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Bundesamt für Landwirtschaft

Innovazioni nel settore dell'amministrazione dei contingenti supplementari

(ots)

Il 1° gennaio 2005 entreranno in vigore innovazioni nel settore dell'amministrazione dei contingenti supplementari. Esse riguardano la procedura in caso di decisione negativa per tracciabilità incompleta dell'animale e la notifica di animali nati morti. Decisione negativa per tracciabilità incompleta dell'animale La banca dati sul traffico di animali (BDTA) contiene indicazioni che consentono di risalire a tutti gli spostamenti di un animale (tracciabilità). Viste le lacune nella BDTA riconducibili al mancato inoltro delle notifiche era impossibile garantire un controllo ineccepibile su base elettronica. In virtù di una disposizione transitoria, nel 2003 e nel 2004 ai produttori della regione di pianura era stata concessa la possibilità di rimediare al mancato inoltro delle notifiche presentando a posteriori i rispettivi giustificativi. In tal modo, nel quadro di una domanda di riesame, avrebbero comunque potuto ottenere il contingente supplementare auspicato. Si trattava esclusivamente di controllare la durata di tenuta degli animali nella regione di montagna.

Tale disposizione transitoria scadrà il 31 dicembre 2004 e non verrà 
prorogata. Per il controllo della durata di tenuta nella regione di 
montagna degli animali acquistati dopo il 1° gennaio 2005 saranno 
determinanti esclusivamente i dati contenuti nella BDTA e non sarà 
più possibile inoltrare domande di riesame. Il richiedente sarà 
quindi tenuto ad appurare la tracciabilità dell'animale e, in 
collaborazione con i rispettivi detentori, a colmare eventuali 
lacune inoltrando alla BDTA i necessari giustificativi prima di 
richiedere l'assegnazione di un contingente supplementare. In caso 
di decisione negativa, al produttore non rimarrà che inoltrare 
ricorso alla Commissione regionale di ricorso.
Mancata notifica della nascita
Conformemente all'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, il 
detentore di animali deve notificare alla BDTA la nascita di animali 
della specie bovina entro 20 giorni feriali. Siccome la notifica 
della nascita deve essere effettuata soltanto per i vitelli nati 
vivi, la BDTA non contiene alcun dato per i soggetti nati morti e 
quelli abortiti. Nel quadro del sistema di amministrazione dei 
contingenti supplementari tale lacuna comporta il rigetto della 
domanda con la motivazione "assenza della data di nascita". In 
questi casi il richiedente può notificare per scritto all'Ufficio 
federale dell'agricoltura la data del parto, inviandogli una copia 
dei seguenti documenti: controllo della pesatura del latte, 
informazione mensile della federazione d'allevamento, attestazione 
di un veterinario o dichiarazione del richiedente. Tali documenti 
possono venir inoltrati all'Ufficio federale dell'agricoltura prima 
che il Servizio d'amministrazione emetta la decisione negativa. In 
tal modo vi è la possibilità di correggere tempestivamente la 
decisione e di evitare il ricorso.
Per ulteriori informazioni:
Katja Hinterberger, Sezione Latte e latticini, tel.: 031 322 25 36
Ufficio federale dell'agricoltura
Servizio della stampa e dell'informazione

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