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Nessuna procedura penale nei confronti del Gygi e collaboratori

Berna (ots)

In breve gli antefatti: nel marzo 1999 l'SRO FIFA
presenta una domanda di autorizzazione all'autorità di controllo per
la lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel dicembre 1999 chiede la
ricusazione del responsabile dell'autorità di controllo, Niklaus
Huber per causa di legittima suspicione. All'inizio di febbraio 2000
il Servizio giuridico dell'Amministrazione federale delle finanze (SG
AFF) approva la domanda di ricusazione. In seguito, data l'assenza di
una persona di lingua tedesca è incaricata una giurista francofona
dell'istruzione della decisione concernente il riconoscimento
dell'SRO. Detta giurista comunica per scritto al direttore Ulrich
Gygi, che desiderava astenersi in quanto prevenuta. Il direttore non
entra nel merito della questione e ordina alla giurista di preparare
la decisione in tedesco. Nel marzo 2000 - la decisione negativa era
già stata stabilita - ordina a Niklaus Huber di aiutare la giurista
sul piano redazionale nel motivare la decisione. Alla fine di marzo
2000 Niklaus Huber si china per alcune ore sulla motivazione in
questione; in tale contesto aggiunge - in base a note manoscritte
della giurista -, alcuni passaggi e apporta correzioni linguistiche.
La decisione dell'autorità di controllo relativa al negato
riconoscimento dell'SRO è notificata il 31 marzo 2000. Dopo aver
constatato la violazione dell'obbligo di ricusazione di Niklaus
Huber, il DFF annulla alla fine di giugno 2001 la decisione e rinvia
l'oggetto in vista di una nuova decisione. In seguito il capo del DFF
istituisce un'inchiesta amministrativa, i cui atti sono trasmessi a
conclusione dell'inchiesta da parte del DFF al Ministero pubblico
della Confederazione affinché quest'ultimo individui eventuali
violazioni di carattere penale.
Dopo un approfondito esame degli atti il Ministero pubblico della
Confederazione giunge alla conclusione che non vi sono motivi per
avviare un perseguimento penale per usurpazione di funzioni (art. 287
CP) o abuso di autorità (art. 312 CP). Le motivazioni sono le
seguenti:
-È stabilito che Niklaus Huber non ha collaborato alla decisione
di negato riconoscimento dell'SRO, ma soltanto alla redazione della
motivazione della rispettiva decisione. Così facendo ha sì violato il
suo obbligo di ricusazione, ma non ha esercitato poteri ai sensi del
diritto penale. Non è data un'usurpazione di funzioni (art. 287 CP),
poiché non si ravvisano indizi che lasciano presumere che Niklaus
Huber abbia voluto procurare un indebito profitto all'amministrazione
o recare danno all'SRO FIFA.
-Sollecitando Niklaus Huber a collaborare dal punto di vista
redazionale alla motivazione della decisione, Ulrich Gygi non ha
fatto uso dei poteri della sua carica verso l'esterno ai sensi della
fattispecie penale dell'abuso di autorità (art. 312 CP). Si è
trattato piuttosto di un'istruzione di servizio amministrativa volta
ad assistere la giurista francofona nella redazione in tedesco della
motivazione della decisione. Non risulta che tale istruzione abbia
procurato un indebito profitto all'amministrazione o abbia recato
danno all'SRO FIFA. Il fatto che non sia possibile valutare con
certezza se Ulrich Gygi era effettivamente a conoscenze dello scritto
della giurista responsabile dell'istruzione nel quale esprimeva i
suoi dubbi circa la propria imparzialità è irrilevante nell'ambito
del caso. Anche se fosse stato a conoscenza della comunicazione,
sarebbe stato di sua competenza giudicare, secondo il suo libero
apprezzamento, i timori della giurista come motivi insufficienti per
la ricusazione e avrebbe potuto ordinarle di eseguire il mandato in
modo diverso che con il suo silenzio. Anche in questo caso Gygi
avrebbe disposto un'istruzione amministrativa e non avrebbe abusato
della propria autorità secondo il diritto penale. Del resto, in
ragione dell'allora carenza di personale, doveva decidere tra
procrastinare ulteriormente la decisione del caso o ricorrere alla
giurista francofona.
