Département fédéral des finances
Imposta basata sul luogo di pagamento
Berna (ots)
Per impedire l'elusione della nuova imposizione UE
Il timore dell'Unione secondo cui l'imposizione degli interessi prevista a livello di UE faccia affluire in Svizzera capitali provenienti dalla stessa UE dev'essere escluso con un'imposta basata sul luogo di pagamento applicata ai redditi da interessi esteri. Tale imposta si baserebbe su un trattato internazionale, per cui non sarebbero necessarie modifiche della Costituzione. A questa conclusione giunge il "Gruppo di lavoro: Imposta basata sul luogo di pagamento" istituito dal Ministro delle finanze Kaspar Villiger. Il rapporto rispettivamente lo studio di fattibilità del gruppo di lavoro è stato consegnato in data odierna al Consiglio federale per conoscenza. Lo studio di fattibilità ha carattere puramente tecnico e politicamente non è per nulla vincolante.
In data 13 marzo 2000 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di allestire uno studio di fattibilità concernente un'imposta basata sul luogo di pagamento su redditi da interessi esteri. Riguardo alla garanzia dell'imposizione degli interessi dei propri membri, l'UE prevedeva due modelli (imposta alla fonte e procedura di notifica automatica). Il mandato affidato al Gruppo di lavoro istituito dal Consigliere federale Kaspar Villiger non ha di principio subito modifiche nemmeno il 20 giugno 2000 quando a Feira l'UE defin" quale obiettivo a lungo termine per i suoi Stati membri e loro Stati associati l'introduzione della procedura di notifica automatica, in quanto dagli Stati non membri l'UE si attendeva espressamente soluzioni "equivalenti" e non "identiche".
Nella sua presa di posizione del 28 giugno 2000 il Consiglio federale si è espresso sulle decisioni dell'UE e ha ribadito che non è nell'interesse della Svizzera attirare operazioni volte a eludere un'eventuale nuova prescrizione dell'UE. Se l'UE dovesse adottare la prevista direttiva, la Svizzera sarebbe disposta, a determinate condizioni e salvaguardando il segreto bancario, a cercare soluzioni che non rendano per quanto possibile attrattive le elusioni d'imposta. Il Consiglio federale ha inoltre chiaramente detto che privilegia una soluzione basata su un'imposta alla fonte, mentre non entrerebbe in linea di conto la procedura di notifica automatica. Il Gruppo di lavoro si era fondato sul campo d'applicazione materiale definito nella proposta di direttiva dell'UE.
La proposta di direttiva dell'UE
Il 4 giugno 1998 la Commissione europea ha presentato la proposta per una "direttiva del Consiglio datata 20 maggio 1998 intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di interessi all'interno della Comunità". In origine la progettata imposizione sui redditi da interessi si fondava sul cosiddetto modello di coesistenza, vale a dire sulla contemporanea presenza tollerata di imposta alla fonte e di sistema di notifica. Il 20 giugno 2000 a Santa Maria de Feira (Portogallo), i Ministri delle finanze dell'UE si sono tuttavia accordati sulla sostituzione dell'imposta alla fonte con il sistema di notifica (scambio automatico d'informazioni tra Stati sui pagamenti d'interessi) dopo un periodo di transizione di sette anni dall'entrata in vigore della direttiva definitiva. Questa decisione comprende i territori cosiddetti dipendenti e associati e tocca in particolare tra l'altro le Channel Island (Jersey, Guernsey, Isola di Man), Gibilterra, Madera o i territori d'oltremare come le Isole Vergini Britanniche. Nei confronti di Stati terzi segnatamente USA, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino sono sempre autorizzati modelli equivalenti come l'imposta alla fonte.
