Ministère public de la Confédération
Nessuna procedura penale nei confronti del Gygi e collaboratori
Berna (ots)
In breve gli antefatti: nel marzo 1999 l'SRO FIFA presenta una domanda di autorizzazione all'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel dicembre 1999 chiede la ricusazione del responsabile dell'autorità di controllo, Niklaus Huber per causa di legittima suspicione. All'inizio di febbraio 2000 il Servizio giuridico dell'Amministrazione federale delle finanze (SG AFF) approva la domanda di ricusazione. In seguito, data l'assenza di una persona di lingua tedesca è incaricata una giurista francofona dell'istruzione della decisione concernente il riconoscimento dell'SRO. Detta giurista comunica per scritto al direttore Ulrich Gygi, che desiderava astenersi in quanto prevenuta. Il direttore non entra nel merito della questione e ordina alla giurista di preparare la decisione in tedesco. Nel marzo 2000 - la decisione negativa era già stata stabilita - ordina a Niklaus Huber di aiutare la giurista sul piano redazionale nel motivare la decisione. Alla fine di marzo 2000 Niklaus Huber si china per alcune ore sulla motivazione in questione; in tale contesto aggiunge - in base a note manoscritte della giurista -, alcuni passaggi e apporta correzioni linguistiche. La decisione dell'autorità di controllo relativa al negato riconoscimento dell'SRO è notificata il 31 marzo 2000. Dopo aver constatato la violazione dell'obbligo di ricusazione di Niklaus Huber, il DFF annulla alla fine di giugno 2001 la decisione e rinvia l'oggetto in vista di una nuova decisione. In seguito il capo del DFF istituisce un'inchiesta amministrativa, i cui atti sono trasmessi a conclusione dell'inchiesta da parte del DFF al Ministero pubblico della Confederazione affinché quest'ultimo individui eventuali violazioni di carattere penale.
Dopo un approfondito esame degli atti il Ministero pubblico della Confederazione giunge alla conclusione che non vi sono motivi per avviare un perseguimento penale per usurpazione di funzioni (art. 287 CP) o abuso di autorità (art. 312 CP). Le motivazioni sono le seguenti:
-È stabilito che Niklaus Huber non ha collaborato alla decisione di negato riconoscimento dell'SRO, ma soltanto alla redazione della motivazione della rispettiva decisione. Così facendo ha sì violato il suo obbligo di ricusazione, ma non ha esercitato poteri ai sensi del diritto penale. Non è data un'usurpazione di funzioni (art. 287 CP), poiché non si ravvisano indizi che lasciano presumere che Niklaus Huber abbia voluto procurare un indebito profitto all'amministrazione o recare danno all'SRO FIFA.
-Sollecitando Niklaus Huber a collaborare dal punto di vista redazionale alla motivazione della decisione, Ulrich Gygi non ha fatto uso dei poteri della sua carica verso l'esterno ai sensi della fattispecie penale dell'abuso di autorità (art. 312 CP). Si è trattato piuttosto di un'istruzione di servizio amministrativa volta ad assistere la giurista francofona nella redazione in tedesco della motivazione della decisione. Non risulta che tale istruzione abbia procurato un indebito profitto all'amministrazione o abbia recato danno all'SRO FIFA. Il fatto che non sia possibile valutare con certezza se Ulrich Gygi era effettivamente a conoscenze dello scritto della giurista responsabile dell'istruzione nel quale esprimeva i suoi dubbi circa la propria imparzialità è irrilevante nell'ambito del caso. Anche se fosse stato a conoscenza della comunicazione, sarebbe stato di sua competenza giudicare, secondo il suo libero apprezzamento, i timori della giurista come motivi insufficienti per la ricusazione e avrebbe potuto ordinarle di eseguire il mandato in modo diverso che con il suo silenzio. Anche in questo caso Gygi avrebbe disposto un'istruzione amministrativa e non avrebbe abusato della propria autorità secondo il diritto penale. Del resto, in ragione dell'allora carenza di personale, doveva decidere tra procrastinare ulteriormente la decisione del caso o ricorrere alla giurista francofona.