In sede di esame, il Ministero pubblico della Confederazione ha
trattato anche due ulteriori fattispecie, ossia la falsità in atti
formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP) e la
soppressione di documento (art. 254 CP). La questione è sorta sulla
scorta di due fatti descritti di seguito. Secondo il Ministero
pubblico della Confederazione anche in questo caso non vi sono motivi
che giustifichino l'avvio di una procedura penale.
Primo fatto: la decisione di negato riconoscimento suscitò presso
l'SRO il sospetto che Niklaus Huber avesse partecipato alla
decisione. All'inizio di maggio 2000 l'SRO presentò al DFF una
domanda di accesso all'impianto EED dell'autorità di controllo. A
metà maggio 2001 nell'ambito di detta procedura la responsabile del
Servizio giuridico DFF chiese all'ex direttore Ulrich Gygi di
prendere posizione a tal riguardo. Quest'ultimo rispose che la
giurista francofona aveva istruito essa stessa la decisione. Tra
parentesi aggiunse che Niklaus Huber era comunque dello stesso
avviso. La responsabile SG chiese a Ulrich Gygi di eliminare quanto
scritto tra parentesi in modo da non destare l'impressione errata che
Niklaus Huber avesse influenzato la presa di decisione. Non esiste
più un parere contenente un osservazione tra parentesi. Ulrich Gygi
contesta esplicitamente di aver redatto due versione.
-Il parere di Ulrich Gygi avvenne nell'ambito di una procedura di
consultazione. Secondo la prassi del Tribunale federale il parere
avrebbe carattere di documento soltanto se il destinatario gli avesse
riservato una particolare fiducia date le circostanze e quindi
un'elevata credibilità. Ciò non è il caso quando si tratta di una
consultazione, poiché si è in presenza di una presa di posizione
unilaterale di una parte. La questione della veridicità del parere
fornito è quindi irrilevante per decidere se è data o no la
fattispecie di falsità in atti. Nel caso concreto la fattispecie non
è data. & 61623; Secondo il parere del Ministero pubblico della
Confederazione nel caso concreto non è data la fattispecie di
soppressione di documento giusta l'articolo 254 CP e neanche la
fattispecie di partecipazione. Anche se fosse esistito un primo
parere scritto con l'osservazione tra parentesi menzionata, all'epoca
del trattamento non era ancora parte integrante del fascicolo, poiché
gli atti non erano ancora stati notificati all'SRO in quanto parte.
Dato che nel SG DFF non vi erano direttive interne riguardo alla
tenuta degli atti, il fatto che il primo parere non sia stato versato
immediatamente nel fascicolo non motiva una violazione degli obblighi
o addirittura una violazione di terzi del diritto in materia di
prove.
Secondo fatto: la lettera nella quale la giurista responsabile
dell'istruzione esprimeva nei confronti del direttore i propri dubbi
circa la propria imparzialità si trovava nel fascicolo presso il SG
DFF. Una giurista di detto Servizio tolse la lettera dal fascicolo e
ne informò la responsabile del SG DFF affinché quest'ultima decidesse
sul ritiro definitivo della lettera. La responsabile discusse la
questione insieme ad un'altra persona e ordinò quindi di rideporre
immediatamente la lettera nel fascicolo. Il che fu fatto. La lettera
fu tolta dal fascicolo per la durata di circa 24 ore, prima che
venisse riposta secondo le istruzioni.
-Per quanto riguarda questo fatto, il Ministero pubblico della
Confederazione giunge alla seguente conclusione: secondo la prassi e
la dottrina dominante la fattispecie di soppressione di documento
(art. 254 CP) è data soltanto allorquando il valore probatorio di un
documento è sottratto in modo duraturo all'avente diritto (il reato
deve quindi essere di una certa gravità oggettiva, onde essere in
sintonia con la pena massima di cinque anni di reclusione). Ciò non
era chiaramente il caso al momento del prelievo della lettera dal
fascicolo con informazione successiva della responsabile la quale, a
sua volta, ordinò di depositare nuovamente la lettera nel fascicolo
in questione.

Contatto:

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