Office fédéral de l'agriculture
Pubblicazione della domanda della DOC "Sbrinz"
Berna (ots) In data odierna l'Ufficio federale dell'agricoltura ha pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero del commercio la domanda di registrazione della denominazione di origine controllata (DOC) "Sbrinz". L'organizzazione di categoria Sbrinz GmbH aveva infatti chiesto di tutelarne la denominazione.
Lo "Sbrinz" è un formaggio grasso dalla pasta notevolmente dura, fabbricato dal latte crudo. Le forme hanno generalmente un diametro di 45-65 cm e un peso di 25-45 kg. Secondo quanto riportato negli archivi statali di Berna, il formaggio duro tradizionalmente fabbricato nella Svizzera centrale già nel XVI secolo veniva trasportato a Brienz da dove veniva esportato. Varie fonti storiche testimoniano che a introdurre la denominazione "Sbrinz" furono gli Italiani che per indicare quel determinato tipo di formaggio facevano riferimento a Brienz, il luogo dove esso veniva commercializzato.
Lo "Sbrinz" deve il suo sapore particolare al tipo di erbe foraggiere caratterizzate dal clima della Svizzera centrale e impiegate nell'alimentazione delle vacche, che avviene senza l'utilizzo di insilati, al metodo di lavorazione tradizionale in caldaie di rame e all'impiego di colture tradizio-nali di acido lattico. Il latte crudo conferisce allo "Sbrinz" quel suo tocco saporito.
La fabbricazione dello "Sbrinz" avviene, seguendo un dettagliato elenco degli obblighi, nei Cantoni Svitto, Lucerna, Zugo, Obvaldo e Nidvaldo, nel Distretto di Muri (Cantone Argovia), nei Comuni di Obersteckholz, Lotzwil e Langenthal (Canton Berna) nonché nei tre centri di raccolta del latte nei Distretti di See, Gaster e Neutoggenburg nel Cantone S. Gallo (Caseifici Walde, Steinenbrücke, Schönenberg). Almeno il 70 per cento del foraggio grezzo somministrato alle vacche deve provenire dall'area geografica. Lo "Sbrinz" deve avere una stagionatura di almeno 16 mesi (di cui 12 trascorsi nell'area geografica).
Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che designano prodotti agricoli la cui qualità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. Per quanto concerne il Registro delle denomina-zioni dei vini sono i Cantoni ad essere competenti. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un dettagliato elenco degli obbli-ghi. Le domande di registrazione sono esposte pubblicamente. Chiunque abbia un interesse legittimo nonché i Cantoni possono presentare ricorso entro tre mesi.
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