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Previdenza professionale: diritto di azionista esercitato dagli istituti di previdenza

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha proceduto ad una modifica
dell'ordinanza sulla previden-za professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, che imporrà agli istituti di previdenza di
definire le regole che esse intendono applicare nell'esercizio del
proprio diritto di azionista. La modifica entrerà in vigore il 1°
gennaio 2002.
Gli istituti di previdenza devono garantire in ogni momento il
mantenimento degli impe-gni presi, vale a dire il compito di
previdenza loro assegnato. In quest'ambito sono loro stessi a darsi
un sistema di finanziamento che si basa in particolare sul reddito da
patri-monio. I diritti di cui questi dispongono in quanto azionisti,
unitamente all'esercizio di tale diritto, costituiscono quindi una
parte preponderante nel finanziamento della previ-denza
professionale.
Un'inchiesta sugli investimenti delle casse pensioni fatta tra il
1998 e il 2000 sottolinea che più del 50 percento degli istituti di
previdenza non esercita il proprio diritto di voto in nessun caso.
Solo il 5 percento vota in modo sistematico durante le assemblee
gene-rali, mentre i rimanenti votano solo sporadicamente, a seconda
dei casi.
Volendo rimediare a questa situazione il Consiglio federale ha
modificato l'Ordinanza sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in modo che gli istituti di
previdenza siano tenuti a stabilire, all'interno dei propri statuti e
regolamenti, norme sul modo in cui intendono esercitare il proprio
diritto di azionista. Le decisioni di voto dovranno essere prese dai
membri del massimo organo dell'istituto, nel rispetto del principio
della parità. Viste le numerose difficoltà che ciò solleverebbe, il
Consiglio federale ha rinunciato ad introdurre criteri sociali e/o
ecologici nell'esercizio del diritto di voto. Dovendo parlare di
criteri dipendenti da fattori quali il tipo d'istituto, le sue
dimensioni od il numero dei propri assicurati, diventa praticamente
impossibile stabilire dei parametri comuni o globali.

Contatto:

Dipartimento federale dell'interno
Servizio stampa e informazione

Informazioni in francese/italiano:
tel. +41 31 322 91 86
Erika Schnyder, caposezione
Sezione diritto e legislazione

Informazioni in tedesco:
tel. +41 31 322 42 32
Jean-Pierre Landry, caposezione
Sezione economia e revisioni
Divisione previdenza professionale

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Internet: www.ufas.admin.ch

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