Nessuna riduzione dell 'aliquota dell 'imposta sul valore aggiunto per il settore dei tassì
Berne (ots)
Secondo il Consiglio federale non v 'è alcun motivo di ridurre l 'aliquota IVA attualmente in vigore (7,6 %) per il settore dei tassì. Esso ritiene inoltre che a dover dichiarare e dedurre come cifra d 'affari il prezzo complessivo di una corsa non debba essere il conducente di tassì assunto ma, come tuttora, l 'impresa contribuente nei confronti dell 'Amministrazione federale delle finanze. Il Consiglio federale propone quindi di respingere la mozione del consigliere nazionale Jean Spielmann (PdL/GE).
Nella sua mozione il consigliere nazionale Spielmann chiedeva da un lato di applicare un 'aliquota IVA ridotta per il settore dei tassì e dall 'altro di trattare i conducenti di tassì come lavoratori indipendenti e riscuotere l 'IVA sulle controprestazioni realizzate invece che sul salario.
Nella sua risposta di ieri il Consiglio federale chiarisce che soggiacciono all'IVA tutte le forniture di beni e tutte le prestazioni di servizi, eseguite da un'impresa a titolo oneroso sul territorio svizzero. Chi esercita un 'attività imponibile in modo indipendente diventa un contribuente IVA a partire da una cifra d 'affari annua superiore a 750 '000 franchi. Se un tassista è assunto come conducente, il pagamento dell 'IVA non spetta a lui bensì all 'azienda. Quest 'ultima, nei confronti dell 'Amministrazione delle finanze, è tenuta a dichiarare e a detrarre il prezzo complessivo di una corsa come cifra d 'affari. Anche l'imposta precedente può essere fatta valere sul prezzo complessivo e non solo su una parte della controprestazione. Secondo il Consiglio federale, dunque, per l'assoggettamento all'IVA non ha alcuna importanza il genere di condizioni d'impiego dei singoli conducenti all'interno dell'impresa di tassì.
Le norme cantonali dovrebbero peraltro fare in modo che le imprese di tassì organizzate come aziende accessorie, le quali non raggiungono il limite di cifra d'affari di 750 '000 franchi e non sono quindi contribuenti, possano applicare una tariffa senza inglobare l'IVA.
Il Consiglio federale conferma inoltre che il servizio di tassì nei Paesi vicini è imposto in parte a un 'aliquota ridotta. Conformemente alla Sesta Direttiva UE del Consiglio del 17 maggio 1977, gli Stati membri possono imporre il trasporto di persone a un'aliquota IVA ridotta che, tuttavia, non può essere inferiore al 5 per cento. Poiché tale aliquota non è molto inferiore all'aliquota normale vigente in Svizzera (7,6 %), non vi è alcun motivo per ridurre l'attuale aliquota d'imposta applicata al servizio di tassì. A tale proposito il Consiglio federale ricorda che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno dato seguito all'iniziativa del Canton Zurigo del 1999, che chiedeva un'aliquota d'imposta ridotta per i trasporti pubblici.
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