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Media Service: Consiglio svizzero della stampa: Sfera intima e protezione delle vittime : il «Blick» ha sbagliato; Presa di posizione 09/2016 (presserat.ch/_09_2016.htm)
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Bern (ots)
Parti: Spiess-Hegglin c. «Blick»
Tema: Sfera privata
Reclamo accolto
Riassunto
Sfera intima e protezione delle vittime : il «Blick» ha sbagliato
Il primo servizio dedicato dal «Blick» al cosiddetto «Zuger Sex-Affäre» violava molte disposizioni del codice deontologico dei giornalisti. Lo constata il Consiglio della stampa accogliendo un reclamo della consigliera cantonale dei 'verdi' Jolanda Spiess-Hegglin. Il giornale era uscito il 24 dicembre 2014 con questo titolo in prima pagina: «Scandalo sessuale attorno a un uomo politico dell'UDC». Accanto, una scritta vistosa: «L'ha disonorata?» («Hat er sie geschändet?»). Nella stessa pagina e a pag. 5 si davano i nomi per intero e si pubblicavano le foto dei due presunti protagonisti: «Il 'Blick' lo sa: il presidente cantonale dell'UDC Markus Hürlimann (40) ha fatto sesso con la consigliera cantonale 'verde' Jolanda Spiess-Hegglin (34), dopo averle dato da bere una bevanda mista a gocce di stupefacente» (le cosidette «gocce del KO»). Il servizio in questione era oggetto del reclamo presentato da Jolanda Spiess-Hegglin al Consiglio della stampa.
La direttiva 7.7. annessa alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» precisa che «in caso di reati relativi alla sfera sessuale, il giornalista tiene conto in particolare dell'interesse della vittima e non fornisce elementi che ne permettano l'identificazione». Al momento della pubblicazione, il «Blick» era sicuramente convinto che si trattava di un reato sessuale: dare i nomi costituiva perciò già una violazione del diritto della vittima alla protezione. Nell'atto di abbandono pronunciato da un tribunale otto mesi dopo il fatto si potè accertare che il reato non era di rilevanza penale. Il Consiglio della stampa si riferisce tuttavia alle informazioni in possesso dei giornalisti al momento della pubblicazione, chiedendosi se un rapporto sessuale, sia pure tra politici, possa essere ritenuto di interesse pubblico. Riferendosi alla Direttiva 7.1. , in cui si precisa che «tutti, persone celebri comprese, hanno diritto alla protezione della loro vita privata», il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che in ogni caso si trattava di un rapporto pertinente alla sfera intima: nessun interesse pubblico dovrebbe prevalere su una relazione tanto personale.
Il «Blick» fa valere che una relazione sessuale tra una co-presidente e un presidente di partito situati «all'estremo opposto dello scacchiere politico» fa esorbitare l'episodio dal dominio della sfera privata. Il Consiglio della stampa osserva che nell'articolo del 24 dicembre una tale rilevanza politica non era menzionata. Lo fosse anche stata, l'interesse pubblico secondo il Consiglio della stampa non era dato. Il giornale ha dunque violato la sfera intima della denunciante. Irrilevante è ritenuto il comportamento dei protagonisti dopo il fatto, che secondo il giornale poteva giustificare a posteriori l'interesse pubblico. Quando hanno a che fare con dei sospetti, i giornalisti devono dimostrare una particolare prudenza: si tratta di elementi che potrebbero in seguito venire smentiti.
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