In sede di esame, il Ministero pubblico della Confederazione ha trattato anche due ulteriori fattispecie, ossia la falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP) e la soppressione di documento (art. 254 CP). La questione è sorta sulla scorta di due fatti descritti di seguito. Secondo il Ministero pubblico della Confederazione anche in questo caso non vi sono motivi che giustifichino l'avvio di una procedura penale.
Primo fatto: la decisione di negato riconoscimento suscitò presso l'SRO il sospetto che Niklaus Huber avesse partecipato alla decisione. All'inizio di maggio 2000 l'SRO presentò al DFF una domanda di accesso all'impianto EED dell'autorità di controllo. A metà maggio 2001 nell'ambito di detta procedura la responsabile del Servizio giuridico DFF chiese all'ex direttore Ulrich Gygi di prendere posizione a tal riguardo. Quest'ultimo rispose che la giurista francofona aveva istruito essa stessa la decisione. Tra parentesi aggiunse che Niklaus Huber era comunque dello stesso avviso. La responsabile SG chiese a Ulrich Gygi di eliminare quanto scritto tra parentesi in modo da non destare l'impressione errata che Niklaus Huber avesse influenzato la presa di decisione. Non esiste più un parere contenente un osservazione tra parentesi. Ulrich Gygi contesta esplicitamente di aver redatto due versione.
-Il parere di Ulrich Gygi avvenne nell'ambito di una procedura di consultazione. Secondo la prassi del Tribunale federale il parere avrebbe carattere di documento soltanto se il destinatario gli avesse riservato una particolare fiducia date le circostanze e quindi un'elevata credibilità. Ciò non è il caso quando si tratta di una consultazione, poiché si è in presenza di una presa di posizione unilaterale di una parte. La questione della veridicità del parere fornito è quindi irrilevante per decidere se è data o no la fattispecie di falsità in atti. Nel caso concreto la fattispecie non è data. & 61623; Secondo il parere del Ministero pubblico della Confederazione nel caso concreto non è data la fattispecie di soppressione di documento giusta l'articolo 254 CP e neanche la fattispecie di partecipazione. Anche se fosse esistito un primo parere scritto con l'osservazione tra parentesi menzionata, all'epoca del trattamento non era ancora parte integrante del fascicolo, poiché gli atti non erano ancora stati notificati all'SRO in quanto parte. Dato che nel SG DFF non vi erano direttive interne riguardo alla tenuta degli atti, il fatto che il primo parere non sia stato versato immediatamente nel fascicolo non motiva una violazione degli obblighi o addirittura una violazione di terzi del diritto in materia di prove.
Secondo fatto: la lettera nella quale la giurista responsabile dell'istruzione esprimeva nei confronti del direttore i propri dubbi circa la propria imparzialità si trovava nel fascicolo presso il SG DFF. Una giurista di detto Servizio tolse la lettera dal fascicolo e ne informò la responsabile del SG DFF affinché quest'ultima decidesse sul ritiro definitivo della lettera. La responsabile discusse la questione insieme ad un'altra persona e ordinò quindi di rideporre immediatamente la lettera nel fascicolo. Il che fu fatto. La lettera fu tolta dal fascicolo per la durata di circa 24 ore, prima che venisse riposta secondo le istruzioni.
-Per quanto riguarda questo fatto, il Ministero pubblico della Confederazione giunge alla seguente conclusione: secondo la prassi e la dottrina dominante la fattispecie di soppressione di documento (art. 254 CP) è data soltanto allorquando il valore probatorio di un documento è sottratto in modo duraturo all'avente diritto (il reato deve quindi essere di una certa gravità oggettiva, onde essere in sintonia con la pena massima di cinque anni di reclusione). Ciò non era chiaramente il caso al momento del prelievo della lettera dal fascicolo con informazione successiva della responsabile la quale, a sua volta, ordinò di depositare nuovamente la lettera nel fascicolo in questione.
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Ministero pubblico della Confederazione (MPC)