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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Scontare la pena nel Paese d'origine senza il consenso del condannato Le basi legali entreranno in vigore il 1.10.2004

Berna (ots)

17.09.2004. In futuro i condannati dovranno
scontare la pena nel Paese d'origine anche senza il loro consenso. 
Il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento del 
Consiglio d’Europa entrerà in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 
2004. Il Consiglio federale ha promulgato nel contempo i necessari 
adeguamenti della legge sull’assistenza internazionale in materia 
penale.
La Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al trasferimento 
di persone condannate, adottata dalla Svizzera dal 1988, consente ai 
detenuti stranieri di scontare la pena nel loro Stato d'origine. La 
Convenzione sul trasferimento persegue uno scopo umanitario e 
intende promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. 
Tuttavia, può essere applicata soltanto se il condannato dà il 
proprio consenso al trasferimento.
Senza il consenso o contro il volere della persona condannata 
Nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, il 
Protocollo addizionale prevede l’esecuzione della pena nello Stato 
d’origine anche senza il consenso o contro il volere di una persona 
condannata, nei seguenti due casi:
• se nei confronti del condannato è stata emanata una decisione 
di espulsione o di allontanamento passata in giudicato nello Stato 
di condanna, il condannato può essere trasferito nello Stato 
d’origine per l’esecuzione di una pena residua di almeno sei mesi.
• Se il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel 
Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della pena, 
lo Stato d’origine può procedere al perseguimento penale 
sostitutivo.
In ambedue i casi è necessario il consenso del Paese d’origine.
Diritti del condannato
Secondo il Protocollo addizionale, alla persona condannata deve 
essere concesso il diritto di essere sentita. In Svizzera il 
condannato può opporsi sia al trasferimento nel Paese d’origine sia 
all’esecuzione di una pena pronunciata all’estero. Contro la 
decisione di trasferimento, emanata dall’Ufficio federale di 
giustizia (UFG) su proposta dal Cantone, è possibile interporre un 
ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale. Il 
Protocollo addizionale resta fedele al proposito della 
risocializzazione e mira al reinserimento nel Paese d'origine, cioè 
in un contesto sociale e culturale già noto al condannato. Contro la 
decisione di eseguire una sentenza in Svizzera, le autorità 
cantonali competenti devono prevedere almeno una possibilità di 
ricorso.
Promuovere l’adesione di altri Stati
Il Protocollo addizionale, finora ratificato da circa 25 Stati 
del Consiglio d’Europa, potrebbe ridurre la quota di detenuti 
stranieri in Svizzera sgravando in tal modo i penitenziari. Inoltre, 
ci si attende un effetto deterrente nei confronti dei criminali 
stranieri non domiciliati in Svizzera ("turisti del crimine"). 
Affinché possa essere eseguito il maggior numero possibile di 
trasferimenti, il Consiglio federale cerca di promuovere l’adesione 
di altri Stati al Protocollo addizionale e di affrontare questo 
argomento in occasione di incontri di ministri di giustizia nonché 
di visite di Stato e di lavoro. Il raggiungimento di questo 
obiettivo presuppone, tra l’altro, che una volta emanata la 
sentenza, le autorità cantonali degli stranieri o di migrazione 
emettano rapidamente una decisione di allontanamento o di espulsione 
nei confronti dei criminali stranieri.
Altre informazioni:
Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 77 88

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