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Media Service: Nel caso del pluriomicida di Rupperswil : Il Consiglio della stampa deplora il "Blick" per la menzione del nome (Presa di posizione 30/2019)
Un document
Bern (ots)
Parti: X. e Y. c. «Blick»/«Blick.ch»
Tema: Protezione della sfera privata / Identificazione / Cronaca giudiziaria / Presunzione di innocenza e risocialisazzazione
Reclamo accolto sui punti essenziali
Riassunto
Il Consiglio svizzero della stampa ha accolto due reclami presentati contro l'edizione cartacea del "Blick" e contro il sito "Blick.ch" per violazione del codice giornalistico, in seguito alla pubblicazione del nome di un quadruplice omicida il cui processo d'appello si è svolto nel dicembre 2018.
La pubblicazione è del 14 dicembre 2019 e la rivelazione del nome del reo - Thomas N. - era giustificata dal "Blick" con una duplice motivazione. In primo luogo, il nome era stato fatto dalla sua patrocinatrice al termine del processo d'appello, il che legittimava la conoscenza di esso da parte del pubblico più vasto. In secondo luogo, il nome era stato troppo a lungo abbreviato nei resoconti, il rispetto della personalità - secondo il giornale - non si giustificava più. Di Thomas D. il sito "Blick.ch" mostrava inoltre una foto senza velature presa all'interno di un'auto della polizia.
Il Consiglio della stampa non contesta la straordinaria importanza del caso del quadruplice omicida di Rupperswil negli annali della criminalità nel nostro Paese. Per questo esso aveva destato un enorme interesse pubblico attorno alla persona dell'autore. Ma tutto ciò non significa ancora - a giudizio del Consiglio - che un interesse pubblico alla pubblicazione del nome prevalga in ogni caso. Sussiste ancora a suo favore, e a favore del suoi congiunti direttamente toccati, il diritto alla tutela della sfera privata, e ciò indipendentemente dall'orrendo svolgimento dei fatti.
Il Consiglio della stampa constata che il ritegno osservato nell'insieme della stampa ("Blick" compreso) fino al processo d'appello era adeguato alla circostanza. Esso teneva conto del rispetto dovuto ai congiunti del reo, come pure al diritto alla risocializzazione - foss'anche solo teorico - che appartiene a ogni imputato al di là delle circostanze orribili dei suoi atti. La pubblicazione del nome da parte del "Blick" rappresenta invece un'esposizione inutile alla pubblica infamia. In questo consiste, a giudizio del Consiglio, la violazione del codice giornalistico. Nessuna delle eccezioni che il codice deontologico pure ammette è applicabile della circostanza: la violazione è dunque accertata.
Si può invece fare una distinzione circa la foto, in cui il volto dell'imputato è difficilmente riconoscibile, nascosto in parte com'è dallo specchietto retrovisore dell'auto. Su questo punto il Consiglio non ravvisa una violazione della sfera privata dell'individuo.
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