Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Disposizioni d'esecuzione delle misure di accompagnamento: Approvazione da parte del Consiglio federale
Berna (ots)
Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS) e dell'ordinanza sul collocamento (OC).
Nell'ambito dell'estensione della libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, adottate dal Parlamento nel 1999, sono state precisate e la loro attuazione è stata consolidata. Le disposizioni d'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e della legge sul collocamento (LC) sono state adeguate. Sono state introdotte precisazioni per quanto riguarda la procedura di notifica. I punti principali del contratto di lavoro devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori. È altresì prevista un'agevolazione per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro; le infrazioni alla legge sui lavoratori distaccati possono essere sanzionate in modo più efficace. Sono inoltre state introdotte altre modifiche importanti: assoggettamento dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera all'obbligo di contribuire alle spese d'esecuzione previste dai contratti collettivi di lavoro d'obbligatorietà generale;
rafforzamento dei servizi d'ispezione nei Cantoni, con finanziamento della metà dei salari degli ispettori da parte della Confederazione;
assoggettamento delle imprese di lavoro temporaneo all'obbligo di contribuire alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
nuovo disciplinamento per quanto riguarda i lavoratori indipendenti. Questi ultimi non sottostanno alle misure di accompagnamento ma devono tuttavia dimostrare la loro condizione di indipendenti al momento di iniziare un'attività in Svizzera.
Le modifiche dell'ordinanza sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri entreranno in vigore, previa ratifica delle parti contraenti, il 1° febbraio 2006, contemporaneamente al Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea.
L'ordinanza sul collocamento non entrerà in vigore prima del 1° aprile 2006, in modo da permettere alle imprese di lavoro temporaneo di adeguare i loro sistemi informatici.
Informazioni: Brigitte Schär, settore Relazioni di lavoro, Seco, tel. 031 323 53 02