Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Il Consiglio federale pone in consultazione le ordinanze sullasilo
Berna (ots)
09.12.2003. Il Consiglio federale ha posto in consultazione le modifiche delle tre ordinanze necessarie per attuare il programma di sgravio 2003 nel settore dellasilo. Le misure di sgravio prevedono di escludere dallaiuto sociale i richiedenti lasilo, la cui decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato.
I richiedenti lasilo interessati devono lasciare spontaneamente la Svizzera. Chi non rispetta tale obbligo di partenza soggiorna in Svizzera illegalmente. Per evitare che i costi siano scaricati sui Cantoni, la Confederazione versa loro unindennità forfettaria come aiuto immediato per ogni decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Se una persona tenuta a partire non lascia autonomamente la Svizzera ed è fermata dalle autorità, la Confederazione versa ai Cantoni, a rimpatrio avvenuto, unindennità per lesecuzione dellallontanamento. I costi legati allorganizzazione della partenza continuano ad essere assunti dalla Confederazione.
Il dibattito sulle misure di sgravio nel settore dellasilo si è concluso soltanto nella sessione invernale in corso. Il Consiglio federale ha ora posto in consultazione le ordinanze che permettono di attuare il programma di sgravio 2003 nel settore dellasilo. Si tratta dellordinanza 1 sullasilo relativa a questioni procedurali, dellordinanza 2 sullasilo relativa alle questioni finanziarie e dellordinanza concernente lesecuzione dellallontanamento e dellespulsione di stranieri (OEAE). Questultima definisce segnatamente lammontare e le modalità di pagamento delle indennità per laiuto immediato e per lesecuzione dellallontanamento. Inoltre disciplina il monitoraggio, ormai sancito a livello di legge. Il monitoraggio è lo strumento che consente alla Confederazione, in stretta collaborazione con i Cantoni, di verificare gli effetti prodotti dallesclusione dal sistema di aiuto sociale del settore dellasilo allo scopo di adeguare, se del caso, lindennità versata ai Cantoni.
La procedura di consultazione durerà fino all8 febbraio 2004 (la documentazione può essere consultata agli indirizzi www.dfgp.ch e www.asilo.admin.ch). Le ordinanze devono essere poste in vigore con la legge alla prima data possibile, verosimilmente il 1° aprile 2004.
Altre informazioni: Brigitte Hauser-Süess, Media e comunicazioni UFR, tel. 031 325 93 50 Dominique Boillat, Media e comunicazione UFR, tel. 031 325 98 80