Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 43/2010
(www.presserat.ch/28340.htm) (www.presserat.ch/28350.htm)
Tema: Rispetto della sfera privata
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Interlaken (ots)
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Il Consiglio della stampa avverte: gli affari privati rimangono affari privati anche se pubblicati su Internet
Un numero sempre maggiore di persone pare essere d'accordo di confidare a Internet i propri interessi o la propria immagine. Ma i mass media non devono dedurne che sono per ciò stesso d'accordo di rinunciare alla protezione della loro «privacy». Lo afferma il Consiglio svizzero della stampa in una presa di posizione appena pubblicata. I mass media devono sapere che non esiste un diritto di pesca illimitato di tali informazioni in rete.
L'organismo di autodisciplina ha affrontato la questione di propria iniziativa, mosso dalla constatazione che questa nuova forma di comunicazione tra le persone ha assunto una tale diffusione da indurre molti a ritenere che il concetto di «sfera privata» non abbia più alcun senso. Sapere se sia lecito ai giornalisti «pescare notizie» in Internet senza limitazioni è perciò divenuto un argomento centrale nel dibattito sulla deontologia.
Il Consiglio della stampa ritiene che la prassi attuale in materia di «privacy» debba venire confermata. Quel che è «pubblico» su Internet non è necessariamente «pubblico» in assoluto. Determinante rimane - ma questo non vale solo per Internet - l'intenzione per cui una persona decide di esporsi. Siano state o non pubblicate su Internet, è il contenuto dell'informazione o dell'immagine a determinarne l'appartenenza alla sfera privata. In ogni caso concreto, il giornalista ha il dovere di procedere a una ponderazione accurata degli interessi a confronto: se prevalga l'interesse della sfera pubblica alla pubblicazione o quello della sfera privata alla protezione.
Decisivo sarà anche il contesto in cui l'informazione è stata pubblicizzata: una rete sociale come «Facebook» o la pagina web di un'istituzione? Chi è il destinatario dell'informazione? Un piccolo giro di persone che si conoscono, oppure l'opinione pubblica? E l'autore: è una persona pubblica o è conosciuta solo in un ambito ristretto?
I giornalisti non possono passare oltre le regole sull'identificazione delle persone già contenute nella Direttiva 7.2. annessa alla Cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri». Sono regole che valgono anche per le informazioni pubblicate in Internet. La decisione di esporsi deve essere stata esplicitata pubblicamente, la persona deve essere conosciuta e il caso essere di pubblica notorietà, il permesso di pubblicare il nome deve essere stato previamente concesso, il caso concernere una pubblica autorità o una persona che occupa una funzione pubblica o sociale di rilievo, il rischio d'omonimia evitato. O esiste qualche altro motivo prevalente in favore della pubblicazione del nome?
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