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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Il Consiglio federale invia in consultazione la tassa sul CO2

Berna (ots)

Il Consiglio federale intende adottare misure
supplementari per realizzare gli obiettivi di politica climatica 
stabiliti dalla legge. Il Governo invia in consultazione quattro 
varianti, di cui tre prevedono l'introduzione di una tassa sul CO2, 
e una variante con il "centesimo per il clima", quale provvedimento 
volontario, riscosso sui carburanti. Il Consiglio federale ha deciso 
di inviare dette varianti in consultazione il prossimo autunno. La 
variante che il Governo proporrà concretamente al Parlamento 
dipenderà dal responso della consultazione ma anche dalle soluzioni 
adottate in altri Paesi europei e dalla concorrenzialità 
dell'economia svizzera. Le decisioni definitive saranno prese in 
seguito alla valutazione dei risultati emersi dalla consultazione.
Gli esperti del clima prevedono per la fine del secolo un 
riscaldamento globale tra 1,4 e 5,8°C, riconducibile, allo stato 
delle conoscenze attuali, soprattutto al massiccio aumento delle 
emissioni di gas a effetto serra (in particolare del CO2). È molto 
probabile che tale fenomeno climatico si manifesterà con maggior 
frequenza anche alle nostre latitudini, attraverso eventi estremi 
quali giornate caldissime e forti precipitazioni. In Svizzera 
dovrebbero aumentare le zone minacciate da frane e inondazioni. Per 
limitare gli effetti del riscaldamento climatico, la comunità 
internazionale degli Stati ha elaborato nel 1997 il cosiddetto 
Protocollo di Kyoto. Detto Protocollo, ratificato nel frattempo 
anche dal nostro Paese, prevede per il quadriennio 2008-2012 una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'8 per cento 
rispetto al 1990. Il punto centrale della politica climatica 
svizzera è costituito dalla legge sul CO2 approvata dal Parlamento. 
Le più recenti previsioni in materia di CO2 rivelano che le misure 
adottate finora in Svizzera non sono sufficienti per raggiungere gli 
obiettivi della legge sul CO2 entro il 2010. Senza l’adozione di 
ulteriori provvedimenti, rispetto al 1990 le emissioni di CO2 
verrebbero ridotte complessivamente appena del 3,8 per cento, contro 
il 10 per cento stabilito dalla legge. Il divario rispetto agli 
obiettivi è ancora notevole per quanto riguarda i carburanti ed i 
combustibili (cfr. scheda tecnica 1). La legge prevede che il 
Consiglio federale è tenuto a introdurre la tassa sul CO2 se gli 
obiettivi di politica climatica non possono essere realizzati. Una 
volta introdotta la tassa, è poi compito del Parlamento approvare le 
relative aliquote. Il Consiglio federale ha apprezzato gli sforzi di 
riduzione delle emissioni di CO2 compiuti volontariamente 
dall'economia. Accordi sugli obiettivi sono sinora stati stipulati 
con il DATEC da oltre 600 aziende, 300 delle quali vogliono essere 
esonerate dal pagamento di un’eventuale tassa futura. Il Governo 
constata però che le misure adottate dall'economia sono ancora 
insufficienti per rispettare quanto prescritto dalla legge. Il 
Consiglio federale ritiene pertanto che sia necessario agire. Nella 
procedura di consultazione, che sarà avviata il prossimo autunno, 
intende esaminare la fattibilità delle diverse varianti, le quali 
prevedono l'introduzione di una tassa sul CO2 come pure di un 
"centesimo per il clima" riscosso sui carburanti. Una delle ragioni 
a favore del prelievo della tassa sul CO2 sono anche gli sforzi 
compiuti sinora dall'economia. La tassa sul CO2 è l'unico strumento 
per evitare che vengano punite quelle aziende che hanno già adottato 
provvedimenti volontari contro le emissioni di CO2. Oggetto di 
discussione sono le seguenti varianti: 1. Introduzione di una tassa 
sul CO2 su combustibili e carburanti. Per la tassa sui combustibili 
