Decisioni sull'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo
Berna (ots)
Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha deciso l'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo. Queste riguardano tra l'altro lo statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente, la regolamentazione relativa allo Stato terzo, la procedura d'asilo e la possibilità del ricorso nei centri di registrazione e agli aeroporti nonché il divieto di lavoro.
Statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente
Al posto dell'attuale ammissione provvisoria, saranno creati due nuovi statuti. I richiedenti l'asilo che non sono rifugiati riconosciuti, ma che presumibilmente non lasceranno la Svizzera, fruiranno di un'ammissione in vista d'integrazione. Quest'ultima concerne soprattutto le persone il cui allontanamento dalla Svizzera è inammissibile o inesigibile sotto il profilo del diritto internazionale, come accertato dalle autorità preposte all'asilo. L'ammissione in vista d'integrazione comporta segnatamente un migliore accesso al mercato del lavoro. Inoltre, per quanto concerne il ricongiungimento familiare, devono in linea di massima valere le stesse condizioni applicate agli stranieri con un permesso di dimora. Si dovrà segnatamente promuovere l'apprendimento di una lingua ufficiale e la formazione professionale da parte delle persone ammesse in vista d'integrazione. Tuttavia, le persone passibili di pena saranno escluse da questo tipo di ammissione.
Le persone per le quali è impossibile l'esecuzione dell'allontanamento saranno soltanto tollerate. Esse fruiranno dello stesso statuto attualmente valido per le persone ammesse provvisoriamente.
Regolamentazione relativa allo Stato terzo
La regolamentazione relativa allo Stato terzo, proposta nella revisione parziale della legge sull'asilo, prevede che i richiedenti l'asilo, che prima di presentare la loro domanda d'asilo hanno soggiornato in uno Stato terzo sicuro e possono farvi ritorno, devono essere allontanati in questo Stato, senza che si entri nel merito della loro domanda d'asilo. D'ora in poi il Consiglio federale avrà la competenza di designare gli Stati terzi sicuri. Per quanto riguarda gli Stati terzi sicuri, si tratterà segnatamente dei Paesi limitrofi.
Nondimeno, vi potranno essere anche eccezioni nell'applicazione della regolamentazione relativa allo Stato terzo, come ad esempio quando un richiedente l'asilo ha parenti stretti in Svizzera.
Procedura d'asilo e possibilità di ricorso nei centri di registrazione e agli aeroporti
La possibilità di ricorso nella procedura d'asilo accelerata e agli aeroporti deve essere elaborata conformemente al diritto pubblico internazionale. D'ora in poi, per interporre ricorso nella procedura accelerata contro decisioni di non entrata nel merito e contro decisioni d'asilo e d'allontanamento, un richiedente l'asilo disporrà di cinque giorni lavorativi. In questi casi, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) dovrà decidere in principio entro cinque giorni lavorativi.
La procedura all'aeroporto sarà ampliata in una procedura d'asilo accelerata completa. In tal modo l'UFR potrà prendere all'aeroporto essenzialmente tutte le decisioni come nella procedura interna. Qualora prevista dalla legge, l'audizione federale avverrà direttamente all'aeroporto con rappresentanti delle istituzioni di soccorso. La procedura all'aeroporto sarà dunque simile a quella applicata nel Paese dato che sarà dotata di estese competenze decisionali e di assegnazione.
Nella misura in cui l'esecuzione dell'allontanamento è prevedibile a partire dal centro di registrazione, la carcerazione in vista del rinvio forzato sarà di 20 giorni al massimo.
Divieto di lavoro
Il Consiglio federale deve poter disporre a livello di legge della competenza di emanare un divieto di lavoro. Quest'ultimo deve essere ristretto a determinati gruppi di richiedenti l'asilo ed essere limitato nel tempo. In tal modo il Consiglio federale sarà in grado di reagire a determinate situazioni e crisi. Inoltre, potrà essere evitata la migrazione secondaria di persone provenienti da altri Paesi d'accoglienza.
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