Secrétariat d'Etat à l'économie
Legge sul commercio ambulante: il Consiglio federale adotta l'ordinanza d'esecuzione e fissa l'entrata in vigore
Berna (ots)
Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza d'esecuzione della legge sul commercio ambulante. Insieme alla nuova legge sul commercio ambulante, l'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
La nuova legge unifica a livello federale il diritto sul commercio ambulante finora disciplinato su base cantonale, elimina la frammentazione giuridica esistente in questo settore e sopprime le tasse a volte elevate. Nel contempo, essa ingloba quello che resta della legge vigente in materia di viaggiatori di commercio, ossia riprende una parte della regolamentazione dei viaggiatori al minuto. La nuova legge liberalizza quindi il commercio ambulante che può essere esercitato senza restrizioni su tutto il territorio svizzero. Inoltre, i requisiti unificati per l'accesso alla professione e le tasse unitarie creano le necessarie condizioni nell'ambito del mercato interno per l'esistenza del commercio ambulante.
La nuova legge comprende tutte le professioni che vengono esercitate in maniera ambulante. Ciò riguarda sia i piccoli ambulanti che i venditori di mercato, gli esercenti di punti vendita ambulanti, i baracconisti, gli impresari circensi, i venditori porta a porta, gli artigiani ambulanti, ecc. Solo le collette pubbliche per scopi caritatevoli e di utilità pubblica, nonché le aste pubbliche volontarie rimangono di competenza della legislazione cantonale.
L'esercizio del commercio ambulante è soggetto ad autorizzazione. I venditori ambulanti che offrono merci o servizi per strada o che praticano il porta a porta devono essere in possesso di una tessera di legittimazione. Essa attesta che il suo titolare soddisfa le condizioni legali fissate per l'esercizio del commercio ambulante e deve essere esibita ogni qual volta il cliente ne faccia richiesta. L'autorità cantonale competente può abilitare un'impresa o un'associazione di categoria al rilascio della tessera di legittimazione se garantisce che le condizioni previste dalla legge sono rispettate.
L'obbligo d'autorizzazione per i baracconisti e gli impresari circensi deriva dal potenziale pericolo che presentano gli impianti gestiti. L'autorizzazione è rilasciata se la sicurezza degli impianti è garantita da un organismo di valutazione accreditato ed è stata stipulata una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile con una copertura sufficiente. L'attestato di sicurezza deve essere rinnovato periodicamente.
La vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni è esente da autorizzazione, ma sono naturalmente fatte salve le regole locali in materia di utilizzo del suolo pubblico e le prescrizioni in materia di polizia edilizia e del fuoco. Le patenti cantonali, il cui carattere era prettamente fiscale, sono abolite. Continua ad essere prelevata unicamente una tassa per coprire le spese legate all'autorizzazione.
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