Office fédéral de l'agriculture
Importazioni di carne di pollame: tassa sostitutiva anziché prestazione all'interno del Paese
Berna (ots)
Per l'anno in corso viene applicata una disposizione eccezionale in base alla quale gli importatori di carne di pollame possono versare una tassa sostitutiva di 4 franchi per chilogrammo di prodotto anziché fornire la prestazione all'interno del Paese. In data odierna, il Consiglio federale ha proceduto alla rispettiva modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello. Quest'anno la domanda di carne di pollame è aumentata considerevolmente anche a causa della problematica legata all'ESB. I rappresentanti della categoria hanno indicato che la maggior parte degli importatori non è in grado di adempiere l'obbligo della prestazione all'interno del Paese entro la fine del 2001 ed ha pertanto chiesto l'introduzione di una tassa sostitutiva. In data odierna, il Consiglio federale ha deciso che, in via eccezionale e solo per quest'anno, gli importatori i quali non sono in grado di fornire la prestazione all'interno del Paese possono corrispondere una tassa sostitutiva di 4 franchi per chilogrammo di pollame intero. Tale tassa compensa i vantaggi di cui gode l'importatore esentato dall'obbligo della prestazione all'interno del Paese. A partire dall'inizio del 2002 l'Ufficio federale dell'agricoltura invierà agli importatori le fatture concernenti la tassa sostitutiva sui quantitativi importati per i quali è stato impossibile fornire una prestazione all'interno del Paese.
Contatto:
Ufficio federale dell'agricoltura
Sezione Carne e uova
Niklaus Neuenschwander
Tel. +41 31 322 25 29.