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Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 43/2010 (www.presserat.ch/28340.htm) (www.presserat.ch/28350.htm) Tema: Rispetto della sfera privata

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Interlaken (ots)

- Indicazioni: Ulteriori informazioni possono essere scaricate in
     formato pdf gratuitamente su:
     http://presseportal.ch/fr/pm/100018292/?langid=4 -
Il Consiglio della stampa avverte:
gli affari privati rimangono affari privati
anche se pubblicati su Internet
Un numero sempre maggiore di persone pare essere d'accordo di 
confidare a Internet i propri interessi o la propria immagine. Ma i 
mass media non devono dedurne che sono per ciò stesso d'accordo di 
rinunciare alla protezione della loro «privacy». Lo afferma il 
Consiglio svizzero della stampa in una presa di posizione appena 
pubblicata. I mass media devono sapere che non esiste un diritto di 
pesca illimitato di tali informazioni in rete.
L'organismo di autodisciplina ha affrontato la questione di 
propria iniziativa, mosso dalla constatazione che questa nuova forma 
di comunicazione tra le persone ha assunto una tale diffusione da 
indurre molti a ritenere che il concetto di «sfera privata» non abbia
più alcun senso. Sapere se sia lecito ai giornalisti «pescare 
notizie» in Internet senza limitazioni è perciò divenuto un argomento
centrale nel dibattito sulla deontologia.
Il Consiglio della stampa ritiene che la prassi attuale in materia
di «privacy» debba venire confermata. Quel che è «pubblico» su 
Internet non è necessariamente «pubblico» in assoluto. Determinante 
rimane - ma questo non vale solo per Internet - l'intenzione per cui 
una persona decide di esporsi. Siano state o non  pubblicate su 
Internet, è il contenuto dell'informazione o dell'immagine a 
determinarne l'appartenenza alla sfera privata. In ogni caso 
concreto, il giornalista ha il dovere di procedere a una ponderazione
accurata degli interessi a confronto: se prevalga l'interesse della 
sfera pubblica alla pubblicazione o quello della sfera privata alla 
protezione.
Decisivo sarà anche il contesto in cui l'informazione è stata 
pubblicizzata: una rete sociale come «Facebook» o la pagina web di 
un'istituzione? Chi è il destinatario dell'informazione? Un piccolo 
giro di persone che si conoscono, oppure l'opinione pubblica? E 
l'autore: è una persona pubblica o è conosciuta solo in un ambito 
ristretto?
I giornalisti non possono passare oltre le regole 
sull'identificazione delle persone già contenute nella Direttiva 7.2.
annessa alla Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri». Sono regole 
che valgono anche per le informazioni pubblicate in Internet. La 
decisione di esporsi deve essere stata esplicitata pubblicamente, la 
persona deve essere conosciuta e il caso essere di pubblica 
notorietà, il permesso di pubblicare il nome deve essere stato 
previamente concesso, il caso concernere una pubblica autorità o una 
persona che occupa una funzione pubblica o sociale di rilievo, il 
rischio d'omonimia evitato. O esiste qualche altro motivo prevalente 
in favore della pubblicazione del nome?

Contatto:

SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA
Sekretariat/Secrétariat:
Martin Künzi, Dr. iur., Fürsprecher
Bahnhofstrasse 5
Postfach/Case 201
3800 Interlaken
Telefon/Téléphone: 033 823 12 62
Fax: 033 823 11 18
E-Mail: info@presserat.ch
Website: http://www.presserat.ch

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