Proteggere l'essere umano dai pericoli della medicina e della biotecnologia
Berna (ots)
Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione sulla biomedicina
La Svizzera vuole contribuire a una comune protezione internazionale dell'uomo contro eventuali pericoli insiti nella medicina moderna e nella biotecnologia. Mercoledí il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica della Convenzione europea sui diritti umani e sulla biomedicina come pure il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonare gli esseri umani.
I firmatari della Convenzione europea sui diritti umani e sulla biomedicina del 4 aprile 1997 s'impegnano a tuelare la dignità e l'identità della vita umana per tutto l'arco della sua esistenza. Esse garantiscono a ciascun essere umano senza alcuna sorta di discriminazione la tutela dell'integrità e dei diritti e libertà fondamentali in vista dell'applicazione della biologia e della medicina. L'interesse e il bene della vita umana hanno la priorità sugli interessi della società o della scienza.
Una delle Convenzioni più importanti del diritto europeo
Assieme alla Convenzione europea dei diritti umani e alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura o delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la Convenzione sulla biomedicina si colloca tra le 177 Convenzioni più importanti del Consiglio d'Europa. Essa stabilisce i seguenti principi:
- Soltanto in casi d'emergenza è permesso eseguire un intervento medico senza aver fornito le necessarie informazioni alla persona interessata e senza avere ottenuto il suo consenso.
- Ciascuna persona ha diritto alla tutela della sfera privata come pure il diritto a ogni informazione relativa ai dati raccolti concernenti la sua salute.
- È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona per motivi legati al suo patrimonio ereditario. Le ricerche genetiche devono mirare unicamente a fini medici. Inoltre, le terapie applicate alle cellule di tipo germinale (interventi nel patrimonio delle cellule germinali e negli embrioni) e la determinazione del sesso nell'ambito dei procedimenti di procreazione medica assistita sono vietati.
- La libertà di ricerca conosce limiti nel settore della biomedicina. Segnatamente la ricerca è limitata dai diritti fondamentali degli esseri umani nell'ambito dei quali la ricerca va promossa.
- È permesso asportare un organo o un tessuto di una persona in vita soltanto a scopo terapeutico a favore del destinatario. Conseguentemente, viene ad esempio escluso il prelievo di organi per fini di ricerca.
- Il corpo umano o i suoi organi non possono essere utilizzati a scopo di lucro. Gli organi prelevati possono essere utilizzati a scopi differenti da quelli originariamente previsti soltanto tramite il consenso della persona interessata. Severa regolamentazione delle deroghe
La Convenzione sulla biomedicina fissa uno standard di protezione internazionale comune. Ciascuno Stato è libero di stabilire una tutela che vada al di là di quella garantita dalla Convenzione. I firmatari possono prevedere deroghe alle disposizioni di protezione soltanto quando si tratta di misure previste dall'ordinamento giuridico e quando sono necessarie all'ordine pubblico in uno Stato democratico, alla prevenzione di azioni perseguibili ai termini della legge, alla tutela della salute pubblica o alla tutela dei diritti e delle libertà del prossimo. Tale limitazione permette, sulla base del diritto nazionale, di eseguire un'analisi genetica anche contro il volere della persona interessata per, ad esempio, stabilire la discendenza nel caso di un procedimento di ricerca di paternità o per identificare l'autore di un delitto in un 'istruzione penale.
La "Convenzione di base" viene ampliata dai protocolli aggiuntivi
La Convenzione sui diritti umani e sulla biomedicina è una "Convenzione di base" che contempla soltanto i principi più importanti. I protocolli aggiuntivi servono a regolamentare più da vicino i singoli settori. Conseguentemente, la Convenzione sulla biomedicina può costantemente essere ampliata e adeguata alle esigenze dell'epoca. Il primo protocollo aggiuntivo sul divieto di clonare gli esseri umani rappresenta la risposta del Consiglio d'Europa alla nascita, nel 1997, della pecora clonata "Dolly". Esso vieta qualsiasi tipo di intervento mirante a produrre un essere umano identico ad un altro essere umano, vivo o morto che sia.
Legislazione ampiamente conciliabile con la Convenzione
La legge sui medicamenti licenziata il 15 dicembre 2000 dal Parlamento poggia le sue disposizioni relative agli esperimenti clinici sulla Convenzione sulla biomedicina. Per contro, nel caso in cui il Parlamento licenziasse la legge sui trapianti ai sensi dell'attuale proposta del Consiglio federale la Svizzera all'atto di ratificare la Convenzione dovrebbe apportare due riserve. Si rinuncia tuttavia a una riserva in favore delle legislazioni cantonali che prevedono la possibilità per le persone incapaci di discernimento e senza rappresentante legale di autorizzare il proprio medico a decidere. È inoltre necessaria una valutazione etica e scientifica indipendente per ogni ricerca sull'uomo.
Contatto:
Hermann Schmid
Ufficio federale di giustizia
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