul prezzo di fabbrica per la consegna Prezzo di fabbrica per la consegna Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei prezzi di fabbrica per la consegna Solo i medicamenti figuranti nell'Elenco delle specialità (ES) sono a carico delle casse malati. L'elenco indica anche il prezzo massimo rimborsato dall'assicurazione sociale malattie.
Le prestazioni specialistiche (di consulenza) dei farmacisti e dei medici dispensatori vengono separate dalla parte propria alla fabbricazione e alla distribuzione e rimborsate secondo tariffe. Il margine di questi professionisti è invece ridotto e deve coprire principalmente le spese logistiche. La rimunerazione delle prestazioni di consulenza sarà stabilita nel quadro di convenzioni tariffali tra assicuratori-malattie e fornitori di prestazioni. Per i medici dispensatori le prestazioni inerenti la consegna di medicamenti sono comprese nella tassa per il consulto medico nell'ambito delle tariffe per le singole prestazioni.
In futuro il confronto con i prezzi dei medicamenti a carico delle casse malati praticati all'estero sarà effettuato sulla base dei prezzi di fabbrica per la consegna invece che di quelli di vendita al pubblico. L'ES continuerà invece a contenere i prezzi di vendita al pubblico. Per questo motivo la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna e il prezzo di vendita al pubblico, vale a dire la parte propria alla distribuzione, deve essere valutata a livello statale. La parte propria alla distribuzione può essere composta da due elementi: un margine percentuale del prezzo di fabbrica per la consegna e un margine consistente in un importo forfetario in franchi per imballaggio. Affinché non risulti troppo elevato in relazione al prezzo di medicamenti poco costosi, il margine per imballaggio può essere graduato secondo le categorie di prezzo. I margini possono essere calcolati in modo diverso a seconda dei fornitori di prestazioni e delle categorie di consegna. Per quanto riguarda la loro determinazione da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, deve svilupparsi una prassi nella fase introduttiva. Allo scopo si possono prendere in considerazione percentuali ed importi già convenuti tra la Società svizzera dei farmacisti e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri nell'ambito di una convenzione tariffale.
Nessuna incidenza sui costi Nell'assicurazione di base, i costi dei medicamenti non subiranno complessivamente un aumento in seguito al nuovo modello di rimunerazione. Dall'eliminazione di incentivi indesiderati nell'ambito della consegna dei medicamenti ci si attende un effetto positivo sull'evoluzione dei costi dei medicamenti nell'assicurazione malattie obbligatoria. Il nuovo sistema comporterà tuttavia un trasferimento dei costi: aumenterà il prezzo dei medicamenti poco costosi, mentre diminuirà quello dei medicamenti più cari. Grazie alla possibilità di differenziare la parte propria alla distribuzione in base all'ammontare del prezzo di fabbrica per la consegna, ai fornitori di prestazioni e alla categoria di consegna, questo trasferimento dei costi può essere comunque limitato. Rimborso delle prestazioni di consulenza per tutti i medicamenti a carico delle casse malati Il margine per imballaggio può sì essere adeguato gradualmente al livello del corrispondente prezzo di fabbrica per la consegna, ma, sommato alla rimunerazione della prestazione di consulenza, in relazione al prezzo complessivo dell'ES risulta superiore per i medicamenti particolarmente economici rispetto a quelli più cari. Per questo motivo nella procedura di consultazione si proponeva di applicare il nuovo modello di rimunerazione solo a una parte dei medicamenti ammessi nell'ES, ossia a quelli delle categorie di consegna A (consegna da parte di farmacisti previa ricetta medica non rinnovabile senza l'autorizzazione del medico) e B (consegna da parte di farmacisti previa ricetta medica) e di mantenere le attuali disposizioni per i medicamenti delle categorie C e D, a carico delle casse malati, ma per i quali non è necessaria la ricetta medica, che tendenzialmente sono prodotti piuttosto economici.
Conclusa la procedura di consultazione il Consiglio federale ha deciso che le prestazioni di consulenza potranno essere rimborsate per tutti i medicamenti a carico delle casse malati. Queste prestazioni svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda i medicamenti a carico delle casse malati per i quali non è necessaria la ricetta medica. Prevedendo solo un margine percentuale, ma non un margine per imballaggio, per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie delle categorie di consegna C e D, se ne impedisce un eccessivo rincaro. Inoltre, la loro economicità è valutata prevalentemente in base a un confronto con i medicamenti già ammessi nell'ES. Ciò è possibile in quanto nuovi prodotti delle categorie C e D solo raramente contengono sostanze attive completamente nuove dal punto di vista terapeutico, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi possono essere paragonati con prodotti simili figuranti nell'ES.
Panoramica: le diverse categorie di medicamenti Al momento dell'autorizzazione allo smercio, l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) attribuisce ogni medicamento a una categoria di consegna: A: consegna da parte delle farmacie previa ricetta medica non rinnovabile senza l'autorizzazione del medico (senza un'autorizzazione formale del medico il medicamento può essere consegnato in farmacia un'unica volta) B: consegna da parte delle farmacie previa ricetta medica (si possono prevedere anche consegne ripetute) C: consegna da parte delle farmacie senza ricetta medica D: consegna da parte delle farmacie e drogherie senza ricetta medica E: consegna senza ricetta medica anche al di fuori di farmacie e drogherie Questa classificazione dell'UICM non va confusa con l'ordinamento della LAMal conformemente al quale l'assicurazione malattie obbligatoria rimborsa solo i medicamenti prescritti da un medico, vale a dire che anche un medicamento che può essere consegnato senza ricetta medica deve essere prescritto da un medico per essere rimborsato dall'assicurazione di base. Un medicamento acquistato senza prescrizione medica non è quindi assunto dall'assicurazione di base.
Tutti i medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie obbligatoria sono registrati in modo esaustivo nell'Elenco delle specialità (ES), che attualmente contiene medicamenti delle categorie di vendita A, B, C e D, ma nessuno della categoria E: A: circa 950 medicamenti (15%) B: " 4300 " (69%) C: " 500 " (8%) D: " 460 " (8%) Totale circa 6210 medicamenti nell'ES (100%) La nozione di "medicamento" si orienta sulle unità di imballaggio quali unità di calcolo. Se la stessa sostanza attiva è presente sul mercato in diverse forme di somministrazione, di dosaggio e di dimensioni d'imballaggio, il prodotto viene calcolato rispettivamente più volte. Se ci si basa solo sulle sostanze attive quali unità misurabili, nell'ES si trovano circa 2500 "preparati".
ots originale: Divisione principale assicurazione malattia e infortuni Ufficio fed. delle assicurazioni Internet: www.newsaktuell.ch
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