BJ: Vendita di fregate a Taiwan: la Svizzera presta assistenza giudiziaria - Il giudice istruttore federale emana tre decisioni finali
(ots)Berna, 8.12.2003. Le autorità preposte al perseguimento penale di Francia, Taiwan e Liechtenstein riceveranno dalla Svizzera i mezzi di prova a sostegno delle procedure penali che questi Paesi hanno avviato nel quadro della vendita di fregate francesi a Taiwan. Il giudice istruttore federale Paul Perraudin ha emanato tre decisioni finali in tal senso.
Nel 1991, la società francese Thomson ha concluso con Taiwan un contratto per la vendita di sei fregate al prezzo di circa 2,5 miliardi di dollari. È ben vero che una clausola del contratto vietava espressamente il versamento di commissioni, ma il prezzo, decisamente esagerato che era stato fatturato, fece nascere nelle autorità di Taiwan il sospetto di trovarsi di fronte a un grave caso di corruzione internazionale. Il 6 novembre 2001, nel quadro di una procedura penale avviata per truffa, riciclaggio di denaro e corruzione, le autorità di Taiwan hanno chiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera.
Il 7 novembre 2001, anche le autorità francesi hanno inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di una procedura penale avviata in Francia per amministrazione infedele e ricettazione. Successivamente tale domanda di assistenza giudiziaria è stata più volte completata. Infine, il 4 luglio 2001, anche le autorità del Liechtenstein hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera nellambito di una procedura penale per riciclaggio di denaro e partecipazione a unorganizzazione criminale.
600 milioni di dollari restano bloccati
LUfficio federale di giustizia ha delegato lesecuzione delle domande di assistenza giudiziaria al giudice istruttore federale Paul Perraudin. Il giudice istruttore federale conduce contestualmente una procedura penale per riciclaggio di denaro e falsità in documenti. Questa procedura, avviata a suo tempo nel Canton Zurigo e poi ripresa dal Canton Ginevra, ha comportato il blocco di valori patrimoniali ascendenti a circa 600 milioni di dollari. Nelle sue decisioni finali del 28 novembre 2003 il giudice istruttore federale ha ordinato la trasmissione alle autorità richiedenti degli atti sequestrati (segnatamente documenti bancari) nellambito della procedura svizzera. Inoltre, sempre nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria, ha ordinato anche il blocco dei beni patrimoniali.
Le decisioni finali del giudice istruttore federale possono essere impugnate con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione. Soltanto se nessun ricorso è stato depositato alla scadenza di questo termine o il Tribunale federale dovesse respingere eventuali ricorsi, la Svizzera potrà trasmettere gli atti relativi allassistenza giudiziaria alle autorità preposte al perseguimento penale di Francia, Taiwan e Liechtenstein.
Altre informazioni: Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 77 88