Département fédéral de l'intérieur
(ots) Le modifiche apportate all´AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri all´entreranno in vigore in due tempi a partire dall´1.1.2001
Berna (ots)
Le modifiche apportate all´AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri all´estero entreranno in vigore in due tempi a partire dall´1.1.2001
Le modifiche della legge AVS/AI decise dal Parlamento riguardo all´assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all´estero entreranno in vigore in due tappe. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2001, ad eccezione di quelle concernenti l´adesione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 aprile dello stesso anno. I punti essenziali della revisione sono i seguenti: la cerchia degli aventi diritto verrà limitata e il tasso contributivo aumentato. Ne consegue che il deficit dell´assicurazione facoltativa diminuirà dando quindi seguito al mandato del Parlamento. A lungo termine si prevedono risparmi annuali di 117 milioni di franchi.
Deficitaria e strutturalmente superata Dalla sua creazione nel 1948 l´assicurazione facoltativa accusa un deficit cronico. Le entrate dei contributi non corrispondono alle prestazioni fornite: infatti ben il 50% delle persone assicurate facoltativamente versa soltanto il contributo minimo (attualmente di 378 franchi l´anno) contro appena il 7% di coloro che sono soggetti all´assicurazione obbligatoria. I cinque ottavi mancanti al finanziamento sono coperti da coloro che pagano i contributi dell´assicurazione obbligatoria in Svizzera e dagli enti pubblici. In tal modo le persone assicurate obbligatoriamente assumono maggiori oneri finanziari, mentre quelle assicurate facoltativamente vengono privilegiate. Inoltre l´assicurazione facoltativa non offre più l´unica possibilità per gli Svizzeri all´estero di assicurarsi contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Solo il 16 percento degli Svizzeri immatricolati all´estero vi aderiscono. Vista l´evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale stranieri e delle convenzioni di sicurezza sociale nel frattempo concluse, l´assicurazione facoltativa ha perso la sua importanza iniziale.
Protezione necessaria e aumento del volume dei contributi Dopo l´approvazione da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha deciso l´entrata in vigore a tempi delle modifiche dell´AVS/AI facoltativa per gli Svizzeri all´estero. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2001, ad eccezione di quelle concernenti l´adesione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 aprile dello stesso anno. Al fine di ridurne il deficit, la cerchia degli assicurati sarà limitata e il volume dei contributi aumentato: 1. A partire dal 1 aprile potranno aderirvi ancora solo le persone che risiedono all´estero, ma non in uno Stato dell´UE e che prima della loro partenza sono state assicurate ininterrottamente per almeno cinque anni nell´AVS/AI. Per gli Svizzeri residenti in uno Stato dell´UE l´adesione all´assicurazione facoltativa sarà ancora possibile soltanto fino al 31 marzo 2001. 2. Sulla base della presente revisione i cittadini dell´UE potranno aderire all´assicurazione facoltativa alle stesse condizioni di quelli svizzeri. In tal modo la revisione è conforme all´accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone. 3. Coloro che sono assicurati facoltativamente e risiedono in uno Stato dell´UE potranno rimanere affiliati ancora fino al 31 marzo 2007 oppure, se hanno già compiuto 50 anni, fino all´età legale di pensionamento. 4. A partire dal 1 gennaio 2001 il tasso contributivo per l´AVS e l´AI aumenterà dal 9,2 al 9,8 percento. La tavola scalare dei contributi (tasso contributivo ridotto per le persone il cui reddito attuale è inferiore a 48´300 franchi all´anno) sarà abolita a partire dal 1 gennaio 2001.
Vantaggi Con la revisione verrà abrogata anche la clausola assicurativa dell´AI. Questo significa che le persone che hanno pagato contributi all´assicurazione obbligatoria per almeno un anno avranno diritto a una rendita dell´assicurazione invalidità anche se al momento dell´insorgenza del caso assicurato non erano affiliati. Gli studenti che non hanno compiuto i 30 anni e che non esercitano un´attività lucrativa e i coniugi senza attività lucrativa di persone assicurate obbligatoriamente potranno continuare ad essere affiliati all´AVS/AI obbligatoria.
Diminuzione del deficit dell´AVS/AI facoltativa Le misure previste permetteranno di ridurre a lungo termine le uscite annue di Confederazione e Cantoni per quanto riguarda l´AVS/AI facoltativa da 36 a 6 milioni di franchi (in particolare grazie alla cerchia ridotta di assicurati). Le uscite dell´AVS diminuiranno da 178 a 30 milioni di franchi all´anno. Nell´ambito dell´AI le uscite della Confederazione diminuiranno da 11 a 2 milioni di franchi, il contributo dei Cantoni da 4 a 1 milione di franchi. Le uscite dell´AI saranno ridotte da 30 a 5 milioni di franchi. Nell´ambito di questi risparmi sono comprese spese supplementari annue ammontanti a 9 milioni di franchi dovute alla soppressione della clausola assicurativa dell´AI. A lungo termine la revisione permetterà di risparmiare complessivamente circa 117 milioni di franchi all´anno. I costi globali attuali dell´AVS/AI facoltativa ammonteranno a 208 milioni di franchi di cui attualmente 59 milioni sono coperti con i contributi degli assicurati. Le entrate contributive diminuiranno rapidamente dopo l´entrata in vigore della revisione. La somma delle rendite versate diminuerà tuttavia solo gradatamente poiché i diritti a rendite AVS/AI acquisiti pagando i contributi rimarranno garantiti. I risparmi menzionati saranno quindi riscontrabili solo a lungo termine. Le uscite diminuiranno del 25 percento dopo 20 anni, del 50 percento dopo 30 anni e del 75 percento dopo 40 anni.
Allegati:- Règlement sur l´assurance-vieillesse et survivants incl. commentaire - Ordonnance concernant l´assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l´étranger incl. commentaire
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