Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
La procedura penale sarà unificata Entro la fine del 2004 il messaggio all'attenzione del Parlamento
Berna (ots)
02.07.2003. Mercoledì il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di rielaborare i disegni di legge volti a istituire una procedura penale svizzera e di redigere un messaggio all'attenzione del Parlamento entro la fine del 2004. In sede di consultazione, gli avamprogetti di Codice di procedura penale svizzero e di Legge federale sulla procedura penale minorile sono stati recepiti perlopiù in modo positivo.
L'obiettivo del nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP), destinato a soppiantare i 26 Codici di procedura cantonali e la Procedura penale federale, è quello di rendere più efficiente l'azione penale e di accrescere la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica. Durante la procedura di consultazione, svoltasi da giugno 2001 a febbraio 2002, si è affermata l'idea di un unico Codice di procedura penale svizzero. Nonostante esprimano critiche nei confronti di talune proposte, i 110 pareri pervenuti hanno giudicato l'avamprogetto una base adeguata per la continuazione dei lavori.
Modello del Procuratore pubblico: efficiente e conforme allo Stato di diritto
La maggioranza si è espressa in favore del modello del Procuratore pubblico, alla base dell'avamprogetto di CPP. Tale modello rinuncia alla figura del giudice istruttore e ha pertanto il pregio di affidare la conduzione della procedura preliminare al solo Procuratore pubblico, consentendo un notevole risparmio in termini di tempo e di personale. Benché il modello del Procuratore pubblico sia attualmente applicato in un numero esiguo di Cantoni, la maggioranza di essi (15 contro 11) si è espressa a suo favore. Anche per tale motivo, il Consiglio federale si attiene a questo modello di perseguimento penale moderno, efficiente e conforme allo Stato di diritto. La conseguente concentrazione di potere nelle mani del Procuratore pubblico sarà compensata dall'adozione di diverse misure, tra cui l'istituzione di un Tribunale delle misure coercitive e il potenziamento dei diritti della difesa.
Un'importante innovazione: l'avvocato della prima ora
Numerose innovazioni proposte nell'avamprogetto sono state accolte positivamente e saranno mantenute: - avvocato della prima ora: gli imputati arrestati provvisoriamente dalla polizia possono subito comunicare liberamente con i loro difensori, i quali possono inoltre presenziare agli interrogatori. In tal modo si risponde a un'esigenza espressa da vari comitati internazionali attivi nel campo dei diritti umani. - Procedura abbreviata: l'imputato nonché il Procuratore pubblico hanno la possibilità di concludere, entro certi limiti, accordi sulla colpevolezza e sulla pena. Grazie a questo strumento, una sorta di "plea bargaining", i tempi della procedura possono essere abbreviati. Saranno possibili anche procedure di conciliazione e di mediazione. - Su proposta della commissione peritale per la revisione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), le norme speciali applicabili alle vittime sono inserite nel nuovo Codice di procedura penale e rimpiazzano le disposizioni procedurali contenute nella LAV. - Il sistema delle impugnative è semplificato e contempla unicamente il ricorso, l'appello e la revisione; si rinuncia all'introduzione di un ricorso per cassazione.
Ridimensionare il Tribunale delle misure coercitive - snellire la legge
L'introduzione del Tribunale delle misure coercitive, indispensabile contraltare del Procuratore pubblico, è stata prevalentemente approvata. La maggioranza degli interpellati ha tuttavia ritenuto che la competenza di tale tribunale vada circoscritta all'ordine di carcerazione e all'adozione di altre misure coercitive. La competenza esclusiva a statuire in merito a ricorsi contro decisioni della polizia e del Procuratore pubblico spetta invece all'autorità di ricorso. La possibilità di prevedere un'autorità unica quale tribunale di prima istanza ha raccolto ampi consensi. Le sue competenze, giudicate nel contempo troppo estese e troppo ristrette, vanno tuttavia rivedute. Sarà semplificata inoltre la mole e la densità normativa dell'avamprogetto di CPP, comprendente più di 500 articoli, che in occasione della rielaborazione sarà semplificato e snellito.
Procedura penale minorile quale legge a sé stante
È stata recepita positivamente anche la proposta di disciplinare la procedura penale minorile in una legge a sé stante, comprendente unicamente le norme che derogano al CPP. Anche il modello del magistrato dei minorenni è stato prevalentemente approvato. Onde tenere conto delle preoccupazioni espresse in sede di consultazione, i Cantoni devono nondimeno essere lasciati liberi di decidere se il magistrato dei minorenni, che conduce l'inchiesta, possa anche essere membro del Tribunale dei minorenni.
Altre informazioni: Frank Schürmann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 50