Département fédéral de l'intérieur
Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale
Berna (ots)
Il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie, per il quale è stata aperta la procedura di consultazione, fornisce una solida base costituzionale alle riforme avviate con la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università. Al contempo crea una piattaforma favorevole per ulteriori sviluppi nel settore universitario svizzero. L'orientamento programmatico dell'articolo costituzionale proposto impegna la Confederazione ed i Cantoni ad armonizzare le loro politiche universitarie su scala nazionale e con uno spirito partenariale. Un'ulteriore novità è costituita dalla definizione dell'obiettivo generale, a cui mira la guida politica delle istituzioni; si tratta in primo luogo di creare condizioni favorevoli per permettere alle istituzioni universitarie stesse di assicurare la qualità dell'insegnamento e della ricerca.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale dell'intero settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una solida base costituzionale per una politica delle istituzioni universitarie concepita in maniera complessiva e concertata a livello nazionale. Tale settore va considerato come un'unità capace di agire come insieme coerente pur essendo composta da diverse istituzioni responsabili. Questo approccio consente di creare le condizioni necessarie per unire le forze, definire le priorità, assicurare ed incrementare in maniera duratura le capacità d'innovazione e di rendimento delle istituzioni universitarie svizzere.
Il nuovo articolo costituzionale si basa sul federalismo cooperativo, che è il principale pilastro della formazione di grado terziario. Esso fissa sette competenze comuni della Confederazione e dei Cantoni nella definizione dei seguenti principi:
- Autonomia delle istituzioni universitarie
Tutte le istituzioni universitarie dispongono di un grado di autonomia comparabile attraverso la determinazione di standard minimi che permettono di creare condizioni di base identiche a livello istituzionale.
- Accesso alle istituzioni universitarie
Una regolamentazione armonizzata dell'accesso alle istituzioni universitarie e la garanzia della maggiore permeabilità possibile tra le singole università e tra le varie istituzioni universitarie dello stesso tipo contribuirà al promovimento della mobilità nel contesto nazionale ed internazionale.
- Riconoscimento di cicli di studio e istituzioni
Sia singoli cicli di studio che intere istituzioni universitarie potranno essere oggetto di una procedura di riconoscimento standardizzata a livello svizzero, sotto forma del cosiddetto accreditamento. L'accreditamento si fonda su principi e standard minimi stabiliti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni.
- Mobilità di studenti, docenti e ricercatori
Il promovimento della mobilità come competenza fondamentale comune della Confederazione e dei Cantoni costituirà il presupposto per una politica coordinata e trasparente su scala nazionale a vantaggio degli studenti e dei docenti.
- Riconoscimento di diplomi e studi effettuati
Attualmente i diplomi rilasciati dalle università cantonali non sono necessariamente riconosciuti in tutta la Svizzera. Lo stesso si dica degli esami intermedi e dei diplomi delle scuole universitarie professionali. Il nuovo articolo permetterà a Confederazione e Cantoni di regolamentare insieme a grandi linee il riconoscimento, tra l'altro, di diplomi, attestati di studio, esami intermedi.
- Garanzia della qualità
Il controllo della qualità è in primo luogo un compito importante delle stesse istituzioni universitarie e costituisce una condizione importante al fine di promuovere la qualità e creare trasparenza, due esigenze che superano i confini della singola istituzione universitaria. Con questa disposizione la garanzia della qualità, che era stata introdotta per le universtà con la legge sull'aiuto alle università, sarà ancorata a livello costituzionale e potrà essere estesa a tutte le istituzioni universitarie.
- Finanziamento delle istituzioni universitarie
Lo scopo è stabilire criteri per creare trasparenza, in particolare anche per quanto concerne i costi. La Confederazione ed i Cantoni dovranno fissare i principi per l'assegnazione delle risorse, come per esempio il finanziamento in base alle prestazioni, la valutazione della qualità e l'uguaglianza di trattamento degli istituti aventi compiti paragonabili. Le istituzioni responsabili continuano ad avere la competenza per il finanziamento delle loro istituzioni universitarie e e sono quindi libere di assegnare ulteriori finanziamenti alle loro istituzioni universitarie, aumentando cos" la loro competitività. Anche la Confederazione continua ad avere la possibilità di elargire contributi finanziari ad istituzioni universitarie.
Il progetto di un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie fa seguito ad un mandato conferito dalle Camere federali nel 1999. In quell'anno fu approvata la nuova legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario con una validità limitata ad otto anni ed al contempo fu incaricato il Consiglio federale di presentare un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie. L'attuazione del mandato da parte dei dipartimenti incaricati del promovimento delle istituzioni universitarie, il DFI ed il DFE, si è fondata sugli orientamenti di un gruppo di direzione politica formato dalla direttrice del DFI, dal direttore del DFE e dal Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
La procedura di consultazione dura fino al 31 dicembre 2001. L'ulteriore procedimento prevede che il progetto di articolo, una volta concluse le deliberazioni parlamentari nel 2002, sarà sottomesso al voto del popolo verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004.
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Contatto:
Dr. Beat Vonlanthen, Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la
scienza e la ricerca (ASR), vicedirettore ASR, tel. +41 31 322 68 39
Annessi:
- Allegato 1: nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie
- progetto del nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie
- commento sull'articolo costituzionale proposto
Il comunicato stampa ed i documenti per la procedura di consultazione
sono disponibili anche sul sito del Segretariato di Stato
dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (www.admin.ch/gwf).