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Office fédéral de la justice

Proteggere l'essere umano dai pericoli della medicina e della biotecnologia

Berna (ots)

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la
Convenzione sulla biomedicina
La Svizzera vuole contribuire a una comune
protezione internazionale dell'uomo contro eventuali pericoli insiti
nella medicina moderna e nella biotecnologia. Mercoledí il Consiglio
federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica della
Convenzione europea sui diritti umani e sulla biomedicina come pure
il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonare gli esseri umani.
I firmatari della Convenzione europea sui diritti umani e sulla
biomedicina del 4 aprile 1997 s'impegnano a tuelare la dignità e
l'identità della vita umana per tutto l'arco della sua esistenza.
Esse garantiscono a ciascun essere umano senza alcuna sorta di
discriminazione la tutela dell'integrità e dei diritti e libertà
fondamentali in vista dell'applicazione della biologia e della
medicina. L'interesse e il bene della vita umana hanno la priorità
sugli interessi della società o della scienza.
Una delle Convenzioni più importanti del diritto europeo
Assieme alla Convenzione europea dei diritti umani e alla
Convenzione europea per la prevenzione della tortura o delle pene o
trattamenti disumani o degradanti, la Convenzione sulla biomedicina
si colloca tra le 177 Convenzioni più importanti del Consiglio
d'Europa. Essa stabilisce i seguenti principi:
  • Soltanto in casi d'emergenza è permesso eseguire un intervento medico senza aver fornito le necessarie informazioni alla persona interessata e senza avere ottenuto il suo consenso.
  • Ciascuna persona ha diritto alla tutela della sfera privata come pure il diritto a ogni informazione relativa ai dati raccolti concernenti la sua salute.
  • È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona per motivi legati al suo patrimonio ereditario. Le ricerche genetiche devono mirare unicamente a fini medici. Inoltre, le terapie applicate alle cellule di tipo germinale (interventi nel patrimonio delle cellule germinali e negli embrioni) e la determinazione del sesso nell'ambito dei procedimenti di procreazione medica assistita sono vietati.
  • La libertà di ricerca conosce limiti nel settore della biomedicina. Segnatamente la ricerca è limitata dai diritti fondamentali degli esseri umani nell'ambito dei quali la ricerca va promossa.
  • È permesso asportare un organo o un tessuto di una persona in vita soltanto a scopo terapeutico a favore del destinatario. Conseguentemente, viene ad esempio escluso il prelievo di organi per fini di ricerca.
  • Il corpo umano o i suoi organi non possono essere utilizzati a scopo di lucro. Gli organi prelevati possono essere utilizzati a scopi differenti da quelli originariamente previsti soltanto tramite il consenso della persona interessata. Severa regolamentazione delle deroghe
La Convenzione sulla biomedicina fissa uno standard di protezione
internazionale comune. Ciascuno Stato è libero di stabilire una
tutela che vada al di là di quella garantita dalla Convenzione. I
firmatari possono prevedere deroghe alle disposizioni di protezione
soltanto quando si tratta di misure previste dall'ordinamento
giuridico e quando sono necessarie all'ordine pubblico in uno Stato
democratico, alla prevenzione di azioni perseguibili ai termini della
legge, alla tutela della salute pubblica o alla tutela dei diritti e
delle libertà del prossimo. Tale limitazione permette, sulla base del
diritto nazionale, di eseguire un'analisi genetica anche contro il
volere della persona interessata per, ad esempio, stabilire la
discendenza nel caso di un procedimento di ricerca di paternità o per
identificare l'autore di un delitto in un 'istruzione penale.
La "Convenzione di base" viene ampliata dai protocolli aggiuntivi
La Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina è una
"Convenzione di base" che contempla soltanto i principi più
importanti. I protocolli aggiuntivi servono a regolamentare più da
vicino i singoli settori. Conseguentemente, la Convenzione sulla
biomedicina può costantemente essere ampliata e adeguata alle
esigenze dell'epoca. Il primo protocollo aggiuntivo sul divieto di
clonare gli esseri umani rappresenta la risposta del Consiglio
d'Europa alla nascita, nel 1997, della pecora clonata "Dolly". Esso
vieta qualsiasi tipo di intervento mirante a produrre un essere umano
identico ad un altro essere umano, vivo o morto che sia.
Legislazione ampiamente conciliabile con la Convenzione
La legge sui medicamenti licenziata il 15 dicembre 2000 dal
Parlamento poggia le sue disposizioni relative agli esperimenti
clinici sulla Convenzione sulla biomedicina. Per contro, nel caso in
cui il Parlamento licenziasse la legge sui trapianti ai sensi
dell'attuale proposta del Consiglio federale la Svizzera all'atto di
ratificare la Convenzione dovrebbe apportare due riserve. Si rinuncia
tuttavia a una riserva in favore delle legislazioni cantonali che
prevedono la possibilità per le persone incapaci di discernimento e
senza rappresentante legale di autorizzare il proprio medico a
decidere. È inoltre necessaria una valutazione etica e scientifica
indipendente per ogni ricerca sull'uomo.

Contatto:

Hermann Schmid
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41 31 322 40 87

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