Administration fédérale des douanes (AFD
Modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali - ordinamento parzialmente riveduto per i voli di coincidenza
Berna (ots)
I carburanti per i voli di linea a destinazione dell'estero sono tuttora esenti da imposta. Sono invece assoggettati i carburanti utilizzati nei voli di coincidenza non effettuati con il medesimo aereo.
Mercoledì scorso il Consiglio federale ha deciso di non prorogare la prassi vigente secondo sui i carburanti utilizzati per i voli di coincidenza nel traffico di linea internazionale sono esenti da imposta anche se effettuati con un altro velivolo. Esso è infatti del parere che l'ordinamento vigente dal 1961 non è compatibile con la politica climatica.
Il Consiglio federale ha inoltre adeguato le disposizioni concernenti la marcatura dell'olio da riscaldamento a quelle della Comunità europea. Così facendo s'intende impedire che il commercio tra l'UE e la Svizzera non venga ostacolato da differenti norme. Contemporaneamente a tali modifiche l'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali è completata da disposizioni di natura amministrativa.
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