Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Promuovere l'autodeterminazione Il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto peritale di revisione totale del diritto tutorio
Berna (ots)
26.06.2003. Il diritto tutorio necessita di un radicale rinnovamento e va uniformato alla situazione e alla mentalità attuali, promuovendo in particolare l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza. Mercoledì il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di inviare in consultazione l'avamprogetto di revisione del Codice civile e il relativo rapporto esplicativo, ambedue elaborati da una commissione peritale. La consultazione si concluderà il 15 gennaio 2004.
Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza e propone pertanto di inserire nel Codice civile (CC) tre nuovi istituti giuridici: - mediante un mandato precauzionale, una persona capace di discernimento può incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di tutelare i suoi interessi o di rappresentarla nelle relazioni giuridiche qualora dovesse divenire incapace di discernimento. - Il mandato relativo alle cure mediche incarica invece una persona fisica di acconsentire alle cure mediche che fosse necessario prestare al mandante divenuto incapace di discernimento. - Redigendo direttive anticipate, una persona capace di discernimento può infine designare le cure mediche cui accetta o rifiuta di sottoporsi qualora dovesse divenire incapace di discernimento.
Azione su misura in luogo di provvedimenti standard
Le attuali misure adottate dalle autorità non tengono debitamente conto del principio della proporzionalità. A tali misure si sostituirà l'istituto giuridico unico della curatela, la quale viene disposta quando un individuo non è più in grado di curare i propri interessi e l'assistenza di congiunti o di servizi pubblici o privati non può sopperire a tali deficienze. In luogo delle attuali misure standardizzate, in futuro le autorità saranno chiamate ad adottare provvedimenti su misura, affinché lo Stato fornisca unicamente l'aiuto realmente necessario nel caso concreto.
Quattro forme di curatela
L'avamprogetto distingue quattro forme di curatela le cui caratteristiche, pur ispirandosi alle misure vigenti, sono più rispondenti alle esigenze attuali. Le curatele d'accompagnamento e di rappresentanza sono una versione riveduta e corretta della curatela attuale. La curatela d'accompagnamento non limita l'esercizio dei diritti civili del curatelato. Nel caso della curatela di rappresentanza, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore. L'autorità competente può inoltre limitare l'esercizio dei diritti civili del curatelato relativamente a singoli aspetti. La curatela di cooperazione viene istituita quando la protezione della persona bisognosa di aiuto richiede che taluni suoi atti siano subordinati al consenso di un curatore. La curatela generale, infine, è l'istituto che succede all'interdizione e priva per legge il curatelato dell'esercizio dei diritti civili. La curatela generale viene disposta in particolare nei confronti di persone affette da una perdurante incapacità di discernimento.
Privilegi a favore dei congiunti
L'avamprogetto rinuncia al prolungamento dell'autorità parentale (grazie al quale i genitori conservano l'autorità sul figlio maggiorenne interdetto), ma riconosce nel contempo determinati privilegi ai genitori che fungono da curatori (art. 408). Essi non sono in particolare tenuti a stilare un inventario, né a presentare rapporti e conti. Gli stessi privilegi sono inoltre concessi al coniuge (e in futuro anche al partner di una coppia in unione domestica registrata). A determinate condizioni, l'autorità può inoltre esimere da taluni obblighi il partner, il discendente, un fratello o una sorella che viene nominato curatore.
Innovazioni in materia di ricovero in un istituto
Occorre inoltre ampliare la protezione giuridica e colmare le lacune in materia di ricovero a scopo d'assistenza. L'avamprogetto limita ad esempio la competenza del medico a ordinare un ricovero e sancisce importanti regole procedurali. Un'altra novità è poi costituita dalla facoltà di far capo a una persona di fiducia e dall'obbligo dell'autorità di verificare periodicamente i presupposti del ricovero. L'autorità che ha disposto il ricovero deve indicare, nell'ordine relativo, se il ricovero sia disposto a scopo d'assistenza, al fine di curare un disturbo psichico o per accertamenti.
Rafforzare la solidarietà
Il nuovo diritto della protezione degli intende viene poi incontro alle esigenze dei congiunti di persone incapaci di discernimento, consentendo loro di prendere talune decisioni senza eccessive formalità. Ciò rafforza i legami di solidarietà che uniscono la famiglia ed evita che le autorità debbano sistematicamente istituire una curatela. Ai parenti stretti di un incapace di discernimento è riconosciuto il diritto di acconsentire a un trattamento medico in nome dell'interessato, a patto che questi non abbia costituito un mandato preventivo o redatto direttive anticipate sufficientemente chiare. L'avamprogetto concede inoltre al coniuge (e, in futuro, al partner in unione domestica registrata) di una persona incapace di discernimento il diritto di leggere la corrispondenza dell'interessato, di provvedere all'amministrazione ordinaria dei redditi e della sostanza e di compiere tutti gli atti giuridici usualmente necessari al mantenimento.
Tutelare in modo più efficace gli incapaci di discernimento
L'avamprogetto si prefigge inoltre di migliorare la protezione delle persone incapaci di discernimento ospiti di istituti, prescrivendo ad esempio l'obbligo di stipulare con tali persone un contratto d'assistenza scritto che faccia chiarezza sulle prestazioni che l'istituto è chiamato a fornire. Sono inoltre precisate le condizioni cui è subordinata un'eventuale limitazione della libertà di movimento di tali persone. I Cantoni sono infine tenuti a vigilare sugli istituti d'accoglienza e di cura che si prendono cura di persone incapaci di discernimento.
Procedura disciplinata in una legge a sé stante
Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per territorio e alla procedura.
Altre informazioni: Ruth Reusser, vicedirettrice dell'Ufficio federale di giustizia e presidente della commissione peritale, tel. 031 322 41 49