Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft
Biosicurezza: il Consiglio federale adotta lordinanza di Cartagena
Berna (ots)
Il Consiglio federale ha adottato lordinanza di Cartagena, che disciplina essenzialmente lesportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). Dora in poi, le aziende potranno esportare questi organismi soltanto con il consenso del Paese destinatario. Inoltre, saranno tenute a fornire informazioni dettagliate sui prodotti in questione. Andrà anche sviluppato un sistema dallarme per individuare e gestire i movimenti transfrontalieri non intenzionali di OGM. La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1º gennaio 2005.
La nuova ordinanza (OCart) completa le disposizioni necessarie per lattuazione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, ratificato dalla Svizzera nel 2002 ed entrato in vigore nel 2003. LOCart si concentra essenzialmente sullesportazione di OGM, in quanto limportazione è già disciplinata dallordinanza sullemissione deliberata nellambiente (OEDA).
Eccone, in breve, le principali disposizioni:
gli esportatori di OGM devono dora in poi assicurarsi che il Paese destinatario disponga di tutte le informazioni necessarie ed abbia acconsentito allimportazione. Diventa pertanto obbligatoria la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa (Advance Informed Agreement, AIA), finora applicata su base volontaria;
la spedizione di OGM deve essere accompagnata da documenti che indichino chiaramente la presenza di tali organismi. I prodotti devono inoltre essere identificati secondo il codice internazionale adottato dallUnione europea;
occorre sviluppare un sistema dallarme comune con i Paesi limitrofi per individuare e gestire la disseminazione accidentale transfrontaliera di OGM. Non è invece considerata disseminazione accidentale la contaminazione transfrontaliera mediante trasporto di polline. La Svizzera ha sollevato detta problematica lo scorso settembre, in occasione dellincontro dei ministri dellambiente di lingua tedesca a Potsdam. In collaborazione con i servizi specializzati dei Paesi vicini saranno prossimamente avviati i lavori per individuare eventuali lacune e sviluppare gli strumenti necessari;
gli Uffici federali sono tenuti a partecipare al Centro di scambio dinformazioni previsto dal Protocollo (Biosafety Clearing House), creato in Svizzera dallUfficio federale dellambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).
Le nuove norme riguardano soprattutto la ricerca ed i prodotti agricoli. Lentrata in vigore dellOCart non implica tuttavia maggiori oneri per tali settori. Essi applicano infatti già dal 1995 le direttive della Commissione svizzera per la sicurezza biologica, che prevedono la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa in caso di esportazione di OGM.
Garantire la "tracciabilità" degli OGM Nellambito della consultazione, il progetto di ordinanza ha incontrato il favore di gran parte dei Cantoni e degli ambienti interessati. In particolare, è stata riconosciuta lutilità del sistema unico didentificazione e della documentazione daccompagnamento per garantire la "tracciabilità" degli OGM.
Berna, 3 novembre 2004
DATEC Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti, dellenergia e delle comunicazioni Servizio stampa
Informazioni: François Pythoud, UFAFP, sezione Biotecnologia e flussi di sostanze, divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, tel. tel. 079 592 35 93 Georg Karlaganis, UFAFP, capo della divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, tel. 079 415 99 62
Allegati: Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart) Rapporto sulla procedura di consultazione
Internet: Ulteriori informazioni sul Biosafety Clearing House in Svizzera sono disponibili al sito: http://www.ch-bch.ch.