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BLW: Pubblicata la domanda di registrazione d’IGP per la carne secca del Vallese

(ots)

In data odierna, l’Ufficio federale dell’agricoltura ha pubblicato la domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta (IGP) per la carne secca del Vallese nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. L’Associazione vallesana dei macellai aveva infatti chiesto di tutelarne la denominazione.

La carne secca del Vallese deve la sua reputazione al Canton Vallese 
che costituisce l’area geografica di produzione. Fonti storiche 
documentano l’esistenza della carne secca a partire dal XIV secolo. 
La denominazione “carne secca del Vallese” è utilizzata da diversi 
decenni ed è legata allo sviluppo turistico ed economico del Vallese 
che ha contribuito a diffondere tale prodotto oltre i confini 
cantonali. Mediante tale denominazione si designa un prodotto 
essiccato, fabbricato esclusivamente con carni bovine e atto ad 
essere consumato crudo. La carne secca del Vallese si distingue per 
il fatto di essere il risultato di un processo di trasformazione e 
di lavorazione che ha luogo nel cantone omonimo e il quale prevede 
che la materia prima provenga unicamente da animali nati, 
ingrassati, macellati e sezionati in Svizzera. Il prodotto finito è 
tondo o rettangolare ed essiccato in modo uniforme. La perdita di 
peso rispetto alla carne fresca varia dal 40 al 50 per cento.
La Svizzera vanta numerosi prodotti agraoalimentari rinomati che 
recano nomi tradizionali. In circolazione vi sono però numerose 
imitazioni che ne usurpano il nome. Ciò va a scapito non soltanto 
dei consumatori, disorientati ed incapaci di riconoscere l’originale 
dalle contraffazioni, ma soprattutto dei produttori, che subiscono 
perdite in termini di immagine per i loro prodotti.
Il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche consente di tutelare i nomi geografici o tradizionali 
che designano prodotti agricoli (ad eccezione del vino) la cui 
identità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla 
loro origine. La tenuta del registro delle denominazioni dei vini è 
di competenza dei Cantoni. L’utilizzo di un nome protetto è 
appannaggio dei produttori dell’area geografica definita che 
ottemperano ad un determinato elenco degli obblighi. Le domande di 
registrazione devono essere pubblicate. Chiunque abbia un interesse 
comprovabile – nonché i Cantoni – ha facoltà di opporsi alla 
registrazione entro il volgere di tre mesi.
Per ulteriori informazioni:
Benoît Messerli, Divisione principale Produzione e affari 
internazionali, tel. 031-322 25 78
Ufficio federale dell’agricoltura
Servizio della stampa e dell’informazione

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