Esame del diritto penale in materia fiscale inseguito ad una sentenza della CDH
Berna (ots)
È necessario effettuare un esame approfondito del diritto penale fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Come afferma il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza del consigliere nazionale Pierre Tillmanns (PS/VD), la legislazione fiscale deve essere adattata, se del caso, alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il motivo risiede in una sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CDH), in cui si sostiene che anche in una procedura penale in materia fiscale l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria colpevolezza e a rendersi punibile. La sentenza non ha nessuna ripercussione sulla procedura ordinaria di tassazione.
Il consigliere nazionale Tillmanns aveva chiesto nella sua interpellanza in che modo le autorità fiscali dovranno in futuro accertare i fatti nelle inchieste in materia di sottrazione d'imposta. Egli si è basato su una sentenza della CDH del 3 maggio 2001. Secondo tale sentenza, in una procedura per sottrazione d'imposta, intentata contro un ricorrente di nazionalità svizzera, le autorità fiscali avrebbero violato il diritto alla riservatezza spettante all'accusato.
Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che la sentenza della CDH non ha nessuna ripercussione sulla procedura ordinaria di tassazione. In questo caso, il contribuente ha il dovere di collaborare. In una procedura penale per sottrazione d'imposta, invece, l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria colpevolezza e a rendersi punibile.
Mancanza di autorizzazioni in caso di sottrazione d'imposta
Il Consiglio federale afferma inoltre che, in una procedura per sottrazione d'imposta, la legge vigente sull'imposta federale diretta non garantisce però alle autorità fiscali nessuna autorizzazione particolare per l'esame e l'accertamento dei fatti. Di conseguenza ci si chiede se, sulla base della sentenza emessa, non si debbano introdurre nella procedura penale fiscale i mezzi d'indagine e i mezzi coattivi del processo penale amministrativo o quelli della normale procedura penale. Nell'ambito di una nuova impostazione della procedura per sottrazione d'imposta, dovrebbero però essere regolamentati anche i diritti di non testimoniare. Tre Cantoni (Argovia, Berna, San Gallo) avrebbero già tentato di risolvere il dilemma, presente nel diritto fiscale penale, tra obbligo di collaborare e facoltà di non deporre, deferendo i casi in questione a un'autorità giudiziaria, che li giudica nell'ambito di un dibattimento principale pubblico.
Anche nella risposta a questa interpellanza, come in quella data a un intervento parlamentare precedente (interpellanza de Dardel del 12 settembre 2001), il Consiglio federale giunge alla conclusione che la sentenza della CDH richiede un esame approfondito del diritto penale fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Se del caso, le leggi dovranno essere adattate alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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