Département fédéral de l'intérieur
Previdenza professionale
previdenza individuale vincolata
(pilastro 3a)
Berna (ots)
Continuazione dell'assicurazione per le donne che non hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS
La 10a revisione AVS ha introdotto un aumento progressivo dell'età ordinaria di pensionamento delle donne da 62 a 63 anni dal 1° gennaio 2001 e a 64 anni dal 1° gennaio 2005. L'armonizzazione dell'età pensionabile delle donne tra AVS e PP doveva essere realizzata nel quadro della 1a revisione LPP. Tuttavia, questa revisione non è entrata in vigore secondo il calendario iniziale, ossia il 1° gennaio 2001, per cui l'età di pensionamento per le donne nell'AVS e nella PP è diversa. È quindi necessario adottare un progetto di legge federale urgente per consentire un coordinamento dell'età ordinaria di pensionamento tra il 1° e il 2° pilastro. Nel suo parere, il Consiglio federale sostiene il procedimento del Parlamento e auspica che le Camere ne discutano simultaneamente durante la sessione primaverile. Questo disegno di legge entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Inoltre, al fine di armonizzare l'età pensionabile delle donne tra AVS e pilastro 3a, il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'Ordinanza federale sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
Il ritardo dei lavori della 1a revisione LPP ha creato una situazione ambigua per le donne che, secondo l'AVS, devono continuare la loro attività lucrativa fino a 63 anni benché abbiano raggiunto l'età di pensionamento fissato dalla LPP. Questo ritardo pone anche un problema nel 3° pilastro, svantaggiando le donne di 62 anni, in particolare quelle ancora attive che non possono più rimanere assoggettate alla previdenza professionale, né versare contributi alle forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a).
Soluzione per la previdenza professionale
Per rimediare rapidamente a questa situazione, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha quindi proposto una legge federale urgente che prevede la proroga dell'assoggettamento alla PP per le donne esercitanti un'attività lucrativa fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Queste donne vedranno le loro prestazioni di previdenza migliorate, in quanto beneficeranno di accrediti di vecchiaia complementari.
Questa legge entrerà in vigore non appena verrà adottata dal Parlamento, e eccezionalmente, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Si intende cos" evitare che la copertura assicurativa delle donne della classe 1939 presenti lacune. Le donne che avessero già percepito una rendita della PP potranno restituirla e versare i contributi mancanti. Questi dovranno essere versati anche dai datori di lavoro in modo paritetico.
Soluzione per il pilastro 3a
Per quanto riguarda la previdenza personale vincolata (3° pilastro), l'OPP 3 (Ordinanza federale sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [fondazione bancaria o istituto d'assicurazione]) deve essere modificata affinché le donne che continuano ad esercitare un'attività lucrativa possano versare i loro contributi fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Queste le modifiche previste:
- i contributi versati al pilastro 3a da una donna esercitante un'attività lucrativa potranno come finora essere dedotti dalle imposte fino all'età ordinaria di pensionamento AVS;
- dal punto di vista fiscale, le prestazioni di vecchiaia possono rimanere depositate presso gli istituti del pilastro 3a fino al momento in cui viene raggiunta l'età ordinaria di pensionamento AVS;
- la donna di 62 anni alla quale sono state versate prestazioni di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2001 può chiedere che venga ripristinata la situazione fiscale anteriore.
La modifica dell'OPP3 entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.
Contatto:
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Sezione diritto e legislazione, Ufficio federale delle assicurazioni
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