Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: La legge sui disabili può entrare in vigore Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato
Berna (ots)
04.04.2003. Il 13 dicembre 2002 il Parlamento licenziò la legge sui disabili. Il 3 aprile 2003 è scaduto inutilizzato il termine per il referendum. Il Consiglio federale intende mettere in vigore la legge per il 1° gennaio 2004. La legge è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» sulla quale si voterà il 18 maggio 2003.
Progressi essenziali grazie alla legge sui disabili
Sotto numerosi punti di vista, questa legge permetterà ai circa 700 000 disabili che vivono in Svizzera di integrarsi più facilmente nella società. Inoltre molti provvedimenti adottati per i disabili gioveranno anche ad altre cerchie della popolazione come per esempio alle persone con figli piccoli in carrozzina o alle persone di una certa età. La nuova legge adempie in larga misura gli obiettivi dell'iniziativa «Parità di diritti per i disabili», applicando però gli strumenti in maniera più differenziata ed equilibrata visto che considera anche gli interessi degni di protezione dei proprietari di immobili e dei fornitori di prestazioni. Pertanto il Parlamento e il Consiglio federale raccomandano a popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa.
Miglioramento dei trasporti pubblici
La nuova legge assicura anche ai disabili la piena possibilità di fruire dei trasporti pubblici: obbliga infatti le imprese di trasporto pubblico a migliorare progressivamente i loro servizi, adeguando alle esigenze dei disabili gli impianti di comunicazione e di distribuzione dei biglietti entro dieci anni e gli edifici, gli impianti e i mezzi di trasporto entro venti anni al massimo. Grazie a programmi di attuazione la cui realizzazione inizierà subito, la Confederazione e i Cantoni verseranno aiuti finanziari allo scopo di accelerare tali adeguamenti. La Confederazione, da parte sua, stanzierà 300 milioni.
Accesso agevolato a costruzioni e impianti
Quando si tratta di una costruzione ex novo o di un rinnovo, l'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico deve tener conto delle esigenze dei disabili rispettivamente deve essere adattato a tali esigenze. Se il proprietario dell'immobile non rispetta tale obbligo, un disabile o un'organizzazione riconosciuta d'aiuto ai disabili può far imporre i relativi provvedimenti mediante ricorso o azione. Tale diritto d'accesso si applica anche agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative e agli edifici con più di 50 posti di lavoro. Su questo punto la legge va perfino oltre rispetto all'iniziativa. Le procedure sono gratuite. Prestazioni adeguate da parte delle collettività pubbliche La nuova legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a offrire le loro prestazioni in modo che anche i disabili ne possano fruire. Ne consegue che, per esempio, gli atti o le offerte in Internet devono essere disponibili in una forma accessibile agli ipovedenti. I Cantoni devono inoltre provvedere affinché la scuola tenga conto delle speciali esigenze dei fanciulli e adolescenti disabili. Come per il diritto d'accesso a costruzioni e impianti, anche in questo caso è data al disabile o a un'organizzazione riconosciuta d'aiuto ai disabili la possibilità di far valere tale diritto mediante ricorso o azione.
Tutelato il principio della proporzionalità
Sia il diritto d'accesso a costruzioni e impianti sia quello di poter usufruire delle prestazioni possono essere fatti valere soltanto nella misura in cui non ledono il principio della proporzionalità. In caso di conflitto occorre dunque procedere a una ponderazione degli interessi ed esaminare se il beneficio che ne trarrebbe il disabile è sproporzionato rispetto all'onere economico, agli interessi della protezione della natura e del paesaggio o alla sicurezza della circolazione o dell'esercizio. Contrariamente all'iniziativa, la legge non affida al solo giudice la valutazione della proporzionalità o della sopportabilità sotto il profilo economico: infatti sancisce che il proprietario dell'immobile, nel caso di rinnovo di una costruzione, è tenuto a effettuare adeguamenti soltanto per un ammontare corrispondente al 20 per cento dei costi di rinnovo o al 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio.
Nessuna discriminazione da parte di privati
A differenza dell'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili», la legge sui disabili non esige che anche i privati prendano misure speciali per adeguare le loro prestazioni alle esigenze dei disabili. Per contro è vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei disabili da parte di privati come per esempio il rifiuto generale di fornire prestazioni ai disabili. In caso di discriminazione, il disabile o un'organizzazione riconosciuta d'aiuto ai disabili può esigere il versamento di un'indennità.
Ufficio per le pari opportunità dei disabili
La Confederazione istituirà un Ufficio per le pari opportunità dei disabili, che inizierà la sua attività al momento dell'entrata in vigore della legge. Tale Ufficio promuove in particolare l'informazione sulle esigenze dei disabili, avvia o sostiene programmi e campagne d'informazione, coordina le attività delle varie istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito e analizza periodicamente l'efficacia delle misure prese.
Altri provvedimenti
La legge sui disabili abilita la Confederazione a eseguire o a sostenere programmi per l'integrazione dei disabili nella società. La Confederazione può anche promuovere progetti pilota, limitati nel tempo, per l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, provvedimenti dei Cantoni a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti nonché provvedimenti per rendere accessibili ad audiolesi e ipovedenti trasmissioni televisive. Inoltre la Confederazione, in quanto datore di lavoro, deve svolgere una politica del personale esemplare nei confronti dei disabili. E infine la nuova legge comporta un migliore adeguamento di alcune leggi alle necessità dei disabili (telecomunicazioni, diritto fiscale, statistica federale, formazione professionale, circolazione stradale).
Altre informazioni:
Luzius Mader, vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 02