Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Promuovere la trasparenza dell'amministrazione Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sulla trasparenza
Berna (ots)
12.02.2003. Il Consiglio federale intende facilitare l'accesso del pubblico a documenti ufficiali e in tal modo promuovere la trasparenza dell'amministrazione. Allo scopo, mercoledì, ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione.
La legge sulla trasparenza prevede il passaggio dal principio del segreto a quello della trasparenza: ognuno ha il diritto di accesso ai documenti ufficiali. Per proteggere interessi pubblici o privati prevalenti, tale diritto può tuttavia essere limitato o negato. La legge li enumera in modo esaustivo: per esempio vi sono interessi pubblici prevalenti qualora la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità venga compromessa dalla prematura divulgazione di documenti ufficiali o qualora la sicurezza interna o esterna sia minacciata dalla possibilità di accedere a documenti ufficiali. Vi sono interessi privati prevalenti qualora vi sia grave pregiudizio della sfera privata o qualora sia reso pubblico un segreto professionale, d'affari o di fabbricazione. Restano salve le disposizioni particolari che figurano in altre leggi (segreto bancario, segreto fiscale).
Il principio della trasparenza con riserva del segreto vale per l'Amministrazione federale nonché per le organizzazioni che adempiono compiti pubblici nella misura in cui emanano decisioni (p. es. FFS, Posta o INSAI). Non sottostanno al campo d'applicazione della legge sulla trasparenza la Banca nazionale svizzera, la Commissione federale delle banche, gli assicuratori malattie e incidenti nonché la Cassa di compensazione AVS, gli uffici AI cantonali e gli uffici incaricati dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Procedura di consultazione: semplice e rapida Ogni persona può chiedere di consultare documenti ufficiali, senza dover per questo dimostrare un interesse particolare. Allo scopo indirizza la sua domanda all'autorità che ha emanato il documento oppure che lo ha ricevuto da terzi non soggetti alla legge sulla trasparenza. L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto a pagamento. Se tuttavia il trattamento della domanda richiede soltanto un onere modesto, si può rinunciare a riscuotere un emolumento.
Se l'accesso non è accordato o non è accordato nella misura richiesta, il richiedente può rivolgersi all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Se tale procedura di mediazione non dà esito positivo, resta aperta la normale procedura di ricorso: l'autorità pronuncia una decisione che può essere impugnata davanti a un'istanza giudiziaria.
L'Incaricato federale della protezione dei dati - sotto la nuova denominazione di "Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza" - assumerà in avvenire, accanto alle sue attuali funzioni, anche quelle di mediatore e consulente secondo la legge sulla trasparenza. La riunione delle funzioni consente sia di strutturare in modo semplice la procedura d'accesso sia di sfruttare le sinergie. Tale modo di procedere assicura inoltre che, nonostante l'introduzione del principio della trasparenza, la protezione dei dati personali continui a essere garantita.
Altre informazioni: Vicedirettore Luzius Mader, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 02