Off. féd. constructions et logistique
Il Consiglio federale mette in vigore una nuova OAPub
Berna (ots)
Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)
Il Consiglio federale ha adeguato ai pertinenti accordi bilaterali con l'Unione Europea (UE) l'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) e l'ha posta in vigore con effetto al 1° giugno 2002. Il reciproco accesso ai mercati viene esteso anche ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
Il Consiglio federale aveva già approvato la revisione dell'ordinanza nella sua seduta del 30 novembre 2001. Solo in data odierna ha però fissato la sua data d'entrata in vigore al 1° giugno 2002, giorno in cui entrano pure in vigore gli accordi bilaterali della Svizzera con l'UE. In considerazione della revisione della Convenzione EFTA, il Governo ha parimenti esteso l'accesso al mercato nel settore degli acquisti pubblici ai Paesi membri dell'EFTA.
La revisione dell'OAPub obbliga ora le imprese private e di diritto pubblico nei settori approvvigionamento dell'acqua potabile, energia, traffico ferroviario e telecomunicazioni a mettere a pubblico concorso le loro commesse a partire da un determinato valore soglia. A livello di Confederazione anche le FFS sottostanno pertanto alla legge federale sugli acquisti pubblici.
A determinate condizioni le imprese dei settori ora disciplinati dall'OAPub possono essere esonerate dal regime degli appalti pubblici; ciò è in particolare possibile allorché sul relativo mercato vi è concorrenza (clausola d'esclusione). Con effetto al 1° giugno 2002, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), competente al riguardo, ha escluso dall'Accordo il settore delle telecomunicazioni.
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