Imposta basata sul luogo di pagamento: giuridicamente e tecnicamente possibile
L'obiettivo della nuova imposta alla fonte dovrebbe consistere nel tassare alla stessa stregua del modello d'imposizione degli interessi previsto dall'UE, i pagamenti di interessi provenienti da fonti straniere versati da un agente pagatore svizzero (ad es. banca) a una persona fisica residente nell'UE. (Sugli interessi di fonte svizzera viene prelevata direttamente alla fonte - e non presso l'agente pagatore - l'imposta preventiva del 35%.) Dopo l'esame di diversi scenari il Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che un'estensione geografica del principio dell'agente pagatore UE alla Svizzera sarebbe giuridicamente e tecnicamente fattibile sulla base di un accordo internazionale e non necessiterebbe di modifiche costituzionali. Questo modello sarebbe inoltre adatto per raggiungere gli obiettivi formulati dall'UE (equivalenza).
In pratica il modello prevede che l'agente pagatore svizzero venga sottoposto allo stesso obbligo fiscale cui soggiace l'agente pagatore dell'UE. In tal modo, la lacuna costituita dalla Svizzera nel campo geografico d'applicazione dell'imposizione degli interessi prevista dall'UE sarebbe colmata. Dal punto di vista giuridico un siffatto strumento non comporta la creazione di un'imposta svizzera ma piuttosto l'attuazione del modello d'imposizione dell'UE da parte della Svizzera. Dato che non viene prelevata nessuna imposta svizzera, questo strumento non necessita di speciali basi costituzionali. Gli articoli 54, 55, 166 e 184 della Costituzione federale sono già sufficienti.
L'estensione dell'imposta preventiva svizzera alle fonti straniere ha dovuto essere respinta in quanto rappresenterebbe un'inammissibile ingerenza transfrontaliera della sovranità fiscale svizzera. Analogamente, l'introduzione unilaterale e autonoma di un'imposta svizzera basata sul luogo di pagamento da applicare alle fonti straniere è stata messa in discussione per tre ragoni: la prima, perché non esiste una base costituzionale, la seconda, perché violerebbe il principio dell'uguaglianza di diritto prescritto dalla Costituzione (imposta a carico solo di persone fisiche residenti nell'UE) e infine perché sorgerebbero incongruenze con le convenzioni di doppia imposizione della Svizzera.
Ripercussioni economiche inevitabili
Per l'economia nazionale svizzera il settore industriale e la piazza del lavoro rivestono notevole importanza. Comunque, anche l'amministrazione patrimoniale ha una forte e radicata tradizione e contribuisce all'incirca nella misura del 10 per cento al prodotto interno lordo. Questo settore occupa circa 50'000 persone. In Svizzera l'intero settore finanziario dà lavoro a circa 220'000 persone (5,7% delle persone occupate).
Le ripercussioni sull'economia nazionale di un'imposta basata sul luogo di pagamento non sono quantificabili, poiché dipendono da diversi fattori, come il campo d'applicazione materiale e geografico (la direttiva UE si limita alle persone fisiche e a determinati Stati terzi) e il comportamento dell'investitore. Un'imposta sugli interessi basata sul luogo del pagamento comporta in ogni caso una riduzione del valore aggiunto conseguito attraverso l'attività della gestione patrimoniale e, per l'agente pagatore, è anche collegata con considerevoli oneri supplementari. D'altra parte la piazza finanziaria svizzera vanta punti forti, quali competenza, knowhow, stabilità e integrità che, nel confronto internazionale, si riflettono in maniera positiva e non vengono pregiudicati da un'imposta sugli interessi basata sul luogo del pagamento.
È comunque fuori discussione che - fino a quando non sarà introdotto a livello mondiale (ciò che attualmente non sembra il caso) - il previsto modello d'imposizione degli interessi dell'UE potrà facilmente essere eluso mediante un semplice trasferimento dell'agente pagatore in un territorio escluso dal campo d'applicazione della direttiva. Quanto più l'ambito di applicazione geografico del sistema è esaustivo, tanto più ridotta è la possibile migrazione di patrimoni, e viceversa. Un'adesione esclusiva della Svizzera al sistema d'imposizione degli interessi previsto dall'UE potrebbe provocare una rilevante diminuzione del valore aggiunto conseguito con l'attività della gestione patrimoniale e di conseguenza un sostanziale indebolimento della piazza finanziaria svizzera, in particolare, e, dell'economia nazionale, in generale. Un'integrazione della Svizzera in un sistema "mondiale" comporterebbe una perdita di valore aggiunto sopportabile.
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