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Revisione totale della legge sulla Banca nazionale: il Consiglio federale ha approvato il messaggio e la legge

Berna (ots)

In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso
alle Camere federali il messaggio concernente una revisione totale
della legge sulla Banca nazionale (LBN). In sostanza, nella nuova LBN
vengono concretizzati l'indipendenza e il mandato costituzionale
della Banca nazionale e viene introdotto un obbligo di rendiconto
della Banca nazionale svizzera (BNS) a completamento della sua
indipendenza. Inoltre, la cerchia d'affari e gli strumenti sovrani
della BNS vengono adeguati alle esigenze attuali. Per quanto riguarda
gli utili della Banca nazionale, la riveduta LBN riprende la regola
per la ripartizione degli utili (1/3 alla Confederazione, 2/3 ai
Cantoni) già ancorata nella Costituzione. Nel contempo viene
concretizzata la determinazione dell'utile. Infine, la struttura
organizzativa della BNS viene snellita.
Molte disposizioni della vigente LBN, che risale al 1953, non sono
più attuali. Inoltre, l'aggiornamento della Costituzione federale
(art. 99 Cost. concernente la politica monetaria) rende necessari
adeguamenti a livello legislativo. Nel gennaio 2002, il Consiglio
federale ha fissato le linee direttrici per una revisione totale
della LBN. Il progetto di revisione approvato in data odiernacontiene
i seguenti punti chiave:
Un mandato della Banca nazionale equilibrato:
Il mandato della Banca nazionale deve essere formulato nel modo
seguente: "La Banca nazionale svolge la politica monetaria
nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità del
livello dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione
congiunturale " Con l'accentuazione del concetto di stabilità del
livello dei prezzi, si tiene conto del fatto che l'inflazione e la
deflazione sono in linea di principio fenomeni monetari e che la
stabilità del livello dei prezzi è una condizione importante per una
crescita duratura dell'economia. La politica monetaria ha pure
effetti reali sull'economia per lo meno a breve termine. Con
l'obbligo di tener conto della congiuntura, il mandato costituzionale
conferisce alla Banca nazionale la corresponsabilità dello sviluppo
dell'economia reale.
Indipendenza e obbligo di rendiconto:
L'indipendenza che la Costituzione garantisce alla BNS viene
concretizzata a livello legislativo attraverso il divieto posto alla
Banca nazionale di accettare istruzioni da terzi nello svolgimento
dei suoi compiti. Quale pendant all'indipendenza della Banca
nazionale la legge obbliga ora espressamente la BNS a presentare un
regolare rendiconto nei confronti di Consiglio federale, Parlamento
(durante le sedute di Commissione) e pubblico.
Flessibilizzazione della cerchia d'affari della Banca nazionale:
L'attuale enumerazione delle operazioni che la BNS può effettuare
non risponde più alle esigenze dello sviluppo dei mercati finanziari.
Per questo motivo, la nuova cerchia d'affari si orienta ai singoli
compiti della Banca nazionale e definisce le operazioni attraverso le
esigenze in materia di liquidità, rischi e rendimenti, che tali
operazioni devono soddisfare.
Ammodernamento delle competenze di politica monetaria:
I controlli delle emissioni e della circolazione dei capitali che
da tempo non vengono più effettuati e che sono peraltro insufficienti
per gli attuali mercati finanziari nonché le disposizioni in materia
di riserve minime orientate a un controllo attivo della massa
monetaria nella vigente LBN vengono soppressi. Nel contempo, le
disposizioni sulla liquidità di cassa delle banche, contenute
attualmente nella legge sulle banche (LBCR) e volte a garantire una
domanda costante di moneta, vengono trasferite nella LBN in forma
leggermente adeguata e le norme della LBCR relative alla liquidità
totale vengono rivedute. La nuova LBN conferisce alla BNS anche una
base legale unificata per l'allestimento di statistiche sui mercati
finanziari. Infine, alla BNS viene trasferita la competenza in merito
alla sorveglianza dei sistemi di pagamento e dei sistemi di gestione
dei valori mobiliari.
Determinazione / ripartizione dell'utile:
La Banca nazionale deve poter determinare in modo autonomo il
volume delle riserve monetarie necessarie per la conduzione della
politica monetaria. A tal fine, essa si deve orientare allo sviluppo
dell'economia svizzera. Il consiglio della BNS approva inoltre
l'ammontare degli accantonamenti su richiesta della direzione
generale. Viene mantenuta la regolamentazione attuale in materia di
distribuzione degli utili. La distribuzione degli utili alla
Confederazione e ai Cantoni è consolidata mediante una convenzione
stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS.
A tale riguardo, i Cantoni vengono informati in anticipo.
Creazione della struttura organizzativa:
Attualmente la Banca nazionale è composta da sette organi:
assemblea generale degli azionisti, consiglio della banca, comitato
della banca, comitati locali, commissione di revisione, direzione
generale e direzioni locali. In futuro bisognerà rinunciare a tre
organi, ossia al comitato della banca, ai comitati locali e alle
direzioni locali. Inoltre, il consiglio della banca sarà ridotto
dagli attuali 40 membri a 11. Le sue competenze saranno però
rafforzate.

Contatto:

Marianne Widmer
Amm federale delle finanze
Tel. +41/31/322'54'31

Werner Abegg
Comunicazione BNS
Tel. +41/1/631'32'67

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berne
Tel. +41/(0)31/322'60'33
Fax +41/(0)31/323'38'52
mailto:info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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