Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 41/2010
(www.presserat.ch/28290.htm)
Parti: X. c. «Blick»
Reclamo parzielmente accolto
Un document
Interlaken (ots)
- Indicazioni: Ulteriori informazioni possono essere scaricate in formato pdf gratuitamente su: http://presseportal.ch/fr/pm/100018292/?langid=4 -
Tema: Rispetto della sfera privata
Il «Blick» non ha rispettato la «privacy»
Il Consiglio della stampa ha accolto parzialmente un reclamo contro il «Blick». Il giornale aveva rivelato l'identità di un giovane calciatore posto in detenzione preventiva in margine allo scandalo delle scommesse sui risultati delle partite. Il giornale si difende dicendo di avere attinto le informazioni dal sito del calciatore su «Facebook». Il Consiglio della stampa non lo rimprovera per questo (l'accusa era di avere usato un mezzo sleale per procurarsi l'informazione). Ma attingere dal sito la foto del calciatore senza il suo permesso costituisce violazione della sfera privata.
La pubblicazione risale al febbraio 2010. Il titolo dell'articolo definiva il calciatore «leader della filiale svizzera della mafia delle scommesse». La sua foto era stata ripresa da «Facebook», Il giovanotto rimprovera al «Blick» l'accesso senza autorizzazione al sito (in questo consisterebbe l'uso di mezzi sleali), nonché la ripresa e la pubblicazione di una parte delle informazioni in esso contenute.
Che il giornale si sia intrufolato nel sito sotto le mentite spoglie di un amico non è provato - secondo il Consiglio della stampa. Costituisce invece violazione della privacy la ripresa della foto, pubblicata con un'insufficiente velatura dell'identità (una piccola striscia sugli occhi), come pure la ripresa di particolari che senz'altro hanno reso riconoscibile il personaggio fuori della ristretta cerchia dei suoi conoscenti. Una rete come «Facebook» è notoriamente usata per lo scambio di immagini e di informazioni tra persone private, non si può dunque definirla un luogo pubblico. Il fatto che l'immagine e le informazioni ve le abbia messe l'interessato non significa che egli le destinasse a una pubblicazione. Il giornale era stato del resto avvertito tramite un legale che il ragazzo non voleva si rendessero note il suo nome e la sua foto.
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