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Sicurezza nell'esportazione di OGM : il Consiglio federale propone di ratificare il Protocollo di Cartagena

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il
messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Cartagena.
L'accordo, adottato lo scorso anno nel quadro della Convenzione sulla
diversità biologica, è il primo strumento legale internazionale che
verte sulla sicurezza ambientale e sanitaria nell'ambito
dell'esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). La
Svizzera ha firmato il Protocollo nel maggio 2000 a Nairobi. Esso
entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da 50 Paesi.
Il Protocollo di Cartagena intende ridurre i rischi di danni alla
biodiversità nel caso di esportazione di organismi vivi geneticamente
modificati, detti anche organismi viventi modificati. Il Protocollo
riguarda le sementi e i prodotti agroalimentari (soia, granoturco,
cereali, manioca e pomodori) destinati al consumo o alla
trasformazione.
L'elemento centrale del Protocollo è la procedura di accordo
preliminare dato in cognizione di causa (AIA, Advanced Informed
Agreement). Questa procedura assicura al Paese importatore l'accesso
a tutte le informazioni necessarie per valutare i rischi ambientali
legati agli OGM e il diritto di prendere una decisione prima
dell'importazione degli OGM utilizzati nell'ambiente. Tale
provvedimento è particolarmente importante per i Paesi in via di
sviluppo che non dispongono ancora di legislazioni nazionali
nell'ambito degli OGM. Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari,
è stato possibile trovare un compromesso tra le esigenze della
protezione dell'ambiente e gli interessi del commercio mondiale
instaurando un regime particolare, il quale prevede che
l'informazione venga messa a disposizione unicamente dai Paesi
produttori.
Il Protocollo rappresenta una prima applicazione a livello
internazionale del principio precauzionale e dell'identificazione
degli OGM. Ogni Paese può appellarsi a tale principio per
giustificare le decisioni prese nell'ambito dell'importazione di OGM.
Il Protocollo richiede parimenti che gli organismi geneticamente
modificati destinati all'emissione deliberata nell'ambiente siano
identificati chiaramente.
Cooperazione scientifica e tecnica tra Nord e Sud
Oltre a regolamentare le esportazioni di OGM, il Protocollo
consentirà di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnica tra il
Nord e il Sud per armonizzare le procedure in materia di valutazione
e di gestione delle biotecnologie. Esso prevede l'istituzione di un
sistema internazionale per lo scambio d'informazioni sulla sicurezza
ambientale e sanitaria delle biotecnologie. Fungerà altres" da punto
di riferimento per i lavori futuri della comunità internazionale in
merito all'utilizzazione degli OGM nell'ambiente.
La ratifica e l'attuazione del Protocollo di Cartagena non
richiederanno alcuna modifica legislativa. Si tratterà essenzialmente
di adattare le disposizioni delle ordinanze d'applicazione della
legge sulla protezione dell'ambiente, in particolare dell'ordinanza
del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente. Dal 1995,
la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa è
applicata volontariamente in Svizzera per l'esportazione di organismi
viventi modificati.

Contatto:

Georg Karlaganis, capo della Divisione Sostanze, suolo e
biotecnologia, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio (UFAFP), mobile +41 79 415 99 62

François Pythoud, Sezione Biotecnologia e flussi di sostanze,
Divisione Sostanze, suolo e biotecnologia, Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), mobile +41 79
507 52 82

Allegati:
Messaggio del Consiglio federale concernente il Protocollo di
Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla
diversità biologica.

Protocollo di Cartagena.

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