Office fédéral des assurances sociales
Assicurazione malattie: il Consiglio federale approva la convenzione tariffale concernente le prestazioni fornite dai farmacisti
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha approvato la convenzione tariffale nazionale conclusa tra la Società svizzera dei farmacisti (SSF) e «santésuisse», che introduce un cambiamento di rilievo : il reddito dei farmacisti non è più legato ad un margine in percentuale del prezzo, bensì alle prestazioni concesse al momento della consegna dei farmaci. Questo sistema di rimunerazione dei farmacisti riduce quindi la tentazione di consegnare molti farmaci o farmaci cari. Le parti che hanno firmato la convenzione, valida dal 1° luglio 2001, si sono impegnate a rispettare il principio della neutralità dei costi per il 2001 e il 2002.
Delle modifiche apportate dalla prima revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), adottata dal Parlamento nel 2000 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2001, due riguardano i farmaci:
- il prezzo dei farmaci figurante nell'Elenco delle specialità copre il prezzo di fabbrica e i costi di distribuzione, ma non i costi di consegna del farmaco all'assicurato. L'introduzione della nuova regolamentazione concernente le modalità di calcolo del prezzo dei farmaci da parte dell'UFAS permette di ridurre in media del 10% il livello dei prezzi a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. Il prezzo dei farmaci convenienti è lievemente aumentato, quello dei farmaci costosi è notevolmente diminuito;
- la prestazione effettuata dai farmacisti al momento di fornire i farmaci è assunta dall'assicurazione malattie obbligatoria. Riguardo alla tariffazione di questa prestazione si sono svolte trattative che hanno portato all'elaborazione di una convenzione nazionale tra la Società svizzera dei farmacisti (SSF) e «santésuisse» (ex Concordato degli assicuratori malattia svizzeri).
Questa nuova regolamentazione offre maggiore trasparenza in materia di costi dei farmaci e permette di distinguere chiaramente la consulenza e il lavoro del farmacista dai costi di produzione e distribuzione dei farmaci. Con questa distinzione si vuole spezzare il meccanismo che permette di realizzare un guadagno in percentuale consegnando molti farmaci o farmaci particolarmente cari.
Il nuovo sistema di rimunerazione concerne soltanto i farmaci prescritti dal medico a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria.
La convenzione contiene tre punti essenziali:
- la rimunerazione della prestazione fornita dal farmacista. Quest'ultima comprende una tassa farmacista (controllo, consulenza al momento di fornire un farmaco, eventuale sostituzione con un generico) e una tassa paziente (tenuta di un incarto);
- la neutralità dei costi. Con questo nuovo sistema di rimunerazione basato sulle prestazioni farmacisti e assicuratori vogliono rendere i costi maggiormente trasparenti e permetterne il contenimento. Per questo motivo si sono impegnati a rispettare una neutralità dei costi che implica che il reddito complessivo dei farmacisti per il 2001 e il 2002 non potrà superare quello degli anni precedenti. Qualora questo principio non venisse rispettato, si dovrà ridurre il valore del punto fissato su scala nazionale (1,05 fr.);
- la stabilizzazione dei costi. A dimostrazione della loro volontà di contenere l'aumento dei costi, i farmacisti si sono impegnati a concedere una riduzione del 3,2% sul prezzo dei farmaci al fine di stabilizzare i costi.
Le parti che hanno firmato la convenzione dovranno fornire regolarmente alle autorità federali informazioni relative allo sviluppo del nuovo sistema di rimunerazione. Le parti sono inoltre state invitate ad adottare misure adeguate per raggiungere l'obiettivo previsto attraverso la tassa paziente (sicurezza della terapia) nell'applicazione della convenzione.
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Divisione principale Assicurazione malattie e infortuni
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