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Office fédéral de la justice

Il CF rilancia il congedo maternità
Due modelli in consultazione

Berna (ots)

Congedo maternità: il Consiglio federale invia due modelli
in consultazione
DFGP prepara la revisione del Codice delle obbligazioni
Ogni donna che esercita un'attività lucrativa deve
avere diritto a un congedo maternità pagato. Il Consiglio federale ha
incaricato venerdì il Dipartimento federale di giustizia e polizia di
inviare in consultazione due modelli relativi a una pertinente
revisione del Codice delle obbligazioni.
Il congedo maternità pagato dovrà essere finanziato dal datore di
lavoro sin dal giorno del parto. Il Consiglio federale rinuncia a una
soluzione che prevede la copertura parziale o completa della perdita
di salario mediante un'assicurazione esistente o da creare ex novo.
Dopo la bocciatura in sede di votazione popolare della legge
sull'assicurazione maternità il 13 luglio 1999 si parte dal
presupposto che le soluzioni assicurative abbiano attualmente scarsa
probabilità di successo.
Secondo il diritto vigente, le donne che non possono lavorare a
causa di malattia, infortunio, gravidanza, parto o ragioni simili
hanno diritto al loro salario durante un determinato numero di
settimane. Questo diritto si estende a seconda degli anni di
servizio. Dato che tutti gli impedimenti al lavoro sono trattati alla
stessa stregua e sommati, è possibile, ad esempio, che una
lavoratrice ammalatasi per un periodo prolungato durante l'arco di un
anno, non ha più diritto o un diritto soltanto limitato al salario
nel caso di un parto.
Il Consiglio federale intende ora introdurre un congedo maternità
vero e proprio. Esso intende sottoporre a consultazione due modelli:
modello 1. la lavoratrice riceve il salario completo durante almeno 8
settimane, anche nel caso in cui fosse stata incapace di lavorare nei
mesi precedenti il parto. La durata del diritto al salario è
scaglionata a seconda degli anni di servizio ed è di 8 settimane nel
primo e secondo anno di servizio, di 9 nel terzo anno, di 10 nel
quarto anno, di 12 nel quinto e sesto anno, di 13 nel settimo anno e
di 14 settimane a partire dall'ottavo anno di servizio. Modello 2: la
lavoratrice ha in generale diritto al salario completo durante 12
settimane. Un termine di attesa deve prevenire gli abusi: la
lavoratrice non ha nessun diritto al congedo maternità pagato se
prima del parto ha lavorato meno di tre mesi.
Soprattutto in vista di tutelare la salute della madre e del
nascituro entrambe le varianti prevedono inoltre la possibilità per
ogni lavoratrice che aspetta un bambino un congedo maternità di 14
settimane a prescindere dalla durata del diritto al salario.
La revisione del Codice delle obbligazioni non modifica la
regolamentazione vigente per il personale della Confederazione (due
mesi di congedo maternità nel primo e secondo anno di servizio, 4
mesi a partire dal terzo anno di servizio); anche i Cantoni e i
Comuni non ne sono coinvolti e restano autonomi.

Contact:

Giacomo Roncoroni, Ufficio fed. di giustizia,
tel. +41 31/322 41 26

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