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Una critica pungente ai politici non lede l'obbligo di verità (presa di posizione 10/2021)
Un document
Berna (ots)
Parti: Weibel c. "Basellandschaftliche Zeitung"
Tema: Verità / Distinzione tra fatti e commenti / Diritto di essere ascoltato in caso di addebiti gravi
Reclamo respinto
Riassunto
Secondo il Consiglio della stampa la critica pungente rivolta alle attività del direttore della commissione di revisione del parlamento cantonale di Basilea Campagna è ammissibile.
La "Basellandschaftliche Zeitung" nel luglio 2020 ha pubblicato un lungo articolo dal titolo "Il fallito caso del commissario Weibel". In questo articolo viene raccontato in modo molto critico come il presidente della commissione di revisione del parlamento cantonale di Basilea Campagna abbia agito senza successo e in modo arbitrario in seguito alle rivelazioni sulla vendita di vetture ai collaboratori e alle collaboratrici dell'amministrazione. Ad esempio, nel corso delle indagini per chiarire il dubbioso svolgimento dei fatti avrebbe coinvolto il pubblico ministero senza avere il titolo per farlo. Inoltre, un rapporto interno con dettagli confidenziali sarebbe stato inoltrato alla stampa, rapporto al quale in questa forma solo lui poteva avere accesso. Viene anche menzionato che il presidente della commissione di revisione avrebbe voluto indagare su un'altra attività, intento però bloccato dalla maggioranza della commissione.
Il presidente interessato della commissione di revisione si rivolse al Consiglio della stampa per far valere - a fronte delle gravi accuse sollevate - il suo diritto di essere ascoltato ("Supervisore che indaga per conto proprio", Inoltro di materiale confidenziale). Non è vero che avrebbe agito "per conto proprio", sarebbe sempre avvenuto su mandato della maggioranza della commissione. Nell'articolo si mescolerebbero anche commenti dispregiativi con i fatti, venendo meno al dovere di separare i fatti dai commenti.
Il Consiglio della stampa è giunto alla conclusione che non ci sia stata nessuna violazione del diritto di essere ascoltati poichè nessuna della accuse sollevate insinua un agire illegale o simile, senza questi presupposti cade l'obbligo di dare il diritto di replica.
Per ciò che riguarda l'obbligo di verità, spiega il Consiglio della stampa, "avrebbe migliorato la comprensione dello svolgimento degli eventi", se il ruolo e la responsabilità dell'intera commissione non fossero stati relegati in un box a lato del testo ma inclusi nell'articolo. Detto ciò, pur avendo posto marcatamente l'accento sul presidente di commissione, non sussiste una reale violazione dell'obbligo di verità.
Secondo il Consiglio della stampa anche la separazione dei fatti dai commenti non manca. Per i lettori è chiaro in quali punti il giornalista commenta.
Nel complesso il Consiglio della stampa ritiene l'articolo "tutt'altro che accomodante e atto a porre il presidente della commissione di revisione in cattiva luce". D'altra parte, un parlamentare in vista dovrebbe aspettarsi di ricevere critiche alla sua persona e alla sua gestione d'ufficio, anche se queste talvolta scadono in toni polemici.
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