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Normativa per la trasformazione dei rustici nel Cantone Ticino
Berna (ots)
I rustici ticinesi verranno protetti meglio: il Consiglio federale ha approvato oggi la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore del Cantone Ticino, che disciplina la trasformazione di rustici, apportando tuttavia diverse modifiche e formulando alcuni oneri. La scheda 8.5 getta le basi legali per proteggere e conservare parte dei rustici e dei paesaggi da essi valorizzati nonché per consentire, a determinate condizioni, la trasformazione di rustici in residenze secondarie.
Il dibattito relativo alla trasformazione di vecchie stalle e fienili (rustici) in residenze secondarie in Ticino dura ormai da diversi anni. Già nel 1989, erano stati creati i presupposti giuridici per consentire cambiamenti di destinazione di tali edifici (cfr. art. 39, cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio). Con l'approvazione della scheda 8.5 da parte del Consiglio federale, il piano direttore cantonale permette ora di applicare l'articolo citato e di rilasciare, in una situazione di legalità, le autorizzazioni per la trasformazione di rustici in residenze secondarie.
In Ticino, per trasformare un rustico in residenza secondaria al di fuori delle zone edificabili, sono necessari diversi passi: in un primo tempo si tratta di definire quali comprensori devono essere conservati e posti sotto protezione in qualità di «paesaggi rustici»; in seguito, occorre proteggere gli edifici la cui scomparsa costituirebbe un'evidente perdita per i «paesaggi rustici». Se un rustico posto sotto protezione non è più sfruttato a fini agricoli, a determinate condizioni può essere trasformato. Con il rilascio della relativa autorizzazione, le autorità devono formulare anche gli oneri necessari per una gestione attiva del paesaggio.
Per evitare che, con il cambiamento di destinazione dei rustici e ulteriori modifiche di tipo edilizio, il paesaggio perda il suo carattere originario, occorre fissare severi requisiti circa la scelta e la protezione delle zone e degli edifici, nonché circa il modo di assicurare l'attuazione delle norme in materia. Anche riguardo a questo punto il piano direttore elenca una serie di requisiti vincolanti.
La decisione del Consiglio federale si basa, tra l'altro, sul rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale del 14 novembre 2001.
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