Office fédéral de l'agriculture
Aumento dell'1,5 per cento dei contingenti lattieri
Berna (ots)
In data odierna il Consiglio federale ha deciso di aumentare dell'1,5 per cento il volume globale dei contingenti lattieri. L'adeguamento sarà effettivo dal 1o maggio 2002. Alla base di tale decisione vi è la consapevolezza, da parte del Consiglio federale, delle buone condizioni di smercio dei latticini nonché della situazione che caratterizza attualmente il settore lattiero.
Il Consiglio federale aveva decretato un aumento del 3 per cento del volume globale dei contingenti lattieri già all'inizio dell'anno lattiero 2001/2002. Da una recente analisi della produzione lattiera è emerso che le forniture di latte sono nuovamente aumentate e che superano di oltre il 2 per cento il quantitativo dei contingenti assegnati. Vista l'evoluzione, è molto probabile che alla fine del mese di aprile 2002 il volume delle eccedenze raggiungerà un livello notevole.
Gli addetti alla trasformazione del latte hanno segnalato al Consiglio federale un ulteriore incremento del fabbisogno di materia prima per l'anno lattiero 2002/2003. Vista la fattispecie, con effetto al 1o maggio 2002 il Consiglio federale ha quindi deciso di aumentare dell'1,5 per cento, ossia di 47'000 tonnellate, il volume globale dei contingenti lattieri, modificando in tal senso l'ordinanza sul contingentamento lattiero.
In seguito alla decisione odierna l'aumento del 3 per cento calcolato sul contingente di base per l'anno lattiero 2001/2002 passa al 4,5 per cento per l'anno lattiero 2002/2003. Com'era già stato il caso l'anno scorso, questa procedura garantisce che i produttori non possano vendere o cedere in locazione il quantitativo supplementare.
Nelle trattative in corso concernenti l'acquisto di latte, oltre ai nuovi supplementi e aiuti fissati alla fine dell'anno scorso i produttori e gli addetti alla trasformazione del latte potranno prendere in considerazione il quantitativo supplementare di latte concesso per il prossimo anno lattiero.
Ordinanza Disegno concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il contingentamento della produzione lattiera è modificata come segue:
Art. 10a cpv. 1 primo periodo
1 In ogni anno lattiero, ogni produttore può mettere in commercio una quantità di latte supplementare equivalente al 4,5 per cento del contingente che gli è attribuito all'inizio dell'anno lattiero. ...
II
La presente modifica entra in vigore il 1o maggio 2002.
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Contact:
Ufficio federale dell'agricoltura
Divisione principale Produzione e affari internazionali
Andreas Galler
Capo della Sezione Contingentamento lattiero
Tel. +41/31/322'26'35