Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Rafforzare la lotta contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta La legge federale contenente le relative misure è sottoposta a consultazione
Berna (ots)
12.02.2003. In Svizzera il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta devono essere combattuti maggiormente. Sulla base del rapporto e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro sulla lotta contro l'estremismo di destra, il Consiglio federale intende crea-re le basi legali necessarie.
Con le nuove basi legali, il Consiglio federale intende combattere i fenomeni del razzismo, della tifoseria violenta e della propaganda violenta, rafforzando i provvedimenti di diritto penale e amministrativo e attuando una maggiore prevenzione. Con il presente avamprogetto di legge, oggi posto in consultazione dal Consiglio federale, si intende completare le misure già realizzate nonché quelle previste dalla Confederazione e dai Cantoni.
Incarico del Consiglio federale
In base al rapporto e alle raccomandazioni del gruppo di lavoro "Estremismo di destra", il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto al riguardo. Allo stesso tempo al DFGP è stato assegnato il compito di esaminare la legislazione nell'ambito della sicurezza interna in generale, e, in particolare, in quello della prevenzione.
Il presente avamprogetto inviato in consultazione, rappresenta il primo di due pacchetti legislativi relativi alla protezione dello Stato, il cui messaggio dovrà essere presentato al Consiglio federale entro quest'anno.
Il secondo pacchetto affronta essenzialmente la tematica "terrorismo/estremismo" nonché il riesame generale delle basi legali per la prote-zione preventiva dello Stato.
Il progetto di legge prevede le seguenti integrazioni o modifiche della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), del Codice penale (CP) e della legge federale sulla sorveglianza della corri-spondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT):
Due nuove fattispecie penali nel CP Nel CP il Consiglio federale intende creare due nuove fattispecie penali: "rappresentazioni con significato razzista" (art. 261ter CP) e "associazioni razziste" (art. 261quater CP). L'attuale articolo "discriminazione razziale" (art. 261bis) non dev'essere modificato.
In futuro dev'essere possibile perseguire penalmente l'uso in pubblico di rappresentazioni razziste, come i simboli nazisti e la svastica.
Nel caso della fattispecie penale "associazione razzista", l'illegalità dell'as-sociazione dev'essere chiaramente riconoscibile. Questa può essere data dalla perseguibilità penale delle finalità statutarie o dalle attività razziste di un'associazione.
In base alle disposizioni proposte dev'essere perseguibile penalmente chiunque costituisce, aderisce o promuove la costituzione di un'associazione razzista. Tuttavia il comportamento razzista di singoli membri non rende automaticamente razzista l'associazione stessa.
Le due nuove fattispecie sono volte a tutelare i principi giuridici particolarmente degni di protezione, segnatamente la dignità umana. Per tale motivo e siccome le rappresentazioni con significato razzista e la comunicazione tra associazioni razziste spesso avvengono su Internet, la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) dev'essere adattata affinché possa essere disposta la sorveglianza delle telecomunicazioni e della posta anche nel caso delle nuove fattispecie.
Confisca di materiale di propaganda razzista In futuro il materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza deve poter essere confiscato in modo più sistematico. Attualmente la confisca è possibile solo nell'ambito di una procedura penale. Nella LMSI perciò la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda razzista o che incita alla violenza, devono essere disciplinati attraverso una misura di diritto amministrativo.
Si tratta di una delle disposizioni centrali del progetto. Essa non include soltanto il materiale di propaganda esplicitamente razzista, bensì anche appelli ad altre forme di violenza. Non dev'essere legata a singole manifestazioni o a singoli fenomeni di violenza, permettendo così di includervi sia la violenza dell'estremismo di sinistra o di destra, sia gli atti violenti commessi durante le manifestazioni pubbliche (per es. negli stadi).
Provvedimenti contro la tifoseria violenta
Il Consiglio federale intende creare su scala federale le basi legali per una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta. La conservazione centrale di dati riguardanti persone notoriamente violente in occasione di manifestazioni pubbliche, consente una vista d'insieme nazionale ed è necessaria anche in vista della cooperazione internazionale. I legami personali e organizzativi esistenti nella scena della tifoseria violenta devono poter essere riconosciuti rapidamente per permettere d'impedire l'accesso alle manifestazioni alle persone notoriamente violente.
È possibile opporsi efficacemente alla tifoseria violenta unicamente riconoscendo per tempo, facendo uscire dall'anonimato e prevenendo efficacemente i potenziali facinorosi. La creazione di una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta è di fondamentale importanza soprattutto in vista dei Campionati europei di calcio del 2008 in Svizzera e in Austria.
Ulteriori informazioni: Urs von Daeniken, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 45 71