BAV: La durata massima del lavoro vale anche per il settore della navigazione
Berna (ots)
La durata del lavoro dei conduttori di battelli di alcune imprese di navigazione svizzere supera la durata giornaliera massima del lavoro consentita dalla legge. L'Ufficio federale dei trasporti concede ora a queste imprese un margine massimo di 2 anni per adottare i provvedimenti necessari al rispetto delle prescrizioni.
La legge federale dell8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL; RS 822.21) disciplina l'orario di lavoro consentito a macchinisti, autisti di autobus o conduttori di battelli. L'articolo 4 stabilisce che la durata massima del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio.
In base ad una diversa interpretazione della legge vigente, alcune imprese di navigazione svizzere hanno consentito, tuttavia, orari di lavoro più lunghi. I conduttori di battello ed altri collaboratori delle imprese che sottostanno alla legge sulla durata del lavoro sono impiegati per tempi più lunghi di quelli previsti in base all'articolo 31 dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL; RS 822.211). Questo articolo stabilisce infatti che, per i dipendenti delle imprese di navigazione, sono ammesse delle eccezioni in materia di durata di lavoro e di turni di riposo qualora si verifichino circostanze straordinarie.
Con una decisione di principio il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stabilito che il normale esercizio di navigazione non rientra in questo articolo. Devono essere riconosciute come circostanze straordinarie soltanto quelle per cui l'impresa non è temporaneamente in grado di fornire le prestazioni richieste nell'ambito del normale esercizio, per esempio durante grandi manifestazioni quali EXPO 02, i festeggiamenti per il settecentesimo anniversario della Confederazione o in caso di disturbi dell'esercizio.
L'Ufficio federale dei trasporti ha inviato pertanto una circolare alle imprese di navigazione esponendo loro i fatti e invitandole a rispettare le prescrizioni della legge sulla durata del lavoro o a ristabilire prima possibile le condizioni conformi alla legge. L'UFT concederà alle imprese che attualmente non sono in grado di rispettare le prescrizioni della legge, un periodo di transizione di due anni al massimo, durante il quale potranno formare nuovo personale o reclutarlo sul mercato del lavoro.
Berna, 21 ottobre 2003 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Informazioni: Ufficio federale dei trasporti, Politica e comunicazione 031 322 36 43