Office fédéral de l'agriculture
Applicazione dell'accordo agricolo con l'UE
Berna (ots)
In data odierna il Consiglio federale ha varato le modifiche d'ordinanza necessarie per l'applicazione dell'accordo agricolo. La nuova ordinanza sul formaggio consente, su un arco di cinque anni, un accesso reciproco al mercato illimitato nel quadro del commercio di formaggio tra la Svizzera e l'UE.
Nel giugno 1999, la Svizzera ha sottoscritto sette accordi settoriali con l'UE, tra cui uno concernente il primario. L'entrata in vigore di questi sette accordi era stata prevista per il secondo trimestre del 2002. L'accordo agricolo riguarda vari ambiti inerenti all'agricoltura e all'economia agroalimentare svizzere ed in particolare il settore caseario.
Un'ordinanza di durata limitata per l'importazione e l'esportazione di formaggio disciplina le modalità del commercio per un primo periodo transitorio di cinque anni. In seguito, il settore caseario sarà caratterizzato da un accesso reciproco al mercato illimitato.
L'ordinanza sul libero scambio è stata completamente rielaborata, al fine di inserire in un'unica ordinanza tutte le preferenze tariffarie e quantitative nei confronti dell'UE (ad eccezione del formaggio) nonché le concessioni doganali della Convenzione AELS.
L'ordinanza sulle importazioni agricole disciplina la ripartizione dei contingenti doganali.
Nei settori della frutta e della verdura, del vino e delle sementi, sono stati apportati alcuni adeguamenti alle ordinanze relative, al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l'UE. Tale armonizzazione verrà applicata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
In materia di veterinaria, gli adeguamenti apportati sono volti a semplificare i controlli sull'importazione e sull'esportazione di animali e di latticini.
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Tel. +41/31/322'25'13
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