Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Migliore protezione per i figli adottivi - Modifiche a livello di ordinanza in vista dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia sull'adozione
(ots)Berna, 29.11.2002. La Svizzera appoggia gli sforzi internazionali volti a una migliore protezione dei figli adottivi. Il 1° gennaio 2003 entreranno in vigore la Convenzione dell'Aia sull'adozione nonché la legge federale necessaria alla sua applicazione e le modifiche del Codice civile. Venerdì, il Consiglio federale ha approvato i necessari adeguamenti a livello di ordinanza.
La Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale istituzionalizza una stretta cooperazione tra le autorità dello Stato di origine e di quello di accoglienza per meglio proteggere dagli abusi i figli adottivi. In particolare, lo Stato di origine e quello di accoglienza collaborano nell'ambito della raccolta delle informazioni relative all'idoneità all'adozione del fanciullo e dei genitori adottivi. Si arriva al collocamento di un fanciullo soltanto se entrambi gli Stati vi hanno acconsentito. La Convenzione garantisce anche il riconoscimento reciproco delle adozioni pronunciate negli Stati contraenti.
La legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione disciplina la ripartizione dei compiti che si presentano all'autorità centrale della Confederazione e alle autorità cantonali in caso di adozione internazionale. Inoltre, prevede provvedimenti di diritto civile e penale per proteggere i figli adottivi e per impedire la tratta di fanciulli e altri abusi. Tali provvedimenti non sono validi soltanto per i fanciulli provenienti da Stati contraenti, bensì in tutte le adozioni internazionali.
La nuova autorità centrale della Confederazione
La nuova autorità centrale per il trattamento delle adozioni internazionali, insediata nell'Ufficio federale di giustizia, - è la piattaforma per le comunicazioni e i rapporti nel traffico transfrontaliero; - fornisce consulenza giuridica alle autorità centrali dei Cantoni; - rappresenta la Svizzera dinanzi alle autorità centrali estere; - emana istruzioni sull'esecuzione della Convenzione dell'Aia sull'adozione; - promuove lo scambio di esperienze e il coordinamento nell'ambito dell'adozione; ed - esercita la vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione.
Disciplinata la collaborazione con i Cantoni ...
L'ultimo compito richiede alcuni adeguamenti dell'ordinanza sul collocamento in vista d'adozione. Dato che si tratta di una nuova competenza della Confederazione, si deve disciplinare segnatamente la collaborazione dell'autorità centrale con i Cantoni. Come novità, le persone attive in qualità di collocatori senza autorizzazione possono essere punite con una multa fino a 5000 franchi.
... e fissati gli emolumenti
Determinati servizi dell'autorità centrale sono soggetti a emolumenti, in particolare l'esame e la trasmissione di rapporti e decisioni delle competenti autorità nello Stato di origine e di accoglienza del figlio adottivo. In un'ordinanza, il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti che i genitori adottivi devono versare all'autorità centrale.
Infine, in una sezione dell'ordinanza sull'affiliazione sono riassunte e completate le disposizioni relative all'adozione, il che si rispecchia anche nel nuovo titolo "ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione".
Altre informazioni: David Urwyler, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 323 41 32