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Riserve nei confronti di una regolamentazione della LPP nel diritto fiscale

Berna (ots)

Il Consiglio federale ritiene inopportune ulteriori
disposizioni sul trattamento della previdenza professionale nel
diritto fiscale, poiché comporterebbero notevoli problemi pratici.
Nella sua risposta di ieri a un 'interpellanza del Gruppo socialista
relativa all 'imposizione delle indennità d 'uscita e delle
prestazioni di previdenza dei manager, esso sostiene la definizione
di un limite massimo per il guadagno assicurato, che si applicherebbe
di conseguenza anche alle imposte in quanto provvedimento concernente
la LPP. Questo limite è pure oggetto della prima revisione della LPP
attualmente in discussione al Parlamento.
In un 'interpellanza il Gruppo socialista ha chiesto informazioni
su una serie di questioni inerenti all 'imposizione delle indennità d
'uscita e delle prestazioni di previdenza dei manager.
Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che a suo tempo
nel «Programma di stabilizzazione 1998 « aveva proposto di limitare,
nell 'ambito della previdenza professionale, sia il guadagno
assicurato sia le somme di riscatto. Se il Parlamento introducesse in
tale ambito un limite massimo per il guadagno assicurato, seguendo la
proposta del Consiglio federale concernente la prima revisione della
LPP, si tratterebbe di un provvedimento relativo alla LPP che si
applicherebbe di conseguenza anche alle imposte. Secondo il Consiglio
federale, una regolamentazione limitata al diritto fiscale non
sarebbe opportuna e comporterebbe problemi pratici. Infatti si
dovrebbero gestire parallelamente casse pensioni con e senza
contributi deducibili. Altrimenti, i contributi e le somme versati
potrebbero essere dedotti fiscalmente solo in parte e le prestazioni
versate per la previdenza sarebbero comunque imposte per intero.
Prestazioni in capitale: reddito o previdenza
Poiché fanno parte dei redditi da lavoro, le indennità d 'uscita,
secondo il Consiglio federale, soggiacciono in linea di principio all
'imposizione ordinaria dei redditi, congiuntamente agli altri
introiti. A questo proposito, la legge prevede un 'imposizione più
mite purché le indennità d 'uscita possano essere qualificate come
indennità che servono per la previdenza. In questo caso le indennità
d 'uscita verrebbero imposte separatamente dal reddito restante. Per
quanto riguarda l 'imposta federale diretta, l 'imposta riscossa
annualmente sulla prestazione in capitale è calcolata ad un quinto
delle tariffe ordinarie.
Secondo il Consiglio federale, i destinatari delle prestazioni
domiciliati in Svizzera sono tassati mediante la procedura ordinaria,
indipendentemente dal fatto che la prestazione in capitale
costituisca un reddito da lavoro o abbia carattere di previdenza. Se
tali prestazioni sono effettuate a destinatari all'estero, occorre
distinguere tra reddito da lavoro e prestazioni di previdenza. Nel
primo caso, le indennità d 'uscita soggiacciono in linea di principio
all'imposta alla fonte svizzera. Nel secondo caso, anche la
prestazione di previdenza soggiace all'imposta alla fonte in
Svizzera. Il destinatario ha però la possibilità di chiedere la
restituzione di tale imposta, se lo prevede una convenzione di doppia
imposizione tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del destinatario
e se viene presentata una conferma dell'autorità fiscale estera in
cui quest 'ultima dichiara di essere a conoscenza della prestazione
in capitale.

Contatto:

Gotthard Steinmann
Amm. federale delle contribuzioni
Tel. +41/31/322'74'34

Alex Frischkopf
Amm. federale delle contribuzioni
Tel. +41/31/322'71'35

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berna
Tel. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
mailto:info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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