BLW: Pubblicata la domanda di registrazione dIGP per la carne secca del Vallese
(ots)In data odierna, lUfficio federale dellagricoltura ha pubblicato la domanda di registrazione dellindicazione geografica protetta (IGP) per la carne secca del Vallese nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. LAssociazione vallesana dei macellai aveva infatti chiesto di tutelarne la denominazione.
La carne secca del Vallese deve la sua reputazione al Canton Vallese che costituisce larea geografica di produzione. Fonti storiche documentano lesistenza della carne secca a partire dal XIV secolo. La denominazione carne secca del Vallese è utilizzata da diversi decenni ed è legata allo sviluppo turistico ed economico del Vallese che ha contribuito a diffondere tale prodotto oltre i confini cantonali. Mediante tale denominazione si designa un prodotto essiccato, fabbricato esclusivamente con carni bovine e atto ad essere consumato crudo. La carne secca del Vallese si distingue per il fatto di essere il risultato di un processo di trasformazione e di lavorazione che ha luogo nel cantone omonimo e il quale prevede che la materia prima provenga unicamente da animali nati, ingrassati, macellati e sezionati in Svizzera. Il prodotto finito è tondo o rettangolare ed essiccato in modo uniforme. La perdita di peso rispetto alla carne fresca varia dal 40 al 50 per cento.
La Svizzera vanta numerosi prodotti agraoalimentari rinomati che recano nomi tradizionali. In circolazione vi sono però numerose imitazioni che ne usurpano il nome. Ciò va a scapito non soltanto dei consumatori, disorientati ed incapaci di riconoscere loriginale dalle contraffazioni, ma soprattutto dei produttori, che subiscono perdite in termini di immagine per i loro prodotti.
Il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consente di tutelare i nomi geografici o tradizionali che designano prodotti agricoli (ad eccezione del vino) la cui identità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. La tenuta del registro delle denominazioni dei vini è di competenza dei Cantoni. Lutilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dellarea geografica definita che ottemperano ad un determinato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione devono essere pubblicate. Chiunque abbia un interesse comprovabile nonché i Cantoni ha facoltà di opporsi alla registrazione entro il volgere di tre mesi.
Per ulteriori informazioni: Benoît Messerli, Divisione principale Produzione e affari internazionali, tel. 031-322 25 78
Ufficio federale dellagricoltura Servizio della stampa e dellinformazione