è previsto un importo di circa 9 centesimi al litro, calcolato in 
riferimento all’olio da riscaldamento "extra leggero", mentre la 
tassa sui carburanti sarà dapprima di 15 centesimi al litro, e in un 
secondo tempo verrà fissata tra i 20 ed i 30 centesimi al litro.
2. Introduzione di una tassa sul CO2 moderata su carburanti e 
combustibili, i cui proventi verrebbero in parte destinati 
all'acquisto di certificati d'emissione all'estero. L'aliquota sui 
carburanti sarebbe limitata a 15 centesimi (invece dei 30 previsti 
alla variante 1). L’uso parzialmente vincolato degli introiti 
comporterebbe una revisione della legge sul CO2.
3. Introduzione, per ora solo nel settore dei combustibili, di una 
tassa sul CO2 dell’ammontare di 9 centesimi al litro, calcolato in 
riferimento all’olio da riscaldamento "extra leggero". Nel settore 
dei carburanti si ricorrerà invece, a titolo sperimentale, ad un 
provvedimento volontario: il "centesimo per il clima". La tassa sul 
CO2 rimane un’opzione da adottare qualora il "centesimo per il 
clima" non produca i risultati auspicati.
4. Introduzione di un "centesimo per il clima" sui carburanti. Gli 
introiti devono finanziare le misure adottate nel settore dei 
combustibili e dei carburanti. Si rinuncia per il momento alla tassa 
sul CO2 puntando invece ancora sul provvedimento volontario del 
"centesimo per il clima". La tassa sul CO2 rimane un’opzione da 
adottare, qualora detto provvedimento non produca i risultati 
auspicati. La tassa sul CO2 non è un'imposta, ma una tassa 
d'incentivazione, i cui proventi devono essere restituiti alla 
popolazione e all'economia. Per contro, il "centesimo per il clima" 
è un provvedimento volontario, i cui proventi sono destinati alla 
promozione di misure efficienti e parsimoniose dal punto di vista 
energetico e all'acquisto di certificati d'emissione all'estero. Il 
Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare un relativo 
progetto e di inviarlo in consultazione il prossimo autunno. In 
particolare andranno illustrate le ripercussioni a livello 
finanziario, economico e di politica climatica delle diverse 
varianti. L’ulteriore procedura da seguire sarà decisa dal Governo 
sulla base dei risultati della consultazione.
Computo delle misure di riduzione realizzate all'estero
Con o senza "centesimo per il clima": la legge sul CO2 dà al 
Consiglio federale la facoltà di computare, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi fissati, anche le misure di 
riduzione realizzate all’estero. Il Governo intende avvalersi di 
tale facoltà e fissare le relative condizioni quadro in un’apposita 
ordinanza, che dovrà prevedere nel dettaglio i seguenti punti:
•         requisiti concernenti la qualità e la certificazione dei 
provvedimenti di riduzione del CO2  adottati all’estero;
•         quota attribuita ai provvedimenti adottati all’estero 
("supplementarità");
• quota attribuita ai provvedimenti sui combustibili ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo fissato per i carburanti.
Il Consiglio federale intende approvare contemporaneamente sia 
l’ordinanza concernente il computo delle riduzioni delle emissioni 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi della legge sul CO2 sia 
la variante adottata.
Berna, 11 giugno 2004
DATEC Dipartimento federale dell'
ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 
comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: 
Servizio stampa DATEC, 031 322 55 11
Philippe Roch, direttore dell’UFAFP, 079 277 51 88
Bruno Oberle, vicedirettore dell’UFAFP, 079 687 11 65
Arthur Mohr, capo divisione Economia e ricerca UFAFP, 079 687 11 69
Allegati
Scheda tecnica 1: Tassa sul CO2 e centesimo per il clima
Scheda tecnica 2: Protezione del clima in Svizzera: misure
Scheda tecnica 3: Terminologia relativa alla legge sul CO2

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